Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29210 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 12/11/2019), n.29210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11805-2018 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

153, presso lo studio dell’avvocato FABIO BALSI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA ARGENTA;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’OGLIO E DEL SERIO SOC. COOP.A R.L.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA RAMADORI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE BARBERA;

– controricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERLA 5,

presso lo studio dell’avvocato LAURA TRICERRI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO CREMASCHI;

– controricorrente –

contro

UNIPOLSAI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 394/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Brescia, in riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha accolto il ricorso di S.R., cassiere della Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio – Soc. Coop. a r.l., rivolto a sentir accertare la liceità della condotta di questi nei confronti di L.G., correntista della Banca, nonchè della stessa datrice di lavoro;

la Corte territoriale, in particolare, ha accertato l’insussistenza di un’appropriazione indebita da parte del S. di una parte del versamento effettuato dal L., essendo stata dimostrata l’infondatezza della tesi di quest’ultimo secondo cui dei due versamenti da lui effettuati nella stessa giornata, solo uno era stato accreditato sul proprio conto corrente;

la ricostruzione del fatto da parte del giudizio di secondo grado aveva accertato che non vi erano stati due versamenti da parte del L., ma un unico versamento (di Euro 24.420), che era stato stornato dal conto corrente del cliente in quanto errato per eccesso rispetto alla cifra effettivamente versata in contanti dallo stesso nel medesimo giorno (di Euro 21.940), e che, riconosciuto l’errore da parte del cliente, il secondo versamento non era altro che quello originario, opportunamente corretto per difetto, come risultava dalla contabile di cassa;

la cassazione della sentenza è domandata da L.G. sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria;

resistono con controricorso S.R. e la Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio – Soc. Coop. a r.l.;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente censura la pronuncia per violazione dell’art. 2732 c.c.; contesta che la Corte territoriale, revocando le dichiarazioni contenute nelle quietanze di pagamento non abbia applicato la disciplina della confessione, per la quale le stesse avrebbero potuto essere revocate solo per errore di fatto e violenza;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2732 c.c. è dedotta al fine di sostenere che il giudice dell’appello avrebbe revocato la confessione del S. nonostante fosse emersa la prova della consapevolezza delle conseguenze del suo operato e l’assenza del cd. erroneo convincimento in merito alla veridicità di quanto dichiarato nelle quietanze prodotte in atti;

con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente si duole della violazione da parte della sentenza d’appello dei principi in tema di ripartizione dell’onere della prova (artt. 2697 e 2730 c.c.); la Corte territoriale avrebbe, infatti trascurato di valutare che dai documenti prodotti in atti dal cliente relativi al secondo versamento non si evince alcuna dichiarazione di annullamento, e avrebbe posto a suo carico l’onere di dimostrare “…le ragioni per le quali aveva tali denari da depositare sul proprio conto corrente” (p. 18 ric.);

con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., là dove la Corte d’appello avrebbe posto a base della sua decisione la testimonianza della sig.ra B.C., in contrasto con i fatti non contestati dalle parti, e violazione dell’art. 2733 c.c., per trovare la sentenza fondamento nella stessa testimonianza, in aperto contrasto con fatti confessati dal S. in sede di interrogatorio;

il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili per difetto di specificità;

parte ricorrente non produce e non trascrive le contabili di pagamento il cui contenuto pone a base delle sue doglianze, nè indica in quale fase del giudizio di merito e con quale atto di causa tali contabili di pagamento hanno costituito oggetto di allegazione;

il terzo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente ancora una volta si limita a richiamare documenti fondamentali per la comprensione del fatto – quali le contabili dei versamenti asseritamente effettuati – senza trascriverne il contenuto, produrne copia, e senza indicare in quale fase e con quale atto di causa detti documenti sono stati introdotti nel giudizio di merito;

il terzo motivo presenta, tuttavia, un ulteriore elemento di inammissibilità, consistente nel fatto che la censura contiene una critica alla motivazione del giudice dell’appello, che avrebbe dovuto essere semmai censurata non quale violazione di legge, bensì ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stante la natura a critica vincolata del ricorso per cassazione;

il quarto motivo è inammissibile;

al pari dei motivi precedenti esso manca di specificità, per la mancata trascrizione dei documenti ai quali si richiama; inoltre, il motivo è inammissibile anche sotto il diverso profilo della genericità del richiamo alla testimonianza resa, in particolare, dalla sig.ra B.C., ove il ricorrente non precisa quali sarebbero i fatti non contestati e quelli contestati e in che termini gli stessi avrebbero “fuorviato” l’accertamento del giudice dell’appello;

in generale poi la censura in esame si appunta sull’attività di valutazione delle prove che, per giurisprudenza consolidata, costituisce attività riservata al giudice del merito;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3000 a titolo di compensi professionali in favore di ciascuno dei controricorrenti, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 5 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 12 novembre 2019

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