Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2921 del 15/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 2921 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 25078-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015

contro

4846

MARCO LIVIA;
– intimata –

avverso la sentenza n.

1461/2009 della CORTE

Data pubblicazione: 15/02/2016

D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/10/2009 R.G.N.
6977/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;

Avvocato Luigi FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione.

udito l’Avvocato Anna BUTTAFOCO per delega verbale

Svolgimento del processo
Livia Marco stipulò in data 1.7.98, con la società Poste Italiane, un contratto di
lavoro a tempo determinato, per le esigenze di espletamento del servizio
conseguenti il godimento delle ferie da parte del restante personale, ai sensi
dell’art. 8 del c.c n.l. 26 novembre 1994, come integrato dai successivi accordo
sindacali in materia.
Il Tribunale di Roma dichiarava la nullità della clausola appositiva del termine

subordinato a tempo indeterminato da tale data, condannando la società Poste
al pagamento delle retribuzioni dalla costituzione in mora.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 21.10.09, respingeva il
gravame proposto dalla società Poste, ritenendo la disciplina collettiva in
materia, stipulata ex art. 23 L. n. 56\1987, applicabile sino al 31.12.1997.
Quest’ultima propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Marco è rimasta intimata.
Motivi della dedsione
1— Con il primo motivo la società Poste denuncia violazione dell’art 1372 c.c.,
nonché insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, relativamente alla eccepita risoluzione del rapporto per mutuo
consenso, valutato l’apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione del rapporto
e la manifestazione di una volontà impugnatoria da parte del lavoratore.
2. — Con il secondo ed il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione
e falsa applicazione dell’art. 23 L. n. 56 del 1987; degli artt. 1362 e seguenti
cc e dell’art 8 del ccn.l. del 1994; nonché omessa ed insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando
che la corte di merito, in contrasto con le norme richiamate, non considerò
adeguatamente che con la delega contenuta nel citato art. 23, le parti sociali
erano libere di individuare nuove e diverse ipotesi di assunzione a tempo
determinato; che nessuna norma impediva che nel contratto di assunzioni
fossero indicate, come nella specie, più causali; che la causale inerente le
esigenze organizzative conseguenti il godimento delle

ferie da parte del

restante personale non necessitava di specifica prova del nesso etiologico

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al contratto di lavoro stipulato; l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro

rispetto all’assunzione a termine in esame, né soggetta a specifici limiti
temporali di efficacia, come invece ritenuto dalla corte territoriale.
2.1 — Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere congiuntamente
esaminati stante la loro connessione, sono fondati.
Come notato da questa Corte (sent 11 dicembre 2002 n.17674), l’art. 23
della legge n. 56 del 1987 consente che – oltre alle ipotesi di cui all’art 1 della
legge n. 230 del 1962 (e successive modificazioni e integrazioni) e dell’art. 8

individuate, nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o
locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, specifiche
fattispecie in relazione alle quali sia consentita l’apposizione al contratto di
lavoro di un termine, “senza alcun riferimento a particolari esigenze o
condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori, essendo sufficiente
che la contrattazione collettiva indichi la percentuale dei lavoratori da
assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, considerato
che l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del
lavoro costituisce idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia dei
loro diritti”, ritenendosi che la delega ai contraenti collettivi di cui alla L.n.56
del 1987 costituisca una “delega in bianco”, Cass. sez.un.2 marzo 2006
n.4588.
Con più particolare riferimento all’assunzione a termine per sostituire lavoratori
in ferie, la contrattazione collettiva ha nella fattispecie stabilito che “in
attuazione di quanto specificamente previsto dall’art 23 punto 1) della legge
28 febbraio 1987 n.56 che l’Ente potrà valersi delle prestazioni di personale
con contratto a termine, oltre che nelle ipotesi già previste dalle leggi, nei
seguenti casi: necessità di espletamento del servizio in concomitanza di
assenze per ferie nel periodo giugno settembre” (art8 c.c.n.l. 26 novembre
1994).
Con accordo del 27 aprile 1998 le parti sociali, con riferimento all’art8 cit ed
ai successivi accordi integrativi, prendevano “atto che l’azienda,dopo
l’avvenuta trasformazione in s.p.a. si trova a dover fronteggiare esigenze
eccezionali scaturite dai processi di ristrutturazione e riorganizzazione in atto,
che hanno comportato, tra l’altro, il mancato godimento di ferie negli anni
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bis del D.L. n. 17 del 1983, convertito in legge n. 79 del 1983 – vengano

precedenti. Ciò posto, al fine di smaltire le ferie maturate e non godute nel
corso degli anni precedenti, le parti convengono che il periodo di ferie di cui al
comma 2 dell’art. 8 del c.c.n.l. per il corrente anno è esteso anche al mese di
maggio. Le stesse parli convengono, altresì, che nelle more delle procedure
attuative delle predette assunzioni e fino ad un massimo di 30 gg., l’azienda
disporrà la proroga dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30.4.98, così
come previsto dalla normativa vigente in materia”.

alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie
nel periodo giugno settembre, e non semplicemente alle sostituzioni del
personale in ferie, mentre con successivo accordo del 27 aprile 1998 le parti
sociali evidenziavano che l’azienda, dopo l’avvenuta trasformazione in s.p.a.
continuava a dover fronteggiare esigenze eccezionali scaturite dai processi di
ristrutturazione e riorganizzazione in atto, che avevano comportato, tra l’altro,
il mancato godimento di ferie negli anni precedenti ed il successivo massiccio
ricorso alle ferie del personale.
L’assunzione a termine disposta nel periodo maggio-settembre soddisfa
dunque pienamente la necessità prevista dai contraenti collettivi, che non
consente ulteriore (rispetto a quello operato dalle parti sociali) sindacato ad
opera del giudice, prescindendo la facoltà concessa all’autonomia collettiva
dall’art23 L.n.56 del 1987 dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di
collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o dal riferimento a
condizioni oggettive di lavoro.
La sentenza impugnata trascura in definitiva la circostanza che la scadenza del
31 dicembre 1997, contenuta nell’art 87 del c.c.n.l. del 1994, ovvero del 30
aprile 1998, in tesi contenuta nell’accordo 27 aprile 1998, non prevede in
effetti alcun limite temporale di efficacia per le assunzioni a tempo
determinato con riferimento alla causale in questione.
Si osserva, infatti, che l’accordo del 25 settembre 1997, nell’aggiungere
l’ipotesi delle esigenze eccezionali, ha confermato la volontà congiunta delle
parti stipulanti di ritenere tuttora legittimamente operanti le altre ipotesi, tra
cui quella dell’assenza per ferie, previste dall’art. 8 del c.c.n.l. del 1994; tale
volontà di ritenere vigente quest’ultima ipotesi a prescindere da limitazioni di
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A tal riguardo è d’uopo sottolineare che l’art8 del c.c.n.l. faceva riferimento

carattere temporale ha trovato esplicita conferma nell’accordo 27 aprile 1998
che estende al mese di maggio, limitatamente all’anno 1998, il periodo di ferie
di cui all’art 8 del c.c.n.l. del 1994.
L’estensione al mese di maggio 1998 del periodo di ferie previsto dall’art 8 del
c.c.n.l. del 1994 (inizialmente fissato al periodo giugno – settembre) dimostra
l’implicito riconoscimento dell’operatività dell’ipotesi legittimante la stipulazione
di contratti a termine per necessità di espletamento del servizio in

per i successivi periodi feriali, a prescindere da ulteriori accordi autorizzatori,
non essendo previsti altri limiti temporali; tale interpretazione non si pone in
contrasto con la sopra citata norma di cui all’art 87 del c.c.n.l. del 1994, la
quale fa salve le diverse decorrenze fissate per singoli istituti (cfr. da ultimo
Cass. 24 febbraio 2011 n. 4513).
Deve quindi concludersi che l’unico presupposto per l’operatività della
particolare autorizzazione conferita dai contratti collettivi è costituito dalla
stipulazione del contratto a termine nel periodo giugno-settembre (salvo per il
1998 in cui è estesa anche a maggio ) in cui, di norma, i dipendenti fruiscono
di ferie (ex plurimis, Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678; Cass. 10 gennaio 2006
n.167; Cass. 20 gennaio 2006 n.1074; Cass. 25 gennaio 2006 n.1381; Cass. 7
marzo 2008 n. 6204; Cass. 12 luglio 2010 n. 16302; Cass. 24 febbraio 2011 n.
4513).
3. -Quanto alla prova dell’esigenza sostitutiva posta a fondamento
dell’assunzione, questa Corte ha già affermato (v. Cass. 28 marzo 2008 n.
8122; Cass. 24 febbraio 2011 n. 4513) che “l’unica interpretazione corretta
della norma collettiva in esame (art. 8 c.c.n.l. 26 novembre 1994) è quella
secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del
termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal
contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività
l’onere, per il datore di lavoro, di provare le esigenze di servizio in concreto
connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonché la relazione causale
fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento
all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”.

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concomitanza di assenze per ferie anche per i successivi mesi estivi del 1998 e

Tale orientamento, ormai costante, deve essere pienamente confermato
atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito e quelle
oggi proposte all’attenzione della Corte non sono sorrette da argomenti che
non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti
di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti,
pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. 29 luglio 2005
n. 15969, Cass. 21 marzo 2007 n. 6703; Cass. 24 febbraio 2011 n. 4513)

accolte, con assorbimento del primo motivo. La causa deve essere rinviata al
giudice di merito per l’ulteriore esame della controversia, nontié per la
regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il
primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censura accolte e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2015
IL CONSIGLIERE est

IL PRESIDENTE

4.- La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alle censure

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