Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2921 del 10/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 2921 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
CASTALDO Renato (CST RNT 42T04 F839T), rappresentato e
difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli
Avvocati Bruno Capponi, Domenico Di Falco e Giuseppe
Mattiello, elettivamente domiciliato presso lo studio del
primo in Roma, via Donatello n. 75;
– ricorrente e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNAL DI NAPOLI;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,

in persona del Ministro pro

tempore;
– intimati per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Napoli
in data 11 ottobre 2011.

Data pubblicazione: 10/02/2014

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12 dicembre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, o
in subordine la rimessione in termini.
Ritenuto

che Renato Castaldo ha proposto ricorso per

cassazione, deducendo la pretesa violazione dell’art. 627
cod. proc. pen., avverso l’ordinanza in data 11 ottobre
2011, con la quale il Tribunale di Napoli, decidendo quale
giudice di rinvio, ha liquidato, in suo favore, l’importo
di lire 243.504.364 per l’attività prestata quale
consulente tecnico del P.M.;
che dal provvedimento impugnato e dal ricorso emerge
che l’originario decreto di liquidazione dei compensi
emesso dal P.M. in data 14 luglio 1997 (depositato il 18
luglio successivo) fu impugnato dal Castaldo con
opposizione respinta da una sezione civile del Tribunale
di Napoli;
che avverso questo provvedimento il Castaldo propose
ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza del
20 maggio 2002, cassò il provvedimento senza rinvio,
affermando che l’opposizione doveva essere proposta
davanti al giudice penale;

Procuratore Generale Dott.ssa Francesca Ceroni che ha

che l’opposizione fu allora riproposta in sede penale
con contestuale richiesta di rimessione in termini;
che il Tribunale penale rigettò l’opposizione,
confermando la liquidazione impugnata;

allora ricorso per cassazione e questa Corte, in sede
penale, con sentenza del 9 novembre 2005, annullò
l’ordinanza disponendo il rinvio per un nuovo esame al
Presidente del Tribunale di Napoli;
che a seguito di riassunzione, il Tribunale di Napoli,
con ordinanza in data 7 maggio 2007, rideterminò
compensi spettanti al Castaldo;
che anche questa ordinanza venne impugnata con ricorso
per cassazione e questa Corte, sempre in sede penale, con
sentenza del 22 ottobre 2008, annullò l’ordinanza con
rinvio per nuovo esame, limitatamente alla determinazione
del compenso dovuto per la risposta a determinati quesiti,
rigettando il ricorso nel resto;
che con ordinanza in data 11 ottobre 2011 il Tribunale
di Napoli ha quindi rideterminato, in aumento, il compenso
spettante al Castaldo;
che il ricorso per cassazione avverso detta ordinanza
è stato dal Castaldo proposto nelle forme del rito penale,
e non è quindi stato notificato ad alcuno;

3

che avverso questo provvedimento il Castaldo propose

che con provvedimento della quarta sezione penale il
ricorso è stato trasmesso alla cancelleria civile e quindi
assegnato alla seconda sezione, evidentemente in
applicazione di quanto statuito dalle Sezioni Unite civili

procedimento di opposizione, ex art. 170 del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, al decreto di liquidazione dei
compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre
che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai
difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese
dello Stato), introduce una controversia di natura civile,
indipendentemente dalla circostanza che il decreto di
liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale,
e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al
servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che lo decide
spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione»;
che è stata quindi disposta la trattazione del ricorso
in pubblica udienza, in prossimità della quale il
ricorrente ha depositato memoria.
Considerato

che

l’applicazione

del

richiamato

principio impone di effettuare il controllo di
ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo
le regole del ricorso per cassazione in sede civile e,
poiché il ricorso introduttivo del presente giudizio è

con la sentenza n. 19161 del 2009, secondo cui «il

stato proposto nelle forme del rito penale, lo stesso
dovrebbe essere dichiarato inammissibile, non potendosi
neanche procedere alla rimessione in termini, come
avvenuto in fattispecie analoghe, atteso il lasso di tempo

e la proposizione del presente ricorso (in proposito, v.
Cass. n. 3030 del 2011);
che, tuttavia, il Collegio ritiene che, nel caso di
specie, non possa operare la disciplina civilistica del
ricorso per cassazione, atteso che nel presente giudizio è
già intervenuta una pronuncia di una sezione civile di
questa Corte, che ha cassato senza rinvio la ordinanza
emessa in sede di giudizio di opposizione alla
liquidazione del compenso, ritenendo che la causa dovesse
essere trattata con il rito penale, ed essendo, a seguito
e per effetto di tale decisione, già intervenute nel
presente giudizio due sentenze di questa Corte in sede
penale;
che, dunque, deve ritenersi che, in ordine alle
modalità di trattazione della opposizione alla
liquidazione e del relativo ricorso per cassazione, si sia
formata una preclusione processuale ad un ulteriore
mutamento di rito, insuscettibile di ulteriori
modificazioni per effetto del mutamento di orientamento

intercorso tra la richiamata decisione delle Sezioni Unite

nella giurisprudenza di questa Corte, rappresentato dalla
richiamata sentenza n. 19161 del 2009;
che, pertanto,

il Collegio ritiene necessario

rimettere gli atti al Primo Presidente della Corte perché

ricorso alle sezioni penali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente perché
valuti la opportunità di assegnare la trattazione del
ricorso alle sezioni penali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione,
il 12 dicembre 2013.

valuti la opportunità della assegnazione del presente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA