Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2921 del 08/02/2021
Cassazione civile sez. I, 08/02/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 08/02/2021), n.2921
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 26194/2018 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale
dell’Università, 11, presso lo studio dell’avvocato Emiliano Benzi,
e rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Ballerini, per
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente
domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in
Roma, Via dei Portoghesi, 12; PREFETTURA DI BRINDISI;
– intimati –
avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Brindisi, depositata il
01/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/09/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il Giudice di Pace di Brindisi con l’ordinanza in epigrafe indicata ha rigettato il ricorso proposto da M.M. avverso il Decreto di espulsione emesso dal prefetto di Brindisi il 13 novembre 2017 ritenendolo sufficientemente motivato nella parte in cui richiamava l’iter relativo al riconoscimento della protezione internazionale, ivi negata, ed apprezzando, nel resto, l’insussistenza di ragioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2. M.M. ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza con due motivi.
Nessuno degli intimati ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 T.U. Immigrazioni ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Il Giudice di Pace non aveva considerato, in forza dell’ultimo rapporto di Amnesty International, la violazione dei più elementari diritti umani esistente in Togo, Stato di provenienza del richiedente, condizione che avrebbe sancito la non espellibilità del ricorrente nel fondato rischio di essere perseguitato o oggetto di violenza indiscriminata anche in ragione della sua storia personale.
Il giudice avrebbe dovuto disporre, anche d’ufficio, in presenza di allegate condizioni ed in ragione della natura dei diritti in gioco, un accertamento istruttorio.
2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 8 CEDU e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il provvedimento impugnato era in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sulla tutela della famiglia e della vita privata sancita dall’art. 8 cit..
L’allontanamento dal territorio italiano dell’opponente “pienamente inserito dal punto di vista familiare” era stato adottato in violazione degli indicati principi come anche affermati dalla Corte Europea per i diritti dell’uomo.
3. I motivi, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili perchè generici, non autosufficienti ed incapaci di confrontarsi con il provvedimento impugnato e con la ratio decidendi posta a fondamento della decisione.
3.1. Il ricorrente fa valere l’omessa valutazione nell’ordinanza impugnata della violazione dei più elementari diritti della persona in Togo, Paese di provenienza, che si vuole integrativa dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, senza però dedurre in questa sede di aver allegato siffatte violazioni nel giudizio di merito, con specifica indicazione delle fonti violate e richiamo ai contenuti dell’atto difensivo (ex multis: Cass. n. 1435 del 22/01/2013; Cass. n. 27568 del 21/11/2017; Cass. n. 16347 del 21/06/2018).
Nè, in difetto di allegazioni, il ricorrente può invocare l’esercizio di poteri istruttori ufficiosi (Cass. n. 11096 del 19/04/2019; Cass. n. 27336 del 29/10/2018).
3.2. Il Giudice di Pace nell’impugnata ordinanza dà poi conto della storia processuale del richiedente – che si era opposto al provvedimento di diniego di ogni forma di protezione adottato dalla competente Commissione territoriale di Foggia, ottenendone il rigetto da parte del Tribunale di Brindisi con provvedimento non ulteriormente impugnato – con una motivazione con la quale il primo non si confronta, in tal modo proponendo una critica generica e non concludente (Cass. n. 19989 del 10/08/2017).
3.3. Il richiamo alla normativa convenzionale ed alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo è anch’esso generico non risultando raccordato con la posizione dell’istante il cui “inserimento familiare” in territorio italiano è assertivamente richiamato in ricorso.
4. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.
Nulla sulle spese non avendo gli intimati articolato difese.
Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021