Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2921 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. II, 07/02/2020, (ud. 27/05/2019, dep. 07/02/2020), n.2921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16517-2015 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MARINE YACTHING SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7756/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Secondo la ricostruzione del processo operata dal giudice di primo grado, S.T. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma la società Marine Yachting s.r.l., con atto di citazione notificato il 21 aprile 2006, chiedendo che la convenuta fosse condannata a consegnare l’imbarcazione modello MIG 38, da lui acquistata in data 7 gennaio 2003 e mai consegnata. Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha esposto che, il 7 gennaio 2003, contestualmente alla stipulazione del preliminare di vendita con lo S. era stato stipulato un altro preliminare per l’acquisto del medesimo modello di imbarcazione con D.M., amico di S.; che nel settembre 2003 “si addiveniva a una transazione”, in virtù della quale uno dei due preliminari era stato risolto per mutuo consenso, con impegno della società venditrice a consegnare una sola imbarcazione; che la convenuta aveva consegnato l’imbarcazione all’attore, il quale l’aveva lasciata presso il cantiere della convenuta sino all’ottenimento di un leasing dalla società Selmabipielle, leasing che una volta concesso era stato poi risolto a causa del mancato pagamento delle rate da parte dell’attore. In sede di prima udienza l’attore ha modificato la propria domanda, chiedendo la risoluzione “del contratto” per inadempimento e la restituzione della somma pagata per l’imbarcazione; nelle note ex art. 183 c.p.c. l’attore ha chiesto la risoluzione dei contratti del gennaio e del settembre 2003 e ha riconosciuto che l’imbarcazione era quella distinta con il numero di matricola indicato in comparsa da controparte; in comparsa conclusionale l’attore ha precisato che la questione concerneva non già la consegna, effettivamente avvenuta in suo favore, dell’imbarcazione da lui “condotta in leasing”, bensì la consegna della diversa imbarcazione da lui acquistata, così che la convenuta era inadempiente alla propria obbligazione consistente “non nella mera consegna di una imbarcazione, ma nel far acquistare al signor S.T. la proprietà dell’imbarcazione compravenduta”.

Con sentenza n. 18070/2009, il Tribunale di Roma, ritenuta ammissibile la sostituzione dell’originaria domanda di adempimento con quella di risoluzione del contratto e osservato che doveva essere esaminato unicamente il contratto del settembre 2003 (contratto che il Tribunale ha ritenuto di poter esaminare anche se concluso pure da D., in quanto l’attore aveva sostenuto che egli solo aveva corrisposto il prezzo ed era pertanto l’unico creditore della convenuta), ha affermato che non risultava provato alcun inadempimento della convenuta (avendo l’attore ammesso in comparsa conclusionale di aver ottenuto la consegna dell’imbarcazione sin dal 2004) e ha rigettato la domanda dell’attore.

2. Avverso la sentenza proponeva appello S.T., lamentando, con tre motivi, “travisamento dei fatti costitutivi della domanda e omessa lettura degli atti di causa”, “manifesto inadempimento di parte convenuta e violazione del principio indicato dalle sezioni unite con sentenza 13533/2001” e mancata valutazione delle “dichiarazioni di parte convenuta aventi natura confessoria”.

La Corte d’appello di Roma – con sentenza 17 dicembre 2014, n. 7756 – ha respinto il gravame.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione S.T.. L’intimata Marine Yachting s.r.l. non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo lamenta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riguardo agli artt. 112,115,116 e 342 c.p.c. e artt. 2697, 1362 ss.”: la Corte di appello ha erroneamente ritenuto “inammissibile e inconferente il motivo d’appello in ordine alla errata valutazione degli atti di causa” quando invece l’appellante, nel motivo, “aveva espressamente confutato l’unico supporto probatorio su cui il Tribunale aveva fondato la prova dell’adempimento della venditrice”, così violando l’art. 342 c.p.c.

Il motivo non può essere accolto. E’ vero che il giudice d’appello, prima di esaminare il primo motivo, fornisce una definizione del requisito di specificità di cui all’art. 342 c.p.c. – “l’attitudine di ciascuna censura, valutata ex ante, a far cadere il sostegno motivazionale della sentenza impugnata” – eccessivamente rigorosa, ma tale premessa non ha avuto conseguenze sulla ratio decidendi del motivo, che è stato ampiamente esaminato dal giudice (pp. 15-18 della sentenza impugnata) e ritenuto infondato nel merito (v. il dispositivo della pronuncia), come d’altro canto riconosce il ricorrente, che nella prima parte del secondo motivo contesta gli argomenti avanzati dalla Corte d’appello.

b) Il secondo motivo “denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli artt. 112,115,116 c.p.c. e art. 2697 c.c., art. 1362 c.c. e ss., vizio di motivazione”: la Corte d’appello ha dato “un’errata lettura della sentenza di primo grado”, in quanto da questa “non emerge che il Tribunale abbia mai posto a fondamento della decisione di rigetto la circostanza per cui il leasing fosse una prosecuzione e un tutt’uno con il contratto di vendita/scrittura privata” e poi ha respinto il gravame “omettendo di pronunciarsi, ex art. 112 c.p.c., sullo specifico capo di appello in cui (..) è stato dedotto che alcuna dichiarazione confessoria emergeva dalla comparsa conclusionale”.

Il motivo non può essere accolto. Non sussiste la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al terzo motivo di gravame: la Corte d’appello si è infatti pronunciata sul motivo, dichiarandolo infondato (v. p. 18 della sentenza impugnata). Quanto alla lettura della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello, non si tratta di una lettura “errata”. Il giudice d’appello, nel rigettare il primo motivo che lamentava il travisamento dei fatti costitutivi della domanda e l’omessa lettura degli atti di causa, ha aggiunto considerazioni ulteriori rispetto a quelle formulate dal primo giudice, comunque basate sulla lettura degli atti di causa e pertinenti al perimetro del motivo di gravame, in relazione alle quali, pertanto, non è configurabile il denunciato vizio di “ultra/extra petita”.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla si dispone in punto spese, non essendosi l’intimata difesa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 27 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA