Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2921 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2921 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA

C.C. 9/11/2017

sul ricorso proposto da:
PASOTTI ALCIDE ANGIOLINO,

elettivamente domiciliato in

Roma, via M.Prestinari n.13 presso lo studio dell’Avv.Giuseppe
Ramadori e rappresentato e difeso dall’Avv.Domenico D’Arrigo
per procura in calce al controricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del direttore

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende;
– controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, n.89/31/11,
depositata il 23 settembre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9
novembre 2017 dal relatore Cons.Roberta Crucitti.
Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte di
Alcide Angiolino Pasotti di avvisi di accertamento relativi ad iva
degli anni di imposta 1994 e 1995, conseguenti alla constatata

Data pubblicazione: 07/02/2018

contabilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, il
contribuente propone ricorso, su due motivi, avverso la sentenza,
indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. della Lombardia,
pronunciandosi quale giudice del rinvio a seguito di sentenza di
questa Corte n.22175/2088, aveva dichiarato la legittimità
dell’atto impugnato;
il Giudice di appello, in particolare, aveva dato atto
dell’esistenza di elementi indiziari aventi il carattere della gravità,

aveva fornito alcuna prova contraria idonea a dimostrare la
veridicità delle operazioni commerciali riportate in fattura, non
ritenendo, a tal uopo, sufficienti le dichiarazioni testimoniali rese
nel procedimento penale incoato ai danni del Pasotti né
l’assoluzione di quest’ultimo;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi
dell’art.375, secondo comma, e dell’art.380 bis 1 cod.proc.civ.,
introdotti dall’art.1bis del d.l. 31 agosto 2016 n.168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n.197.
Considerato che:
con il primo motivo si deduce, ai sensi del n.5, I comma,
art.360 cod. proc. civ., un’omessa motivazione laddove la C.T.R.
non aveva esaminato le risultanze istruttorie del processo penale,
e con il secondo, motivazione insufficiente laddove nella sentenza
impugnata non erano stati indicati gli elementi che avevano
indotto il Giudice di appello a ritenere irrilevanti le risultanze
dell’istruttoria penale;
per costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte
(Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013) <

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