Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2921 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 2921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21550/2014 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO CALABRETTA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

per la revocazione della sentenza n. 22950/2013 della CORTE DI

CASSAZIONE, emessa il 19/09/2013 e depositata il 09/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IORIDA;

udito l’Avvocato Giovanni Iaria (delega Avvocato Paolo Calabretta),

per il ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

G.A. propone ricorso per revocazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Certe Suprema di Cassazione n. 22950/2013, depositata in data 9/10/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente, già dirigente ENEL, di rimborso delle ritenute operate dal i Fondenel all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, – è stato accolto parzialmente il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, con cassazione della sentenza di merito impugnata con rinvio, ed è stato respinto il ricorso incidentale del contribuente, con il quale veniva censurata la sentenza della C.T.R. della Sicilia per non avere dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio erariale, nonostante l’inesistenza della notifica, eseguita in luogo non avente alcun rapporto con il destinatario.

In particolare, la Corte ha affermato che il contribuente aveva “eletto domicilio presso lo studio dell’Avv.to Sergio Rizzo in Palermo alla Via de Gasperi n. 175”, mentre la notifica dell’atto di appello era stata eseguita “presso lo studio dell’Avv.to Sergio Rizzo in Palermo Via Autonomia Siciliana 109”, con “consegna al portiere” ed ha ritenuto infondato il motivo di ricorso incidentale, in quanto l’atto di appello, notificato in diverso indirizzo, “in Palermo”, del domiciliatario in primo grado del contribuente, “non era stato rifiutato, bensì ricevuto dal portiere ed il buon fine della notifica presso il medesimo indirizzo con consegna al portiere risulta dall’avviso di ricevimento della raccomandata”, il che significava che “all’indirizzo di Via Autonomia Siciliana 109, L’avv.to Sergio Rizzo doveva pur avere comunque un domicilio”. Pertanto, secondo la Corte, non poteva parlarsi di inesistenza della notificazione, prevalendo, “nell’elezione di domicilio presso lo studio del procuratore” “il dato di riferimento personale…su quello topografico”, secondo orientamento del giudice di legittimità.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, che la Suprema Corte sarebbe incorsa in errore percettivo di fatto, avendo ritenuto che il contribuente avesse eletto domicilio, in primo grado, presso “lo studio dell’Avv.to Sergio Rizzo in Palermo Via Alcide de Gasperi 175, non accorgendosi che il contribuente aveva eletto domicilio in Catania Via Alcide de Gasperi 173”, emergendo ex actis l’inesistenza di un collegamento tra il luogo in cui era stato eletto domicilio in primo grado ed il luogo in cui venne eseguita la notifica dell’atto di appello, non avendo “in Palermo” il suddetto domiciliatario un domicilio e non avendo mai il contribuente eletto ivi domicilio. Detto contribuente non si era poi costituito in appello.

2. La censura è inammissibile.

Questa Corte, anche di recente (Cass. 15286/2015), ha chiarito che, secondo consolidata giurisprudenza, l’errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, consiste nell’erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità e positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato: tal genere di errore presuppone, quindi, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti.

Il suddetto errore inoltre non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche: deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronunzia sarebbe stata diversa.

Ora, nella fattispecie, la questione della notifica dell’atto di appello (presso indirizzo diverso del domiciliatario in primo grado del contribuente) e della sua validità, implicante anche la valutazione del rilievo del dato topografico rispetto al riferimento personale, ha costituito un punto controverso nel giudizio, tanto che era oggetto del motivo di ricorso incidentale sollevato dal contribuente appellato ed esaminato dalla Corte. Il Collegio ha ritenuto valida la notifica presso l’Avv.to “Sergio Rizzo”, in quel luogo, in izzo”accorgendo ul procuratore ________________________________________________________________________________________________Palermo, in quanto consegnata al portiere dello stabile, atteso “il buon fine della notifica” quale risultante anche “dall’avviso di ricevimento della raccomandata”.

Ciò e sufficiente per escludere la praticabilità del mezzo revocarono proposto (Cass. 2704/2011, Cass. 4521/9016).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali, nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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