Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29208 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 24/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19706-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8948/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

Considerato che:

Con sentenza del 9.10.2017, n. 8742, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso proposto da G.V. avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria emessa in relazione ad un avviso di accertamento ai fini Irpef 2008.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate nella contumacia della contribuente

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n. 8948/9/12, del 2018 ha respinto l’appello ritenendo irrituale la notifica dell’avviso di accertamento e conseguentemente prescritta la pretesa impositiva in forza della quale era stato emesso l’atto impugnato.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico articolato motivo.

La contribuente non si è costituita in giudizio.

Diritto

Ritenuto che:

Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 43 e 60, art. 140 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e art. 21, comma 3, nonchè dell’art. 2946 e s.s. c.c..

Lamenta in particolare l’agenzia che la CTR non avrebbe fatto buon governo delle norme che regolano la notifica di atti impositivi nel caso di destinatario irreperibile.

Afferma di aver realizzato tutti gli adempimenti richiesti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 senza incorrere in alcuna decadenza della propria potestà impositiva.

Osserva infatti di aver assolto all’onere di corretta identificazione domiciliare della contribuente notificando l’avviso nel luogo ove sulla base delle risultanze anagrafiche e storico-individuali desumibili sia dai registri dello Stato civile che da quelli dell’Anagrafe tributaria l’odierna controricorrente aveva stabilito la propria residenza amministrativa ed il proprio domicilio fiscale.

Sottolinea di aver provveduto diligentemente al deposito dell’avviso di ricevimento nella Casa Comunale e persino alla spedizione alla contribuente della relativa raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito producendo l’avviso di ricevimento con attestazione indirizzo sconosciuto.

Sostiene di non aver potuto affiggere l’avviso di avvenuto deposito sulla porta dell’abitazione della contribuente a causa della diversa domiciliazione fiscale della contribuente la quale non aveva provveduto a portarla a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria.

Afferma pertanto che la rituale notifica dell’avviso di accertamento ha comportato ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, che l’impugnazione del preavviso dell’iscrizione ipotecaria poteva avvenire unicamente per vizi propri e non degli atti presupposti.

Il motivo è fondato.

Giova ricordare che in tema di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, la notificazione deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. solo quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.

La notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., occorrendo, oltre al deposito di copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi ed all’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o azienda del destinatario, anche la comunicazione, con raccomandata A.R. dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto e il ricevimento della raccomandata informativa, ovvero il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della detta raccomandata.

Nella specie, risulta pacifico che il messo notificatore ha proceduto ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso la corretta residenza anagrafica della contribuente e, riscontratane la temporanea assenza, effettuato gli adempimenti previsti per le ipotesi di cd irreperibilità relativa.

Dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, regolarmente esibito in giudizio, si evince tuttavia che tale raccomandata non è stata consegnata in quanto l’addetto postale ha ritenuto che a quell’indirizzo il destinatario fosse sconosciuto.

Occorre a questo punto verificare quali siano le conseguenze di una provata mancata consegna della raccomandata informativa.

Con riferimento alla raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c., è stato più volte affermato che “In tema di notificazione dell’accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 c.p.c., può dare atto di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo ma non attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica. (vedi Cass. n. 21132 del 2009 e n. Cass. n. 25985 del 2014, ove ampi riferimenti alla giurisprudenza formatasi sia prima che dopo l’intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, e la precisazione che gli elementi perfezionativi del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. non si atteggiano in diverso modo nel caso in cui oggetto della notifica sia un atto giudiziario o un provvedimento amministrativo (nella specie un atto impositivo), atteso che la maggiore garanzia voluta dal Legislatore, prescrivendo che la notifica degli atti tributari avvenga nelle forme previste dal codice di rito per notifica degli atti giudiziari, implica in assenza di deroghe espresse – l’applicazione del procedimento di notifica conforme al modello legale dell’art. 140 c.p.c. richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1).

Si è ritenuto ancora che “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo l’ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura “trasferito” sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario). (vedi Cass. n. 25079 del 2014; conformi Cass. n. 27825 e n. 9782 del 2018), mentre l’esibizione dell’avviso di ricevimento costituisce il presupposto per la verifica richiesta da Cass. n. 2683 del 2019 secondo cui, in tema di adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l’avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, rechi l’annotazione da parte dell’agente postale dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l’ufficio postale.

In ordine poi al regime applicabile a tale raccomandata, al fine di verificare la regolarità della sua ricezione, si è già ritenuto che ” In tema d’imposte del reddito, la nullità della notificazione dell’atto impositivo, eseguita ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 140 c.p.c., che consegue alla mancata affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale, è sanata, per raggiungimento dello scopo, dal ricevimento della raccomandata con la quale viene data notizia del deposito, la quale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo al regolamento postale, sicchè è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario” (vedi Cass. n. 27479 del 2016); ed ancora che “In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per fa consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione.(Cass. n. 14501 del 2016); e da ultimo che “In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale; pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l’avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del plico.” (Vedi Cass. n. 24780 del 2018).

Tanto premesso, è stato altresì chiarito (Cass. n. 19522 del 30/09/2016, Cass. n. 27479 del 30/12/2016) che l’omissione di uno deli adempimenti di cui al predetto art. 140 c.p.c. (nella specie l’affissione alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario dell’avviso di avvenuto deposito del piego) rende la notifica nulla e non inesistente- (in coerenza con la stretta limitazione delle ipotesi di inesistenza della notifica individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14916 del 20/07/2016); tale nullità resta sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa del deposito del piego nell’ufficio postale.

Inoltre detta raccomandata informativa, in relazione alla sua finalità, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo al regolamento postale.

l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.

Ciò posto risulta dai registri dell’Anagrafe Tributaria e dai quelli anagrafici che G.V. aveva stabilità la propria residenza amministrativa in via Della Bufalotta nr 1297 ove è stata spedita la raccomandata informativa (allegato 5) sicchè l’eventuale non coincidenza del domicilio fiscale con quello attestato dai registri è imputabile alla contribuente che non ha provveduto ad effettuare le relative variazioni.

Ebbene, a fronte della rituale notificazione delle cartelle questa Corte non può che reiterare il proprio insegnamento a tenore del quale, in tema di processo tributario, sia per il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, che per il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, i vizi dell’atto di accertamento dell’imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l’atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri (cfr. Cass. 24.4.2002, n. 6029; cfr. Cass. Sez. V, Sent., 29-07-2011; Cass. 2020 nr 10232).

Del resto, in tema di contenzioso tributario, costituisce, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ultima parte, requisito di ammissibilità dell’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l’iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25270).

Conseguentemente, poichè nel caso in esame è stata impugnato il solo preavviso iscrizione ipotecaria, l’omessa impugnazione delle pretese impositive ha comportato la intangibilità ed irretrattabilità dell’iscrizione a ruolo.

L’unico profilo di contestazione afferente il preavviso di ipoteca, come emerge dalla decisione del giudice di appello riguarda una prospettata carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

E’ opportuno ricordare che l’obbligo di motivazione si articola in forma diversa a seconda della natura dell’atto.

Infatti, negli avvisi di accertamento che individuano la fonte della obbligazione tributaria, è necessario che vengano indicate, sia pur sommariamente, le ragioni sostanziali da cui l’obbligazione nasce, mentre negli atti consequenziali ed esecutivi è sufficiente (del citato art. 7, comma 3) l’indicazione dell’atto presupposto cui si dà esecuzione in quanto il contribuente deve dunque solo essere messo in condizione di accertate quale sia la fonte del suo obbligo e di controllare se essa sia stata regolarmente notificata (Cass. n. 24928/2008; Cass. 2017 nr 10102).

Nel caso come nella specie di preavviso di ipoteca non si può porre un problema di legittimità dell’atto per mancata motivazione dei criteri di quantificazione degli interessi e sanzioni non richiesti dalla legge che regolamenta la garanzia (L. n. 602 del 1973, art. 77).

Quanto al prospettato difetto di autografia nella sottoscrizione del soggetto emanante va rilevato che l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui essa sia prevista dalla legge mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

Questa conclusione si desume da quanto già stabilito da C.Cost., ord. n. 117 del 2000, la quale ha avuto modo di affermare la manifesta infondatezza, “per palese erroneità del presupposto su cui essa si fonda, circa l’essenzialità della sottoscrizione autografa per ogni atto amministrativo, della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, denunziato in riferimento agli artt. 3,24,25 e 97 Cost., nella parte in cui omette di indicare la sottoscrizione autografa tra gli elementi costitutivi della cartella di pagamento.

Da quanto esposto, accolto il ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, e con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Le spese del merito vanno compensate in ragione dell’alternarsi delle decisioni.

Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento dell’attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese del merito; nulla per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA