Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29208 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. I, 13/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

su ricorso nr. 11895/2018 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in Torino Via Groscavallo 3

presso lo studio dell’Avv.to Alessandro Praticò che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso IL DECRETO n. 715/2018 del TRIBUNALE DI TORINO, in data

1/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2018 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Fiore Ornella per delega

dell’Avv.to Alessandro Praticò che si riporta e chiede

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 1/3/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino in ordine alle istanze avanzate da M.N. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo, proveniente dal villaggio di (OMISSIS), aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino di essere fuggito dal proprio paese in quanto coinvolto in una spirale di violenze domestiche ed usurpazioni posti in essere dai fratellastri all’interno del nucleo familiare e legate alla spartizione del patrimonio ereditario lasciato dal padre defunto. Allontanatosi da casa a seguito delle violenze subite aveva poi patito ulteriori abusi nelle carceri in Libia da parte delle milizie locali.

Avverso il decreto del Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione M.N. affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 10 ed comma 11, lett. A) e B), artt. 8 e 2, come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il Tribunale di Torino, nonostante la espressa istanza del ricorrente, non aveva fissato l’udienza di comparizione delle parti sebbene mancante la videoregistrazione dell’audizione e la relativa trascrizione svoltasi davanti alla competente Commissione Territoriale.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,5 ed 8, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il Tribunale di Torino nonostante le discriminazioni e le violenze subite dal ricorrente e violando i criteri legali per la valutazione di credibilità del ricorrente ha escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5,6 e 8, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonchè omesso esame di fatti decisivi, in quanto il Tribunale di Torino, nonostante le discriminazioni e le violenze subite dal ricorrente consistite in abusi e maltrattamenti in ambito domestico e nel paese di transito, non ha riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbiti gli altri.

Il Tribunale territoriale ha escluso la necessità di procedere alla fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, espressamente richiesta dal ricorrente, assumendo che fosse sufficiente ai fini della decisione la verbalizzazione delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, pur in mancanza della videoregistrazione non eseguita per motivi tecnici.

In particolare l’audizione dell’interessato era avvenuta davanti alla Commissione territoriale e, secondo il giudice di primo grado, il ricorrente aveva avuto modo di svolgere le proprie dichiarazioni regolarmente verbalizzate, sicchè l’audizione del ricorrente in sede giudiziale non era comunque utile ai fini della decisione.

La motivazione di cui sopra non appare condivisibile.

Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 14, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. c), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, stabilisce al comma 1 che: “Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana”, aggiungendo al comma 7 che: “Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici o nei casi di cui al comma 6 bis dell’audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo”.

Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, pure inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, concernente le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, sancisce:

-) al comma 9 che: “Il procedimento è trattato in Camera di consiglio”;

-) al comma 10 che: “E’ fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice: a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8 ritiene necessario disporre l’audizione dell’interessato; b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d’ufficio, l’assunzione di mezzi di prova”;

-) al comma 11 che: “L’udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: a) la videoregistrazione non è disponibile; b) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado”.

Il dato normativo risulta quindi chiaro nello stabilire che in mancanza della videoregistrazione l’udienza debba essere fissata, senza che il giudice disponga di alcun potere discrezionale in proposito: ciò appare evidente non soltanto dalla lettera della disposizione, rilevante ai sensi dell’art. 12 preleggi, in ragione dell’uso dell’indicativo nella locuzione “L’udienza è altresì disposta…”, ma, inoltre, dal raffronto tra l’ipotesi di cui al comma 10 e quelle indicate dal comma 11. Difatti, nel primo di essi il legislatore ha raggruppato i casi di cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza (sia perchè ritiene di approfondire quanto emerge dal colloquio videoregistrato, sia perchè ritiene di dar corso all’istruzione probatoria), distinguendoli da quelli, menzionati al comma 11, in cui egli deve in ogni caso fissarla: ossia se la videoregistrazione non è disponibile, in questo caso senza alcun margine di diversa valutazione; se l’interessato lo ha chiesto, salvo che il giudice, specificamente replicando alle motivazioni addotte dal ricorrente, ritenga l’udienza non essenziale ai fini della decisione; se l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa, nuovamente, in simile caso, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale (vedi precedente di questa Corte Sez. 1, sent. nr. 17717/2018).

Ne discende che il decreto impugnato va cassato e rinviato al Tribunale di Torino in diversa composizione, il quale, pronunciando altresì sulle spese di questo giudizio di legittimità, provvederà a decidere sulla domanda proposta, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, in applicazione del seguente principio già espresso da questa Corte con il precedente citato: “In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, come inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”.

Gli ulteriori tre motivi di ricorso sono assorbiti.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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