Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29208 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 12/11/2019), n.29208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5888-2018 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LEONELLO AZZARINI;

– ricorrente –

contro

LIFE HOME INTEGRATION SRL, in personale del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GABRIELE DELLA SANTA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 271/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Treviso, ha condannato la Società Life Home Integration S.r.l. a corrispondere ad C.E. la somma di sei mensilità della retribuzione pattuita, avendo accertato l’illegittimità del recesso datoriale dal periodo di prova per inadeguatezza dell’esperimento, durato appena otto giorni;

ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione della novità e della controvertibilità delle questioni esaminate;

la cassazione della sentenza è domandata da C.E. sulla base di cinque motivi di ricorso; la Società Life Home Integration S.r.l. resiste con tempestivo controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il ricorso principale:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione di legge per non aver applicato la sentenza qui impugnata, accertata l’illegittimità del recesso, la tutela reale di cui all’art. 18 Statuto dei lavoratori”; sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato la tutela risarcitoria in luogo di quella reale, pur avendo accertato l’illegittimità del recesso datoriale durante il periodo di prova;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Falsa applicazione dell’art. 2096 c.c. e dell’art. 1 (relativo alla classificazione del personale) di cui al CCNL applicato, nullità del patto di prova per mancata indicazione, neppure per relationem, delle mansioni del ricorrente oggetto del patto stesso”; la Corte d’appello avrebbe omesso di verificare la legittima apposizione del patto di prova al contratto stipulato fra le parti, con specifico riferimento all’indicazione delle mansioni assegnate al lavoratore, nonchè alla possibilità di rinvenire le stesse per relationem dalle declaratorie contenute nel contratto collettivo;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. contesta “Falsa applicazione dell’art. 2096 c.c. e dell’art. 1346 c.c., come interpretati da Codesta Suprema Corte; nullità del patto di prova”;

il ricorrente deduce la nullità del patto di prova altresì sotto il profilo dell’omessa motivazione, con riferimento all’assegnazione della mansione oggetto dell’esperimento quale “Addetto alla finanza e al controllo di gestione”, in difformità dall’inquadramento attribuito al dipendente nel contratto individuale, attesa l’impossibilità che la stessa potesse essere determinata per relationem dal contratto collettivo;

in altri termini, secondo la difesa del lavoratore, non sarebbe dato comprendere dalla motivazione del provvedimento impugnato se il patto di prova dovesse ritenersi riferito alle mansioni comprese nella categoria di “Quadro” formalmente assegnata al C., ovvero al profilo professionale di “Addetto alla finanza ed al controllo di gestione”, contenuto in una categoria diversa (e peraltro inferiore) da quella contrattualmente attribuita;

col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti: omessa verifica delle mansioni in concreto svolte dal ricorrente ed omesso esame circa la consapevolezza sulle stesse; nullità del patto di prova”; la Corte d’appello avrebbe mancato l’esame delle concrete mansioni affidate al ricorrente, il cui accertamento avrebbe dimostrato che il C. non era stato posto in condizione di conoscere ex ante se le mansioni oggetto della prova fossero da ascriversi alla categoria di Quadro o a quella inferiore;

col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deduce “Falsa applicazione di legge, precisamente dell’art. 91 c.p.c. per avere compensato le spese; violazione art. 92 c.p.c., comma 2”;

avendo accolto la domanda subordinata del lavoratore, la Corte territoriale avrebbe immotivatamente disposto la compensazione delle spese, violando il criterio generale di soccombenza;

il ricorso incidentale:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2096 c.c. con riferimento alla validità e durata del patto di prova”;

la Corte territoriale, con affermazione meramente generica, avrebbe ritenuto che il periodo di 7/8 giorni dall’inizio di svolgimento del patto di prova non era stato sufficiente per valutare la prestazione lavorativa da parte della Società, senza esaminare le circostanze probatorie dalle quali avrebbe agevolmente potuto ricavarsi che la Life Home s.r.l. era perfettamente in grado di valutare la “reciproca convenienza al contratto” sulla base delle qualità professionali, del comportamento e della professionalità complessiva dell’odierno ricorrente principale; la ricorrente incidentale contesta, pertanto, il punto in cui la Corte territoriale ha condannato la Società a corrispondere al C. sei mensilità di retribuzione, detratto quanto percepito per il lavoro prestato ante recesso, anche in seguito alla reintegrazione disposta dalla Società in esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 c.p.c. e 2096 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione al passaggio in giudicato di provvedimento reso inter partes sulla validità della clausola del patto di prova”; la Corte d’appello non avrebbe preso in considerazione l’eccezione proposta dalla Società alla prima udienza di discussione con cui la stessa aveva dedotto il formarsi del giudicato interno in ordine alla legittimità del recesso pronunciata dallo stesso Tribunale di Treviso nella successiva sentenza mai appellata dal C. – resa in esito al ricorso del lavoratore (ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48) avverso un secondo licenziamento per mancato superamento della prova, intervenuto in seguito alla riammissione disposta in esecuzione della prima sentenza del Tribunale;

si esaminano i motivi del ricorso principale;

il primo motivo va dichiarato inammissibile per contrasto col consolidato orientamento di questa Corte;

la Corte d’appello di Venezia (richiamandosi alla motivazione del giudice di prime cure)., ha accertato la piena legittimità e validità del patto di prova stipulato dalle parti; ha poi accertato che il recesso datoriale dopo soli otto giorni lavorativi non potesse configurare un esito negativo della prova e, dunque, legittimare il recesso della Società, atteso che il breve periodo trascorso non aveva “obiettivamente” consentito alla datrice di sperimentare le capacità e il comportamento professionale del C.; ha quindi ritenuto applicabile la tutela risarcitoria e non quella reintegratoria, in base all’assunto, ritenuto pacifico dagli interpreti, secondo cui il recesso in periodo di prova soggiace a un regime diverso da quello riservato al licenziamento individuale (per tutti cfr. Cass. n. 31159 del 2018);

in costanza di un valido patto di prova, la mancata corretta esecuzione del medesimo svolge i suoi effetti sul piano dell’inadempimento senza generare una nullità non prevista, e, sotto il profilo delle conseguenze, non determina l’automatica conversione del rapporto di lavoro in prova in un rapporto a tempo indeterminato (ex plurimis cfr. Cass. n. 23231 del 2010), bensì, al pari di qualsivoglia inadempimento, postula, ove possibile, la richiesta di esecuzione del patto da parte del creditore (mediante la domanda di mera prosecuzione del rapporto in prova fino alla scadenza del relativo periodo), ovvero il risarcimento del danno (cfr. ancora Cass. n. 31159 del 2018);

nel caso in esame, la Corte d’appello, facendo corretta attuazione dei principi di diritto espressi da questa Corte, ha rigettato l’appello della Life Home Integration s.r.l., accogliendo il motivo subordinato, contenuto nel ricorso incidentale del C., di cui alla memoria di costituzione, in cui la difesa dell’odierno ricorrente aveva domandato – a titolo risarcitorio – una cifra corrispondente a sei mensilità (tale la durata del periodo di prova) dell’ultima retribuzione globale di fatto, detratto quanto già ricevuto per il periodo di lavoro prestato;

il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili per contrarietà ai principi affermati da questa Corte, la quale ha, anche di recente, ribadito come “In caso di vizio funzionale del patto di prova validamente apposto (nella specie per l’assegnazione in concreto di mansioni diverse da quelle indicate nella clausola accessoria) non trova applicazione la disciplina del licenziamento individuale – come nel caso di vizio genetico, ad esempio per difetto di forma scritta o per mancata specificazione delle mansioni da espletarsi – bensì lo speciale regime del recesso in periodo di prova, che prevede il diritto del lavoratore alla prosecuzione dell’esperimento, ove possibile, ovvero al ristoro del pregiudizio sofferto.” (Cass. n. 31159 del 2018);

le prospettazioni del ricorrente deducono, perciò, solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, il quale, diversamente da quanto postulato dalla difesa dell’odierno ricorrente, ha considerato valido il patto di prova proprio sul presupposto che lo stesso contenesse sia l’indicazione della qualifica di Quadro attribuita al lavoratore ai sensi del CCNL per gli addetti all’Industria Metalmeccanica del 2009 che l’attribuzione delle mansioni oggetto della prova, corrispondenti a quelle di addetto alla finanza e al controllo di gestione (p.3 sent.);

va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

il quarto motivo è inammissibile per violazione del consolidato principio di diritto affermato da questa Corte;

secondo il costante orientamento di legittimità “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal citato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.”(Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); nel caso di specie, infatti, sul punto contestato, quanto all’assegnazione delle mansioni oggetto dell’esperimento vi è stata comunanza di vedute nei due gradi di merito del giudizio;

il quinto motivo, erroneamente rubricato come quarto, è infondato;

la motivazione della statuizione di compensazione di entrambi i gradi è esente da vizi, e la sua conformità alla disciplina di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., è avvalorata dal rigetto della domanda principale, rivolta a sentir condannare la Società alla reintegrazione del C. con trasformazione del contratto in prova in contratto a tempo indeterminato;

si procede all’esame dei motivi del ricorso incidentale;

il primo motivo va dichiarato inammissibile;

la ricorrente incidentale deduce l’erroneità delle sentenza nella parte in cui ha affermato che l’eccessiva brevità (ed esiguità) della prova non avrebbe consentito l’opportuna verifica delle capacità professionali del lavoratore, secondo la finalità propria attribuita dalle norme vigenti alla predetta clausola contrattuale; contesta il cattivo governo, da parte della Corte territoriale, delle evidenze probatorie, il cui contenuto ripropone precisando che, qualora l’attività istruttoria fosse stata svolta rigorosamente, non si sarebbe non potuto concludere che la Società datrice, anche dopo soli otto giorni e mezzo di lavoro, era stata posta perfettamente in grado di valutare le qualità professionali, il comportamento e la personalità complessiva del C., e, in definitiva, la convenienza del contratto;

mediante una siffatta prospettazione, la ricorrente incidentale deduce solo apparentemente una violazione di legge, là dove mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, inibita in sede di legittimità;

il secondo motivo di ricorso incidentale va dichiarato inammissibile;

in primo luogo l’argomento della mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, dell’eccezione di giudicato interno proposto dall’odierna ricorrente incidentale non è prospettato nel rispetto del criterio di specificità del motivo, atteso che parte ricorrente non ha prodotto nè trascritto il giudicato su cui lo stesso si appunta;

il motivo, inoltre(appare inammissibilmente formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e non – eventualmente – del n. 4 della stessa norma, e, in tal modo contraddice il principio di tassatività e nominatività dei motivi di ricorso per cassazione;

con il rigetto della domanda principale relativa alla pretesa nullità del contratto, e l’accoglimento della sola domanda subordinata, relativa all’illegittimità del recesso per inadeguatezza del periodo di prova, facendo corretta applicazione dei principi generali, la Corte territoriale ha escluso la possibilità della prosecuzione dell’esperimento oggetto del contenzioso, ritenendo il risarcimento misura equa a ristorare il lavoratore a fronte di un recesso valutato come illegittimo; rispetto a tale specifica statuizione del giudice di secondo grado nessuna incidenza potrebbe avere la presunta pronuncia di illegittimità di un secondo recesso, trattandosi di eventi collegati a due distinte ed autonome fattispecie;

così come formulata, perciò, la censura in esame appare rivolta a sollecitare una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, inibita in sede di legittimità;

in definitiva, il ricorso principale è rigettato; l’incidentale è dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità sono compensate in virtù della reciproca soccombenza delle parti;

in considerazione del rigetto del ricorso principale e dell’inammissibilità dell’incidentale, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 5 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 12 novembre 2019

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