Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29207 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. I, 13/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

su ricorso nr. 8259/2018 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Torino 7 presso

lo studio dell’Avv.to Laura Barberio, rappresentato e difeso

dall’Avv.to Gianluca Vitale giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; QUESTURA DI IMPERIA;

– intimati –

avverso i DECRETI del giudice di pace di Torino, in data 31/08/2017 e

29/9/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2018 dal Consigliere Dott.ssa Marina Meloni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Fiore Ornella per delega

dell’Avv.to Massimo Gilardoni che si riporta e chiede l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.B. ha proposto due ricorsi per cassazione affidati rispettivamente a due e tre motivi avverso due provvedimenti in data 31 agosto 2017 ed in data 29 settembre 2017 con i quali, il Giudice di pace di Torino su richiesta del Questore di Imperia, ha convalidato le misure di proroga del trattenimento dello straniero, ciascuna di trenta giorni, emesse dal Questore di Imperia, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 19798, n. 286, art. 14, comma 5, Testo Unico Immigrazione, nei confronti del predetto Sig. B.B., cittadino del Sudan, stante la necessità di completare gli accertamenti relativi alla identificazione e lasciapassare inoltrata al Consolato Generale del Sudan.

Il Questore di Imperia e il Ministero dell’interno, ai quali il ricorso è stato notificato, non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorrono le condizioni per la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, nonchè dell’art. 6 della convenzione Europea dei diritti dell’uomo in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il giudice di pace ha provveduto ad emettere i provvedimenti senza la presenza del ricorrente all’udienza di proroga.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il Giudice di Pace, violando il principio del non refoulement, di cui all’art. 19, comma primo, testo unico immigrazione e l’art. 5, comma 6, del medesimo T.U. ha concesso la proroga sebbene il ricoprente fosse giunto in Italia dal Sudan (paese in cui esisterebbe una situazione di “violenza indiscriminata” derivante da un conflitto armato).

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14,comma 5, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il Giudice di Pace ha concesso la proroga in assenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, assorbiti il secondo ed il terzo.

Dal decreto impugnato non risulta che alla udienza di convalida abbia partecipato il ricorrente nè che il ricorrente sia stato messo in condizioni di parteciparvi.

Pertanto si deve ritenere che il decreto di proroga sia stato emesso in violazione dell’art. 14, comma 4, D.Lgs. cit., che prevede la partecipazione all’udienza dell’interessato, il quale ne deve essere tempestivamente informato e condotto in udienza. Infatti, al procedimento giurisdizionale riguardante la proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2 e art. 28, comma 2, si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, cui rinvia l’art. 21 cit. per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell’interessato di essere sentito (Cass. n. 12709 e 25767 del 2016).

Resta assorbito il secondo e terzo motivo. Ne consegue che i decreti impugnati sono cassati ed i provvedimenti di proroga del trattenimento annullati, difettando i termini per la celebrazione di un nuovo giudizio di convalida, ormai spirati, con vittoria delle spese del giudizio di merito e di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso in relazione ad ambedue i provvedimenti impugnati, dichiara assorbito il secondo e terzo e decidendo nel merito cassa senza rinvio i decreti impugnati; condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali dell’intero giudizio che liquida, per la fase davanti al Giudice di Pace in Euro 900,00 di cui 100,00 per esborsi e, per la fase di legittimità, in complessivi Euro 1.200,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ed agli accessori di legge dei due gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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