Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29207 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 12/11/2019), n.29207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4908-2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

D.B.V. nella qualità di titolare dell’omonima ditta,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO MARTINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato, LUCIANA DI PIERDOMENICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 901/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio mm

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di L’Aquila, riformando integralmente la pronuncia del Tribunale di Pescara, ha accolto il ricorso di D.B.V., titolare dell’omonima ditta, volto all’accertamento dell’insussistenza del diritto di D.A. ad ottenere il pagamento della complessiva somma di Euro 60.984,86 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto;

la Corte territoriale, in particolare, rilevando gravi limiti nell’utilizzo della prova testimoniale da parte del primo giudice, ha ritenuto necessario riesaminarne l’esito con maggiore cautela alla luce del contesto complessivo della controversia; sulla base del predetto riesame, e applicando i principi generali in materia di distribuzione dell’onere probatorio, ha escluso, per ciascuna delle voci retributive oggetto della domanda originaria, che l’appellata avesse fornito prova sufficiente dei fatti allegati, e ha rilevato come in qualche caso (ad esempio per il t.f.r.) la non spettanza da parte dell’appellata fosse addirittura comprovata in atti;

la cassazione della sentenza è domandata da D.A. sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria; D.B.V. ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. nonchè dell’art. 2721 c.c. – Cattivo uso del prudente apprezzamento da parte del Giudice dell’appello. Omessa insufficiente motivazione in ordine all’esame delle risultanze istruttorie, fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

dopo aver richiamato il principio generale secondo cui il libero convincimento del giudice troverebbe un limite nella prova legale codificata la cui efficacia è stata predeterminata in astratto dal legislatore, parte ricorrente afferma che la sentenza gravata non offrirebbe una motivazione logica del perchè ha ritenuto attendibili le risultanze testimoniali dell’odierno controricorrente ed inattendibili le dichiarazioni dei testi da lei stessa citati; tale convincimento del giudice del merito, oltre che violare l’art. 116 c.p.c., avrebbe generato altresì un error in iudicando, censurabile anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 5;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”;

la sentenza gravata avrebbe fatto ricadere le conseguenze pregiudizievoli dell’incertezza probatoria su una parte diversa da quella tenuta a provare il fatto: la critica si basa sostanzialmente sull’affermazione dell’attendibilità dei testi citati in giudizio dall’odierna ricorrente, e sull’inattendibilità di quelli di parte avversa;

nel terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente lamenta che “La Corte d’appello non ha in alcun modo esaminato e preso in considerazione un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Mancata pronuncia in ordine alla produzione degli assegni asseritamente comprovanti l’avvenuto pagamento della 14ma mensilità. Omessa pronuncia in ordine al TFR richiesto in sede di appello incidentale. Omessa pronuncia in ordine alla esatta quantificazione delle ore di lavoro straordinario”; deduce la superficialità e genericità della pronuncia sulle eccezioni indicate, la cui corretta valutazione da parte del giudice dell’appello avrebbe di contro dovuto condurre all’accertamento del riconoscimento degli emolumenti non corrisposti a vario titolo;

col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce altresì ” Sul riconoscimento della maggiorazione del 25% dovuta a titolo di lavoro notturno – Violazione e falsa applicazione del CCNL Turismo – Pubblici esercizi e D.Lgs. n. 66 del 2003″; rivendica l’applicazione della disposizione più favorevole del CCNL il quale, per i lavoratori del settore dei pubblici esercizi che svolgano lavoro notturno, prevede ai fini del riconoscimento del diritto alla maggiorazione un periodo di riferimento più ampio (h 23- h 06) rispetto a quello previsto dalla normativa nazionale (h 24- h 05);

il primo motivo è inammissibile;

sotto il profilo dell’apparente deduzione di una violazione di legge, le prospettazioni della ricorrente mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito;

va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

sotto il profilo dell’omessa motivazione, lo stesso motivo fuoriesce dai limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie;

le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. S.U. n. 8053/2014);

la formulazione della doglianza da parte della ricorrente finisce per denunciare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale;

il secondo motivo è inammissibile;

per esso vale la critica formulata nel primo motivo a proposito della censura di violazione di legge, e, pertanto, se ne ribadisce l’inammissibilità atteso che lo stesso contiene una richiesta di riesame del merito della causa, inibita in sede di legittimità;

il terzo motivo è inammissibile;

le censure mosse da parte della ricorrente alla sentenza gravata sotto il profilo del vizio di motivazione non tengono minimamente conto dell’intento manifestato dal legislatore di restringere al massimo il sindacato sulla motivazione, ammettendolo limitatamente all’omesso esame “di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”(Cass. S.U. n. 8053/2014); nel caso in esame la censura si muove totalmente al di fuori dei confini indicati dalla norma processuale, e manca, oltretutto di specificità, atteso che parte ricorrente non trascrive e non allega l’atto introduttivo del giudizio d’appello in cui ha formulato l’eccezione di tardività nella produzione degli assegni che attesterebbero l’avvenuto pagamento della quattordicesima mensilità, nè precisa quando e dove ha formulato la predetta eccezione;

il quarto e ultimo motivo, in cui la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del CCNL Turismo – Pubblici esercizi è improcedibile, atteso che la stessa non ha provveduto a produrre la fonte contrattuale sulla quale fonda la sua doglianza, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (ex plurimis cfr. Cass. n. 11614 del 2010);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di D.B.V., che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 4000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 5 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 12 novembre 2019

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