Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29205 del 06/12/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/12/2017, (ud. 12/04/2017, dep.06/12/2017),  n. 29205

Fatto

PREMESSO CHE:

L’appello proposto dalla Fondazione IRCSS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico contro la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva respinto la domanda fatta valere dalla Fondazione nei confronti di F.D., è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Milano. La Corte ha rilevato che l’atto di appello della Fondazione era stato notificato – il 18 settembre 2012 – all’appellato presso il difensore che, con atto del novembre 2011, aveva rinunciato al mandato e che, con comparsa depositata il 3 novembre 2011, il F. aveva conferito la procura alle liti a un nuovo difensore, che lo aveva già rappresentato, sia pure attraverso un sostituto, in una udienza del giudizio di primo grado; trattandosi – ad avviso della Corte – di notificazione inesistente l’appello andava pertanto dichiarato inammissibile.

La Fondazione IRCSS propone ricorso in cassazione articolato in tre motivi.

Il Pubblico Ministero C.A. ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo alla Corte di rilevare d’ufficio la nullità della sentenza di secondo grado, perchè risulta emessa da un collegio diverso da quello che aveva preso in causa la decisione (nell’intestazione compare il cons. O. laddove nel verbale del 15 maggio 2013 risulta il cons. S.).

La Fondazione IRCSS ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, in cui tra l’altro osserva che sono stati allegati al controricorso alcuni documenti nuovi la cui produzione è inammissibile, chiedendo a questa Corte di non tenerne conto.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente, la Corte non ritiene di rilevare d’ufficio la difformità tra l’indicazione di uno dei tre giudici del collegio presente nell’intestazione della sentenza impugnata e quella stabilita nel verbale d’udienza. Anche a considerare il difetto quale nullità e non semplice errore materiale emendabile con il procedimento di correzione (come sollecita a fare il Pubblico Ministero chiedendo alla Corte di ripensare il proprio orientamento che ravvisa nell’errata indicazione nell’intestazione della sentenza un errore correggibile ai sensi dell’art. 287 c.p.c. qualora, come nel caso di specie, la sentenza sia resa oralmente ex art. 281-sexies c.p.c.), si tratta di difetto per il cui rilievo è necessario che lo stesso sia stato oggetto di denuncia con specifico motivo di impugnazione, il che non è avvenuto nel caso di specie, risultando così preclusi a questa Corte l’esame e la qualificazione del vizio.

2. I tre motivi del ricorso si appuntano sulla declaratoria di inammissibilità dell’appello.

a) I primi due attengono alla procura alle liti conferita al nuovo difensore di F. e ripropongono argomenti già presentati nel giudizio di secondo grado e ritenuti “non convincenti” dalla Corte d’appello.

Il primo contesta – denunciando “violazione degli artt. 83 e 85 c.p.c.” – la validità della procura, speciale, perchè conferita con atto, comparsa di costituzione, diverso da quelli elencati nell’art. 83 così che, non essendo valida la nuova procura, avrebbe conservato efficacia quella conferita al primo avvocato con conseguente validità della notificazione a questi effettuata. La censura non può essere accolta: la Corte d’appello, nell’affermare la regolarità del conferimento della procura, ha infatti richiamato l’orientamento presente in questa Corte secondo cui la nomina di un nuovo difensore nel corso del procedimento civile può essere effettuata anche su atto diverso da quelli indicati nell’art. 83 c.p.c., comma 3, “purchè evidenzi inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura e sia atto determinante l’ingresso della parte in giudizio, ossia in un atto lato sensu processuale” (Cass. 13912/2012). E nella specie, la nomina del nuovo difensore è avvenuta con comparsa di risposta depositata in cancelleria prima dell’udienza, quindi in un atto a natura specificamente processuale. Nè vale la giurisprudenza richiamata dalla Fondazione ricorrente (in particolare, Cass., sez. un., 13537/2006), in quanto si tratta di pronunzie concernenti la disciplina del giudizio di cassazione.

Il secondo motivo afferma – facendo valere violazione dell’art. 1396 c.c. e art. 74 disp. att. c.p.c. – che se anche si ritiene validamente conferita la procura, comunque la sostituzione del difensore non è stata portata a conoscenza della Fondazione con “mezzi idonei”. La censura non può essere accolta: come ha sottolineato la Corte d’appello, la comparsa con la nomina del nuovo difensore è stata depositata in cancelleria prima di un’udienza, quella di precisazione delle conclusioni, in cui è stato presente, per F., un procuratore in sostituzione del nuovo difensore.

3. Il terzo motivo – intitolato “violazione degli artt. 156,160 e 291 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo” – contesta invece la qualificazione di inesistenza attribuita dalla Corte d’appello alla notificazione.

Il motivo è fondato. La notificazione dell’atto di appello effettuata presso il difensore che ha rinunciato al mandato e non presso il nuovo difensore nominato nel giudizio di primo grado non è inesistente, ma meramente nulla e quindi soggetta alla sanatoria del raggiungimento dello scopo, così che non può essere dichiarata ove l’appellato si costituisca in giudizio. La categoria della inesistenza della notificazione va infatti limitata, oltre al caso di totale mancanza materiale dell’atto, “alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass., sez. un., 14916/2016).

3. L’accoglimento del terzo motivo determina la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2017

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