Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29204 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 24/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18588-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LIDIA CORALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 749/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

l’11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 970/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa in accoglimento del ricorso proposto da Michele L. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso IRPEF 1990-1992;

il contribuente si è costituito.

Con il primo motivo si lamenta violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, deducendo che la predetta norma sopravvenuta dovesse avere applicazione anche sui giudizi pendenti in tema di rimborso dell’eccedenza d’imposta versata negli anni 1990/1991/1992 in favore di chi aveva già corrisposto integralmente i contributi;

con un secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 111 Cost, dell’art. 132 c.p.c., del D.L.gs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente si duole che l’iter motivazionale seguito dalla CTR per escludere l’applicazione dello ius superveniens si fonda su argomentazioni fra loro inconciliabili.

Il primo motivo è infondato con l’assorbimento del secondo.

Al riguardo va rilevato che, invariata la previsione del limite di spesa fissato nella misura “pari a 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2015-2017”, la novella introdotta dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati “nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma” (comma 66, primo periodo, modificato dal citato art. 16-octies, comma 1, lett. a)), ovvero nei limiti dei suddetti 90 milioni di Euro complessivi per il triennio 2015-2017, stabilendo che “in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute” e che “a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi” (comma 665, quinto periodo, come introdotto dal citato art. 16-octies, comma 1, lett. b)), demandando al direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione di un provvedimento che stabilisca “le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma”, in precedenza riservando il citato comma 665 al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’emanazione di un “decreto” con cui stabilire i “criteri di assegnazione dei predetti fondi”;

Ritiene il Collegio che tale ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, non incide sulla questione della quale è investita la Corte con il ricorso in esame, ovvero dei diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l’intimato, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. Cass. nr 2020 nr 2568; n. 9784/2018, 4299/2018) ed inoltre costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (cfr. ex multis Cass. n. 8373/2015, in tema di IVA); il ricorso va dunque rigettato.

La ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore del controricorrente e che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in Euro 2000,00 oltre S.P.A.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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