Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29204 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. I, 13/11/2018, (ud. 28/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14188/2015 proposto da:

Commercio e Finanza Leasing & Factoring S.p.a. in Amministrazione

Straordinaria (già BN Commercio e Finanza S.p.a.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Ugo De Carolis n. 101, presso lo studio dell’Avvocato

Gilda Laviano, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonino Gebbia

e Severino Nappi giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento Ditta (OMISSIS) S.a.s., nonchè del socio accomandatario

C.M., in persona del curatore Dott. G.Q.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo De Carolis n. 31, presso

lo studio dell’Avvocato Vito Sola, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Giuseppe Errichiello giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI depositato il 24/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2018 dal Cons. Dott. PAZZI ALBERTO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Questa Corte, con ordinanza n. 18920/2014 depositata in data 9 settembre 2014, accoglieva il ricorso proposto da Commercio e Finanza Leasing & Factoring s.p.a. avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 28 novembre 2012, con cui erano state rigettate l’istanza di rivendica di un capannone industriale concesso in locazione finanziaria e la domanda di insinuazione al passivo del fallimento della ditta (OMISSIS) s.a.s. nonchè dell’accomandatario C.M. per l’importo di Euro 61.900 per canoni scaduti presentate dall’opponente, cassava il provvedimento impugnato e rinviava al giudice del merito per la decisione della causa.

2. Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato in data 18 dicembre 2014 Commercio e Finanza Leasing & Factoring s.p.a. riassumeva il giudizio di opposizione avanti al Tribunale di Napoli.

Il giudice del rinvio, con decreto del 24 aprile 2015, dichiarava l’estinzione dell’intero processo in conseguenza della tardiva riassunzione della causa, tenuto conto che l’ordinanza della Corte di Cassazione era stata pubblicata con deposito in cancelleria in data 9

settembre 2014, mentre la riassunzione era avvenuta ad opera della società di leasing con ricorso depositato il 18 dicembre 2014.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia Commercio e Finanza Leasing & Factoring s.p.a. affidandosi a un unico motivo di ricorso.

Ha resistito con controricorso il fallimento della società (OMISSIS) s.a.s. nonchè dell’accomandatario C.M..

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1 c.p.c., sollecitando il rigetto del ricorso.

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il motivo di ricorso presentato denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c., commi 1 e 4, in quanto il Tribunale di Napoli avrebbe fatto decorrere il termine trimestrale di riassunzione dalla pubblicazione del provvedimento della corte di legittimità, trascurando di considerare che lo stesso era costituito da un’ordinanza, la quale quindi doveva essere comunicata alle parti ai sensi dell’art. 134 c.p.c.; in assenza di questa comunicazione il termine di riassunzione doveva essere computato dal 25 settembre 2014, data in cui Commercio e Finanza Leasing & Factoring s.p.a. aveva avuto conoscenza legale della decisione che cassava il decreto impugnato e disponeva il rinvio.

In via subordinata la compagine ricorrente rappresentava che l’attuale disposto dell’art. 392 c.p.c., contrastava con l’art. 24 Cost., giacchè, nel ridurre il termine per la riassunzione a tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza piuttosto che dalla comunicazione della cancelleria, ledeva il diritto di difesa della parte, a cui non veniva riconosciuto un lasso di tempo adeguato per poter proseguire il giudizio, anche perchè la decorrenza del termine per la riassunzione era collegata a fatti conoscibili solo con una diligenza più che normale.

5. Il motivo di ricorso è infondato.

5.1 La censura sollevata dal ricorrente valorizza l’aspetto terminologico dell’art. 392 c.p.c. – laddove la norma si riferisce alla pubblicazione della sentenza di questa Corte e non, più in generale, al provvedimento che dispone, a seguito della cassazione del provvedimento impugnato, il rinvio al giudice del merito – ma non presta attenzione alla differente natura delle ordinanze adottate dal giudice di merito e di legittimità, le quali, pur condividendo il nome, hanno ben diverse caratteristiche: l’una, quella di cui all’art. 134 c.p.c., assolve in linea generale a una funzione ordinatoria del processo, intende regolarne l’iter procedimentale dando soluzione, tramite l’intervento del magistrato, a questioni inerenti lo svolgimento del rapporto processuale e proprio in ragione di questa finalità deve essere solo succintamente motivata, l’altra invece, quella di cui all’art. 375 c.p.c., è espressione della funzione giurisdizionale decisoria, definisce le questioni portate all’esame della corte di legittimità dando adeguata motivazione delle sue ragioni fondanti ed assume le sembianze dell’ordinanza solo a motivo della sede camerale ove è adottata, a cui sono riservate, nell’intento del legislatore, le liti con problematiche di minore complessità.

L’ordinanza pronunciata da questa Corte non risponde a una funzione ordinatoria, in quanto la forma del provvedimento, comunque risolutivo della lite, è giustificata da una logica che ha riguardo alle modalità con cui la deliberazione è raggiunta, tramite un adeguamento della complessità della procedura alla complessità della questione su cui il collegio è chiamato a pronunciarsi.

Nessun equivoco può quindi essere creato dall’utilizzo all’interno dell’art. 392 c.p.c., di un lessico che risente del mancato coordinamento con il testo dell’art. 375 c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 9, che ha previsto la possibilità di decidere con ordinanza in Camera di consiglio anche nei casi in cui sia necessario accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.

Non è possibile perciò applicare una diversa disciplina a ordinanze o sentenze con cui questa Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, enuncia il principio di diritto e rinvia per la decisione nel merito della causa – e tanto meno applicare alle prime la disciplina di cui all’art. 134 c.p.c. – in ragione della natura pienamente decisoria che caratterizza entrambi i provvedimenti, che si distinguono solo per essere assunti all’esito di diverse modalità di sviluppo dell’iter di decisione del ricorso.

Per entrambe le forme di decisione vale il principio secondo cui il dies a quo del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., è segnato dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione mediante deposito in cancelleria, non dalla successiva comunicazione del deposito stesso, la quale non configura elemento integrativo di tale pubblicazione, ma solo adempimento posteriore con finalità informative (Cass. n. 2738/1983).

5.2 Questo principio, all’evidenza, non pone l’attuale disposto dell’art. 392 c.p.c., in contrasto con l’art. 24 Cost., atteso che la possibilità di esercitare in concreto ed adeguatamente il diritto di difesa resta assicurata dall’entità del termine previsto, ridotto in misura comunque congrua all’espletamento dell’attività difensiva allo scopo di dare concreta attuazione al principio di ragionevole durata del processo previsto dall’art. 111 Cost., comma 2 e dal fatto che la sua decorrenza è ricollegata a un evento conosciuto o conoscibile dalle parti con l’uso dell’ordinaria diligenza.

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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