Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29204 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 12/11/2019), n.29204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16186 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore

generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sara Armella e Maria

Antonelli per procura speciale a margine del controricorso,

elettivamente domiciliata in Roma, piazza Gondar, n. 22, presso lo

studio di quest’ultimo difensore;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 186/07/2013, depositata in data 10

dicembre 2013;

nonchè sul ricorso iscritto al n. 3260 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sara Armella e Marina

Milli per procura speciale a margine della memoria del 4 settembre

2019, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio, n. 8,

presso lo studio di quest’ultimo difensore;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 2886/13/2015, depositata in data 29

giugno 2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo;

Fatto

RILEVATO

che:

Relativamente al ricorso r.g. n. 16186/2014.

Dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che l’Agenzia delle dogane aveva notificato a (OMISSIS) s.p.a. un avviso di pagamento e un atto di contestazione delle sanzioni relativi al mancato pagamento di accise su oli minerali; gli atti impositivi erano derivati da una verifica a seguito della quale era stata accertata una eccedenza di oli minerali non giustificata dalla documentazione contabile e una deficienza di prodotto superiore ai limiti di tolleranza consentiti; in particolare, era stata riscontrata in sede di accesso una contabilità parallela dalla quale era stata evinta l’effettiva quantità di prodotto stoccato; avverso gli atti impositivi la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;

il giudice del gravame ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: non era fondato il motivo di appello relativo alla ritenuta violazione dell’art. 12, Statuto del contribuente, per violazione del limite temporale di permanenza dei funzionari presso la sede del contribuente, avendo i verificatori compiuto “più accessi” e non avendo la società dedotto e provato che vi era stata una permanenza costante per oltre trenta giorni; non era fondato il motivo di appello relativo alla ritenuta violazione dell’art. 12, comma 7, Statuto del contribuente, in quanto l’atto impugnato menzionava specificamente le ragioni di urgenza, fra cui la paventata presentazione dell’istanza di fallimento della società; era invece fondato il motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 15 TUA, per avvenuta prescrizione della pretesa impositiva per i periodi dal 2001 al 2006, in quanto la notizia di reato era intervenuta successivamente al decorrere del termine quinquennale, sicchè non poteva avere valore interruttivo; era fondato il motivo di appello relativo al valore probatorio di fede privilegiata dei verbali redatti dai pubblici ufficiali, in servizio presso l’ufficio doganale sito nei locali della società, attestanti la regolarità delle operazioni e delle quantità di prodotto esistente;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle dogane affidato a quattro motivi di censura, cui resiste il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. con controricorso, contenente ricorso incidentale, illustrato con successiva memoria;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. G.G., ha depositato, in data 5 luglio 2019, le proprie osservazioni scritte con le quali ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale. Relativamente al ricorso r.g. n. 3260/2016

Dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che l’Agenzia delle entrate aveva notificato a (OMISSIS) s.p.a. degli avvisi di accertamento con i quali era stato richiesto il pagamento dell’Iva sulle accise non corrisposte; avverso i suddetti avvisi la società aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo aveva rigettato; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che il presunto mancato pagamento delle accise era stato oggetto di esame dalla Commissione tributaria regionale che, con sentenza n. 186/07/2013, del 19 settembre 2013, aveva accolto l’appello proposto dalla società, sicchè era venuto meno il presupposto impositivo;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi di censura, cui resiste la società con controricorso, contenente ricorso incidentale, illustrato con successiva memoria;

considerato che:

preliminarmente, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., va disposta la riunione al ricorso n. 16186/2014 del ricorso n. 3260/2016, atteso il rapporto di connessione e di pregiudizialità delle questioni. Sul ricorso n. 16186/2014.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di giudicato penale esterno dedotto dalla controricorrente con la memoria del 3 settembre 2019;

in particolare, la controricorrente evidenzia che questa Corte, con la pronuncia 20 luglio 2017, n. 45836, avrebbe definitivamente deciso sui fatti oggetto del presente giudizio, confermando l’assoluzione con formula piena degli amministratori della società dal capo di imputazione A), ponendo, poi, all’attenzione anche il fatto che l’esito del giudizio penale avrebbe riconosciuto che la contabilità era regolarmente tenuta dalla società e che la “contabilità occulta” consisteva, in realtà, in schede redatte a mano, verosimilmente da un dipendente della società, senza alcun valore ufficiale e a uso meramente personale;

in realtà, la questione di fondo della presente controversia attiene alla ritenuta gestione irregolare del deposito, con conseguente contestazione del mancato versamento dell’accisa dovuta;

le pronunce dei giudici di merito e la successiva pronuncia di questa Corte non hanno accertato la regolarità della documentazione contabile della società, ma hanno posto l’attenzione, di converso, sulla esistenza di scostamenti tra i quantitativi di prodotti presenti e quelli contabili, rilevando, peraltro, l’esistenza di una contabilità parallela, profili che hanno costituito le ragioni fondanti la pretesa fatta valere dall’amministrazione doganale;

in questo contesto, riguardo all’esito del procedimento penale ed ai suoi effetti nel giudizio tributario, questa Corte ha da tempo affermato l’autonomia delle valutazioni rimesse al giudice tributario rispetto a quelle proprie del giudice penale, alla stregua del principio, fissato in tema di rapporti tra giudicato penale e giudizio tributario, per il quale “In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna; ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio” (così, da ultimo, Sez. 6-5, 24 novembre 2017, n. 28174; si v. in precedenza, le conformi Sez. 6-5, 28 giugno 2017, n. 16262; Sez. 5, 23 maggio 2012, n. 8129; Sez. 5, 27 settembre 2011, n. 19786; Sez. 5, 8 ottobre 2010, n. 20860);

passando, quindi, all’esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 15, per avere erroneamente ritenuto che, relativamente agli anni dal 2001 al 2006, era intervenuta la prescrizione della pretesa impositiva, posto che, invece, doveva tenersi conto del fatto che, secondo la previsione normativa in esame, in caso di comportamenti omissivi la prescrizione del credito opera dal momento della scoperta del fatto illecito, e inoltre, per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, il termine di cinque anni decorre dalla data del verbale di accertamento;

va preliminarmente disattesa l’eccezione di parte controricorrente di inammissibilità del motivo per non avere specificato le parti ed i contenuti della pronuncia che si intendono in contrasto con la previsione di cui all’art. 15 TUA, avendo la censura fatto riferimento, seppure non riportando espressamente i passaggi, al contenuto della decisione impugnata, evidenziando che, secondo la Commissione, contrariamente alla lettera della norma, la prescrizione sarebbe interrotta solo dall’esercizio dell’azione penale, e supporta questa teoria con un richiamo agli art. 220 e 221 del Codice Doganale Comunitario. Essa cita poi, una sentenza di codesta Suprema Corte n. 9773/2010, secondo cui la comunicazione di notizia di reato, per interrompere la prescrizione di tre anni in ambito doganale, deve intervenire comunque in detto termine (pag. 19, ricorso);

parimenti da disattendere è l’eccezione di inammissibilità del motivo in quanto la censura comporterebbe un riesame del merito della controversia, atteso che, invece, viene prospettata una questione di non corretta applicazione della previsione normativa di riferimento, quindi un profilo che attiene alla violazione di legge;

ciò precisato, il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

la questione prospettata attiene alla ritenuta violazione di legge, in particolare dell’art. 15 TUA, atteso che, secondo la previsione normativa in esame, in caso di comportamenti omissivi la prescrizione del credito opera dal momento della scoperta del fatto illecito;

va osservato che nel motivo di ricorso si pone all’attenzione la circostanza che, nella fattispecie, si sarebbero concretati comportamenti omissivi che avrebbero dovuto determinare lo spostamento del dies a quo del termine di prescrizione al momento della scoperta dell’illecito;

parte ricorrente, tuttavia, non precisa chiaramente quali comportamenti omissivi perpretati dalla società avrebbero comportato l’applicazione della previsione derogatoria dell’art. 15 TUA, limitandosi unicamente a evidenziare l’incidenza degli stessi ai fini della individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione;

d’altro lato, va osservato che il comportamento omissivo, cui la previsione normativa fa richiamo, non può riferirsi al mancato versamento dell’imposta dovuta, posto che tale ipotesi rientra nell’ambito della previsione generale di cui all’art. 15 TUA, al comma 1, ma al mancato compimento di una specifica attività, prevista per legge, che non ha consentito alla pubblica amministrazione di procedere alla conseguente attività di controllo; invero, è proprio il mancato compimento di un’attività prevista per legge che non ha consentito all’amministrazione di procedere ai conseguenti controlli che giustifica, nella valutazione operata dal legislatore, uno spostamento del dies a quo del termine di prescrizione, parametrato in relazione al momento della scoperta del fatto illecito;

va evidenziato che nella sentenza è precisato che l’accertamento dell’ufficio ha riguardato l’irregolarità della gestione dei depositi tenuto conto dei risultanze di una contabilità parallela nella quale erano indicate le effettive quantità di prodotto stoccato;

sicchè, se un comportamento vi è stato, sebbene non corretto, qual è l’ipotesi, di cui al caso di specie, della dichiarazione che espone quantitativi differenti di oli minerali rispetto a quelli effettivamente stoccati e, con conseguente pagamento di una minore accisa, la amministrazione è posta nelle condizioni di verificare la correttezza dei dati indicati e, quindi, di attivare i poteri di controllo entro il termine ordinario previsto dalla regola generale citata, senza che possa trovare giustificazione uno spostamento in avanti del suddetto termine;

inammissibile è, poi, la censura relativa alla non applicazione della previsione di cui al citato TUA art. 15, comma 2, in quanto meramente prospettata senza alcuno specifico riferimento alla sua applicabilità al caso di specie;

si osserva, a tal proposito, che la stessa postula che la ragione della pretesa impositiva aveva avuto riguardo all’accertamento di deficienze eccedenti i cali consentiti, ma il motivo è proposto in violazione del principio di specificità, non avendo parte ricorrente allegato o riprodotto il contenuto dell’atto impositivo da cui evincere che l’oggetto della ripresa riguardava la circostanza sopra indicata, tenuto conto del fatto che, nella sentenza impugnata, si fa unicamente riferimento ad una contestazione relativa alla non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente accertato in sede di verifica ispettiva;

nè, infine, è fondato il motivo di censura con cui si contesta la non corretta applicazione, da parte del giudice del gravame, dei principi in materia di idoneità interruttiva della notizia di reato solo nel caso in cui la stessa intervenga durante il la decorrenza del termine;

invero, l’art. 15 TUA, laddove prevede che la prescrizione del credito d’imposta è interrotta quando viene esercitata l’azione penale, presuppone che il suddetto fatto interruttivo intervenga durante la decorrenza del termine di prescrizione, sicchè non può assumere valore interruttivo quando la prescrizione è, oramai, maturata;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione dell’art. 115, c.p.c., per avere statuito senza tenere conto delle risultanze processuali e dei mezzi di prova offerti dall’Agenzia delle dogane, in particolare degli elementi indiziari con cui era stato provata l’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale;

il motivo è inammissibile;

in primo luogo, va precisato che, secondo questa Corte (Cass. civ., 12 dicembre 2018, n. 32082), in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento posto a fondamènto degli artt. 115 e 116 c.p.c. opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012;

inoltre, va osservato che il motivo in esame non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla circostanza che i verbali che nel corso del tempo erano stati redatti dai funzionari pubblici avevano valore di prova privilegiata, sicchè quanto in essi riportato non poteva essere privato del peculiare valore probatorio da successivi elementi indiziari su cui si era fondato il successivo accertamento;

non è, quindi, aderente al percorso motivazionale seguito dal giudice del gravame la diversa questione relativa al valore di prova indiziaria della documentazione extracontabile rinvenuta nel corso dell’attività ispettiva, essendo stata negata, come detto, dal giudice del gravame la loro idoneità a far venire meno gli esiti degli accertamenti compiuti, con valore di fonte di privilegiata, dai funzioni intervenuti nel tempo;

inoltre, lo stesso è da considerarsi inammissibile anche nella parte in cui lamenta il mancato esame della dichiarazione dei dipendenti e del responsabile del deposito, sia in quanto non è riprodotto in alcun modo il contenuto delle suddette dichiarazioni, in violazione del principio di specificità, sia in quanto, anche in questo caso, si tratta di una ragione di censura eventualmente prospettabile quale vizio di motivazione, non anche quale violazione dell’art. 115, c.p.c., secondo il parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

infine, la questione del valore probatorio della documentazione extralegale nonchè delle dichiarazioni di terzi, attiene, eventualmente, alla violazione di legge della disciplina in materia di presunzioni, sicchè anche in questo caso deve rilevarsi la non riconducibilità della ragione di censura nell’ambito della prospettata violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, per carenza di motivazione ovvero per avere reso una motivazione apparente o perplessa laddove ha affermato che la sussistenza di precedenti verbali redatti negli anni non avrebbe potuto consentire di adottare un successivo verbale, conseguente all’attività ispettiva, le cui risultanze erano in contrasto con quanto in precedenza accertato, se non a seguito di una procedura di invalidazione che avrebbe potuto consentire di far venire meno l’efficacia di prova privilegiata dei primi;

il motivo è infondato;

in ordine alla questione relativa alla sussistenza della prova degli elementi di fatto sui quali era fondato l’atto impugnato, il giudice del gravame ha chiaramente motivato seguendo un percorso logico argomentativo basato su seguenti profili: i verbali redatti nel corso del tempo dai funzionari pubblici, poichè hanno accertato la regolarità delle operazioni e delle quantità dei prodotti esistenti, fanno piena prova, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., sicchè assumono il rango di prova privilegiata; rispetto a tali accertamenti, l’amministrazione che procede ad una nuova successiva verifica, deve porre espressamente in dubbio la validità degli accertamenti compiuti; tale attività successiva non può avere forza probatoria, ove diretta a contrastare le precedenti risultanze, se basata unicamente su elementi indiziari, quali la documentazione successivamente rivenuta;

in sostanza, il giudice del gravame ha ragionato sulla natura di fonte probatoria privilegiata degli accertamenti diretti compiuti dai pubblici funzionari ed ha ritenuto che, rispetto ad essi, gli avvisi di accertamento che trovavano fondamento su elementi meramente indiziari non potevano dirsi basati su elementi di prova idonei a far venire meno la forza probatoria privilegiata dei primi;

si tratta di un percorso argomentativo chiaramente esposto che non può tradursi in termini di motivazione meramente apparente ovvero perplessa, sotto il profilo logico argomentativo;

il riferimento, poi, ad elementi di fatto, relativi al contenuto delle dichiarazioni rese dai direttori del deposito e dei dipendenti, degli elementi raccolti in sede penale, nonchè del verbale redatto dai pubblici funzionari, viola il principio di specificità del motivo di ricorso, e, peraltro, non è conferente con la censura della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in quanto attiene al merito della vicenda;

con il quarto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 61, comma 1, lett. e), art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, per avere implicitamente annullato le sanzioni a seguito dell’annullamento dell’atto presupposto;

il rigetto dei precedenti motivi di ricorso comporta l’assorbimento del presente motivo;

sono parimenti assorbiti i motivi di ricorso incidentale proposti dalla controricorrente, atteso il venire meno dell’interesse a seguito del rigetto del ricorso principale;

in definitiva, il primo motivo del ricorso principale è in parte infondato e in parte inammissibile, il secondo è inammissibile, il terzo infondato, il quarto assorbito, i motivi di ricorso incidentale sono assorbiti dal rigetto del ricorso principale, con conseguente rigetto del ricorso principale e assorbimento di quello incidentale e condanna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite del presente giudizio.

Sul ricorso n. 3260/2016.

Anche in questo caso, valgono le considerazioni già espresse con riferimento al dedotto giudicato penale in sede di esame del ricorso r.g. n. 16186/2014;

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 124, disp. att. c.p.c., per avere tenuto conto della pronuncia n. 186/07/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia senza che questa fosse passata in giudicato;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, per non avere disposto la sospensione del giudizio in attesa del passato in giudicato della pronuncia della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sopra citata;

ai fini della definizione del presente ricorso assume rilievo l’esito del procedimento r.g. n. 16186/2014, esaminato in precedenza;

invero, il rigetto dei motivi di ricorso proposti ‘dall’Agenzia delle dogane comporta la conferma della statuizione del giudice del gravame che ha disposto l’annullamento degli atti impugnati in quel giudizio;

gli stessi, va evidenziato, costituivano il presupposto sulla cui base erano stati emessi gli avvisi di accertamento relativi all’Iva sulle accise, oggetto del presente giudizio, sicchè il venire meno del presupposto sulla cui base sono stati emessi gli atti oggetto della presente impugnazione comporta il venire meno dell’interesse alla impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale, con compensazione delle spese di lite dei giudizi di merito e del presente giudizio;

in conclusione: a) relativamente al ricorso r.g. n. 16186/2014: il primo motivo del ricorso principale è in parte infondato e in parte inammissibile, il secondo è inammissibile, il terzo infondato, il quarto assorbito, i motivi di ricorso incidentale sono assorbiti dal rigetto del ricorso principale, con conseguente rigetto del ricorso principale e assorbimento di quello incidentale e condanna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite del presente giudizio; b) relativamente al ricorso r.g. n. 3260/2016, dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale, con compensazione delle spese di lite dei giudizi di merito e del presente giudizio;

Con riferimento ad entrambi i ricorsi, qui riuniti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della non sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente principale, in quanto, trattandosi di pubblica amministrazione, le spese sono prenotate a debito; nè dalla ricorrente incidentale, in quanto, con riferimento al primo giudizio (r.g. n. 16186/2014), con la pronuncia di assorbimento l’impugnazione diviene tanquam non esset e non viene presa in esame dalla Corte, che, quindi, non perviene ad una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità che sole giustificano il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. civ., n. 1343/2019 e Cass. civ., n. 18348/2017); con riferimento al secondo giudizio (3260/2016), la declaratoria della carenza di interesse è stata resa a seguito dello sviluppo della lite (Cass. civ., 15 settembre 2014, n. 19464), tenuto conto, come visto, del venire meno del presupposto sulla cui base era stata adottata la successiva pretesa impositiva.

PQM

La Corte:

riunisce al ricorso r.g. n. 16186/2014 il ricorso r.g. n. 3260/2016; con riferimento al ricorso r.g. n. 16186/2014: rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive Euro 20.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento ed accessori;

con riferimento al ricorso r.g. n. 3260/2016: dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale, compensa le spese di lite dei giudizi di merito e del presente giudizio;

con riferimento ad entrambi i giudizi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della non sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 12 novembre 2019

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