Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29203 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 24/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18535-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 177/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA della

CALABRIA, depositata l’01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con ordinanza n. 29018/2017 la Corte di cassazione cassava la sentenza n. 118/2016 pronunciata dalla CTR della Calabria che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio per omesso deposito della ricevuta di spedizione dell’appello notificato tramite osta ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22 e 53.

M.R. riassumeva il giudizio insistendo per l’annullamento della cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap riferite all’anno di imposta 2007.

Si costituiva l’Amministrazione finanziaria istando per la conferma dell’impugnato provvedimento.

Con sentenza n. 177/2019 la CTR respingeva l’appello ritenendo non rituale la notifica dell’avviso di accertamento presupposto alla cartella.

Osservava che detto atto non era stato notificato presso la residenza /domicilio del contribuente ed era stato consegnato nella residenza di un soggetto non legato da vincoli di parentela con M.R..

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria.

Il contribuente non si è costituito.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. in combinato disposto con la legge n. 890 del 1982 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Critica in particolare la decisione nella parte in cui ha ritenuto irrituale la notifica dell’avviso di accertamento in quanto notificato non presso la residenza o domicilio del contribuente e a mani di una persona non legata da vincoli di parentela.

Sostiene con riferimento al primo argomento che il provvedimento in questione era notificato tramite raccomandata a persona che si è qualificata come cognata, precisando poi che dell’avvenuta consegna era stata data notizia al sig M. tramite l’invio di una raccomandata.

Osserva che l’avviso di ricevimento costituisce il solo documento idoneo a provare sia l’avvenuta consegna del plico, sia la data e sia l’identità della persona alla quale la consegna è stata eseguita e la sua sottoscrizione.

Rileva pertanto che il destinatario che intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione ha l’onere di impugnarlo a mezzo di querela di falso, cosa non avvenuta nella specie.

Osserva poi per quanto riguarda il soggetto cui è stato consegnato l’atto che la stessa si era qualificata come cognata non addetta alla casa.

Evidenzia che l’agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione essendo sufficiente che essa concordi con la situazione apparente consistente nella presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma gravando sul destinatario l’onere di provare l’inesistenza della qualità dichiarata dal consegnatario.

Con un secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene che il procedimento notificatorio posto in essere dall’Ufficio aveva rispettato tutte le condizioni previste dalla legge entrando nella sfera di conoscenza del destinatario che non lo aveva impugnato consolidando in tal modo la pretesa impositiva chiesta a recupero con la successiva cartella di pagamento.

I motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione afferente alla correttezza del procedimento notificatorio, sono infondati.

La CTR, con una valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto nulla la notificazione dell’avviso di accertamento sulla base di due presupposti fattuali: il primo costituito dalla notifica dell’atto presso una residenza diversa rispetto alla casa del destinatario ed il secondo rappresentato dalla consegna del predetto atto a mani di una persona non legata da vincoli di parentela e di convivenza.

La decisione assunta dal giudice di appello con riferimento al primo presupposto appare coerente con gli indirizzi giurisprudenziali espressi sul punto da questa Corte secondo cui la notifica a mani di un del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza “aliunde” che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione (Cass. 2019 n. 12091; Cass. 2018 n. 14361) o dalla tempestiva impugnativa dell’atto contestato.

Pertanto anche a voler ritenere che la ricezione dell’atto sia da ricondurre come afferma la ricorrente ad un familiare, cui può certamente essere equiparato un affine (cfr Cass. 2017 n. 28591) la notifica non può ritenersi rituale se effettuata in luogo diverso dall’abitazione o dal domicilio fiscale come è pacificamente avvenuto nel caso in esame.

Il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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