Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29202 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 12/11/2019), n.29202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3848 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

Agenzia delle dogane, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

– ricorrente –

contro

Agrimpex s.r.l., in liquidazione, nonchè I.D. e

P.N., in qualità di soci;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania n. 403/34/2011, depositata in data 21

dicembre 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, in epigrafe, che ha rigettato l’appello da essa proposto avverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva annullato l’avviso di contestazione e di irrogazione delle, sanzioni notificato ad Agrimpex s.r.l. in liquidazione, impugnato, oltre che dalla società, anche dai soci I.D. e P.N.;

le parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con ordinanza del 6 febbraio 2019 questa Corte aveva ordinato il rinnovo della notifica del ricorso;

dalla documentazione prodotta dalla ricorrente si evince il regolare adempimento all’obbligo di rinnovo della notifica nei confronti di P.N., tenuto conto della produzione della raccomandata inviata a mezzo posta del 2 maggio 2019 presso la sua residenza e della successiva raccomandata del 15 maggio 2019;

con riferimento a I.D., questi aveva regolarmente ricevuto personalmente la notifica del ricorso in data 1 febbraio 2013;

con riferimento alla società Agrimpex s.r.l., va osservato che parte ricorrente evidenzia nel ricorso che la stessa è stata cancellata dal registro delle imprese in data 16 aprile 2012;

questa Corte ha precisato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dalla L. Fall., art. 10); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e s.s., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (Cass. 21 agosto 2018, n. 20840);

passando, quindi, all’esame dell’unico motivo di ricorso, con lo stesso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e errata applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303, nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2 e 3, e del principio di interpretazione delle leggi, per avere erroneamente ritenuto che nell’ambito del concetto di qualità di cui all’art. 303 TULD non fosse ricompreso anche l’ipotesi, quale quella oggetto di contestazione, della falsa dichiarazione di origine;

il motivo è fondato;

questa Corte ha precisato che in tema di dazi doganali, la qualità di una merce rappresenta il coacervo degli elementi distintivi di essa e ricomprende tra i medesimi anche il dato di origine, che assume una connotazione del tutto pregnante sia in relazione alle caratteristiche del bene a fini civilistici, sia in relazione alla correttezza delle dichiarazioni doganali in funzione della circolazione delle merci e dell’efficienza dei controlli, tanto più in considerazione delle eventuali preferenze tariffarie a taluni prodotti originari di Paesi in via di sviluppo accordate dall’Unione Europea, sicchè la sanzione prevista dall’art. 303 T.U.L.D. riguarda ogni ipotesi di difformità o falsità della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, afferenti, cioè, oltre che a valore, quantità, qualità delle merci, anche, all’origine delle merci stesse, atteso che il comma 3 della norma in esame non pone distinzioni di fattispecie e che il comma 1 menziona le difformità di qualità da interpretarsi estensivamente (e non analogicamente) come comprensive, anche, delle diversità di origine (Cass. Civ., 3 agosto 2012, n. 14042);

nè osta ad una simile possibilità di indagine ermeneutica la natura sanzionatoria della norma in questione, essendo finanche le norme penali incriminatrici suscettibili di interpretazione estensiva (cfr. Cass. Pen., 10 maggio 1996 n. 4741; Cass. Pen. 23 novembre 1998 n. 12238), tale criterio ermeneutico incontrando un limite, unitamente all’analogia, esclusivamente nella natura “eccezionale” della norma (ipotesi che non ricorre nella fattispecie disciplinata dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303) ovvero nel caso in cui il risultato dell’esegesi normativa dovesse incidere, ulteriormente limitandolo, su un diritto costituzionalmente tutelato (cfr. Cass. pen., 12 ottobre 1991 n. 10462, con riferimento alla libertà di circolazione);

peraltro, neppure rileva, in senso contrario all’applicazione delle sanzioni in commento, l’eventuale inconsapevolezza che l’importatore abbia delle irregolarità della dichiarazione, oggetto di successiva contestazione: in proposito questa Corte ha già chiarito (Cass. Pen. 3 febbraio 2.2012, n. 1583) che, accertata la falsità (ideologica o materiale) del certificato di origine della merce, è irrilevante che il dichiarante abbia agito in buona fede ed in modo diligente, ignorando un’irregolarità che ha comportato la mancata riscossione dei dazi che egli, altrimenti, avrebbe dovuto pagare, non essendo l’Unione Europea tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell’attività commerciale, contro il quale gli operatori economici ben possono premunirsi nell’ambito dei loro rapporti negoziali (cfr. Corte di giustizia CE, sent. 17 luglio 1997, in causa C-97/95);

ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della società, l’accoglimento del ricorso proposto nei confronti degli ex soci, con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della società, accoglie il ricorso proposto nei confronti delle altre parti del giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 12 novembre 2019

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