Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29201 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36480-2018 proposto da:

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di (OMISSIS) SOC. COOP A R.L. IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ENNIO MAZZOCCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO PANCALLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 924/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata l’08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, con sentenza n. 2565/15, sez 3, rigettava il ricorso proposto dal Consorzio Agrario provinciale di (OMISSIS) soc. coop a r.l. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per Iva 2011.

Avverso detta decisione la società contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Toscana che, con sentenza n. 924/2018, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di tre motivi illustrati con memoria.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Consorzio deduce la nullità della sentenza per violazione delle norme di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla circostanza che il soggetto acquirente dei prodotti da esso venduti fosse inesistente.

Con il secondo ed il terzo motivo lamenta, sotto diversi profili, l’erronea applicazione dell’onere della prova circa la consapevolezza della illegittimità delle operazioni fatturate che, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull’amministrazione.

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso.

Il ricorso risulta notificato il 4.12.18 mentre il controricorso risulta notificato il 22.2.19 oltre, quindi, il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 3 e all’art. 370 c.p.c..

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il consorzio ricorrente deduce che in atti vi era alcuna prova che non sussisteva alcuna diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato nelle fatture poichè a pagina 6 del verbale di accertamento è riportato che la ditta acquirente risultava gestire un deposito commerciale di prodotti petroliferi ad uso agricolo.

Tale assunto non è però rilevante poichè, come risulta dalla sentenza di primo grado confermata in appello e riportata dallo stesso Consorzio ricorrente nel ricorso, in realtà ciò che risultava accertato era che gestore del deposito risultava essere la ditta R.G. ma che il gestore effettivo era tale A.V. e che, comunque, da indagini espletate il deposito era risultato non operativo.

Il motivo va quindi rigettato.

Il secondo ed il terzo motivo, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano fondati.

La sentenza impugnata non contiene un espresso accertamento sul punto essendosi limitata a richiamare due decisioni di questa Corte senza però in alcun modo ricollegarle alla fattispecie concreta.

A tale proposito appare opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte che distingue tra operazioni oggettivamente inesistenti e operazioni soggettivamente inesistenti

Nel primo caso questa Corte ha, a più riprese, chiarito che l’Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l’indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede di quest’ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo. (Cass. 18118/16).

Nel caso, invece, di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell’Amministrazione che contesti il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione L’IVA pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall’effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l’uso della diligenza media, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un’evasione o in una frode. La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraverso la prova che il contribuente aveva la disponibilità di elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, a comprendere che il soggetto formalmente cedente il bene al concedente aveva, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o compiuto una frode. (da ultimo, ex plurimis, Cass. 5873/19; Cass. 25778/14; Cass. 23560/12).

La sentenza impugnata non avendo motivato sulla questione dell’onere della prova in ordine alla consapevolezza della fittizietà dell’altro contraente non si è neppure pronunciata se nella fattispecie in esame si sia trattato di una operazione oggettivamente o soggettivamente inesistente. In particolare non ha argomentato in che modo vi fosse la prova circa la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un evasione d’imposta (Cass. 15369/20).

Tale incombente spetterà al giudice del rinvio.

In conclusione, il ricorso va accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Calabria, 1,7), in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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