Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29201 del 13/11/2018
Cassazione civile sez. I, 13/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29201
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5424/2018 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.
38, presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1129/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
del 11/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/09/2018 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
che:
M.S., cittadino pakistano, ha indicato come oggetto del ricorso per cassazione in esame una sentenza della Corte d’appello di Brescia (n. 1129 del 2017, in data 11 agosto 2017) che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
da alcuni brani della predetta sentenza, riportati in ricorso, risulta che egli era nato nella cittadina di Gujranwale nel Punjab e di religione mussulmana; che sua moglie dava lezioni gratuite ad alcuni bambini cristiani, le cui madri erano state insultate e molestate da alcuni giovani che egli aveva tentato di difendere ma era stato aggredito e minacciato di morte e, non avendo ottenuto protezione dalle autorità locali, aveva lasciato il paese;
il Ministero non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
nel ricorso per cassazione in esame vi sono plurimi riferimenti, come oggetto dell’impugnazione, alla citata sentenza della Corte d’appello di Brescia (a pag. 3, 4, 7, 11), non prodotta in questa sede, di cui si chiede la cassazione (a p. 28), e alla Commissione territoriale di Brescia (a pag. 2) che aveva rigettato la domanda di protezione;
altra è invece la sentenza prodotta in questa sede, emessa dalla Corte d’appello di Ancona, numero illeggibile, in data 3 agosto 2017, nella quale è narrata una vicenda diversa (si legge che M.S. aveva lasciato il suo paese per il timore di essere ucciso dalla famiglia della sua ex fidanzata, anch’essa uccisa dalla sua stessa famiglia che avversava il loro fidanzamento);
nel ricorso per cassazione in esame non si fa riferimento alla vicenda esposta nella sentenza della Corte d’appello di Ancona che è stata prodotta nel presente giudizio, ma ad altra vicenda (riguardante le conseguenze dell’aiuto dato dalla moglie e dal ricorrente a bambini cristiani) simile a quella (che si assume) valutata dalla Corte d’appello di Brescia nella sentenza non prodotta; il ricorso è quindi improcedibile, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, non essendo stata prodotta copia autentica della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione in esame.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile.
Non è dovuto il raddoppio del contributo a carico del ricorrente come per legge.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018