Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29200 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10761-2019 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in

persona Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO INNOCENTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 195/25/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (medio tempore subentrata a Equitalia Nord S.p.a.), ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, meglio indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione della Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria per IRPEF-IVA, anni 1994, 1995, 1996 e 1999, ha accolto l’appello della contribuente, in riforma della sentenza di primo grado. La CTR, premessa l’autonoma impugnabilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (a differenza di quanto rilevato dai primi giudici), ha ritenuto prescritte le pretese tributarie, in quanto alla data della notifica della suddetta comunicazione, ivi impugnata, avvenuta il 13 novembre 2015, era ormai ampiamente decorso il termine di prescrizione decennale delle cartelle prodromiche, notificate nel biennio 28 maggio 2001 e 30 aprile 2003. La CTR ha poi rilevato l’inidoneità ad interrompere la prescrizione degli atti di fermo amministrativo, notificati medio tempore dell’Ente riscossione.

F.G.P. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2946,2948 e 2943 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR negato valenza interruttiva della prescrizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oggetto della presente impugnazione.

Il motivo è fondato.

Il preavviso di fermo o comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto con cui il creditore fa valere il suo diritto al pagamento, come è stato altrimenti detto, è un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 22018/2017; Cass. 26052 / 2011).

In quanto tale, già per il solo suo contenuto di atto “informativo” della pretesa tributaria, è idoneo ad interrompere la prescrizione; ma esso vale anche come richiesta di pagamento, a garanzia della quale si avvisa che sarà iscritto il fermo, in caso di inadempimento (v. Cass. n. 5469/2019).

Questa Corte ha affermato che l’idoneità a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui all’art. 2943 c.c., va riconosciuta non soltanto a quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la “intimazione ad adempiere” – come “l’avviso di mora” di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 46, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 46 del 1999, o come “l’avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro il termine di giorni cinque”, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, nel testo vigente – ma anche a quegli atti che contengono implicitamente anche la richiesta di pagamento ed assolvono, quindi, anche alla funzione di costituire in mora. (Cass., Sez. 5, n. 2227 del30/01/2018; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., 17 aprile 2009, n. 9120).

Peraltro, l’impugnazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all’atto notificato – nella fattispecie cartelle di pagamento – è consentita unitamente a quest’ultimo, solo nelle ipotesi in cui l’atto presupposto non sia stato notificato (Cass. n. 643/2015; Cass. n. 9239/2019). Pertanto, posto che il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile – come correttamente statuito dalla CTR- ma essendo gli atti impositivi presupposti divenuti definitivi, in quanto notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso (Cass. 15 gennaio 2014, n. 701; n. 13138/2018, n. 23707/2019).

La CTR non si è attenuta ai superiori principi, avendo erroneamente ritenuto che “gli atti di fermo amministrativo cui Equitalia ha inteso assegnare valenza interruttiva, sono inidonei allo scopo”, essendo ciò in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui essi sono invece chiaramente idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale (Cass. n. 11624/2018), alla stregua di Cass. n. 3346 del 2017, secondo cui “In materia tributaria, l’iscrizione d’ipoteca del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, in quanto funzionale alla riscossione coattiva dell’imposta, esplicita la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo e costituisce, quindi, ai sensi dell’art. 2943 c.c., atto interruttivo della prescrizione”.

Ritenuta l’efficacia interruttiva propria del preavviso di fermo amministrativo, va cassata la sentenza impugnata che ha ritenuto decorsa la prescrizione negando al fermo l’efficacia interruttiva, con rinvio alla corte di merito per la valutazione dell’incidenza del suddetto principio di diritto sul decorso dei termini di prescrizione. La CTR provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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