Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29200 del 06/12/2017
Cassazione civile, sez. trib., 06/12/2017, (ud. 17/10/2017, dep.06/12/2017), n. 29200
Fatto
FATTO E DIRITTO
atteso che:
– Circa l’ingiunzione di pagamento n. 1/2009 notificata ad Immobiliare S. Giovanni s.r.l. per ICI annualità 2002, il Comune di Portoferraio impugna per cassazione la sentenza che ha respinto il suo appello contro l’annullamento di primo grado.
– Il ricorso denuncia violazione dell’art. 145 c.p.c. e vizio logico (primo motivo), violazione dell’art. 156 c.p.c. e omessa pronuncia (secondo motivo), violazione degli artt. 149,156,160,162 c.p.c. e vizio logico (terzo motivo): il ricorrente si duole che il giudice d’appello abbia dichiarato insanabilmente nulla e non rinnovabile la notifica dell’avviso di accertamento prodromico all’ingiunzione di pagamento, nonostante detta notifica fosse stata effettuata e ricevuta presso una sede secondaria della società e malgrado il legale rappresentante della società avesse esibito l’originale dell’atto durante un accesso agli uffici comunali.
– Il ricorso è fondato: assumendo che la notifica effettuata presso una sede secondaria della società anzichè presso la sede legale non sia sanabile per raggiungimento dello scopo, il giudice d’appello ne ha qualificato il vizio in termini di inesistenza, mentre la notifica eseguita presso la sede secondaria della società è affetta tutt’al più da nullità sanabile, non potendosi ritenere effettuata in luogo o a persona del tutto estranei alla destinataria (Cass. 19 maggio 2006, n. 11836, Rv. 589369); inoltre, il giudice d’appello non ha valutato che il consegnatario il quale si trovi presso una sede della società (nella specie, tal Lorenzo Serena) si presume addetto alla ricezione degli atti per la società stessa, fino a prova contraria (Cass. 5 settembre 2012, n. 14865, Rv. 623679).
– Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame (esteso al raggiungimento dello scopo notificatorio) e per regolamento delle spese.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2017