Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2920 del 10/02/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 2920 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: SCALISI ANTONINO
Data pubblicazione: 10/02/2014
SENTENZA
sul ricorso 27201-2007 proposto da:
IMM 90 SRL 2.I.04150510487 IN PERSONA DEL SUO LEGALE
RAPP.TE P.T., LEADER IMM SRL P.I.03930970488, IN
PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.LTE P.T., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso
lo studio dell’avvocato PARENTI LUIGI,
2013
2579
rappresenta
e
difende
unitamente
che li
all’avvocato
VASCELLARI ANDREA;
ricorrenti contro
SESTINI FILIPPO C.F.SSTFPP57S29B507X, SESTINI GROUP
/a(
SRL IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso
lo studio dell’avvocato FERRI GIANCARLO, che li
all’avvocato BINI
rappresenta e difende unitamente
RENZO;
–
avverso la sentenza n. 461/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 20/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato De Curtis Claudia con delega
depositata
in udienza dell’Avv.
difensore
dei
ricorrenti
Parenti Luigi
che
ha
chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito
l’Avv.
Bini
Renzo
difensore
controricorrenti che ha chiesto il
rigetto
dei
del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha coincluso per
l’improcedibilità del ricorso.
– controricorrenti
Svolgimento del processo
Filippo Sestini, con atto di cita7ione del 19 settembre 1998, conveniva in
giudizio davanti al Tribunale di Firenze le società immobiliare 90 srl e Leader
Immobiliari srl. e, premesso di essere proprietario di un fondo sito in Campi
,
in modo pacifico di un passaggio sul fondo dei confinanti , che nei primi mesi
del 1995 il terreno delle confinanti era stato interamente recintato, chiedeva
che venisse accertato il proprio diritto di passaggio sul fondo di prorpeità delle
convenute acquistato per usucapione, ovvero, fondato sulla norma di cui
ali’ art. 1051 cc., con conseguente determinazione dell’indennità spettante alle
convenute.
Si costituivano le convenute, negando che l’attore avesse diritto di passaggio
.
sul proprio fondo e deducevano che l’interclusione si era verificata quando la
dante causa del Sestini aveva frazionato l’originaria proprietà che poteva
accedere alla via pubblica grazie ad un altro passaggio rispetto a quello
preteso attraversando la proprietà di esse convenute, passaggio che era
collocato dalla parte opposta e che non era stato più consentito dopo la
•
divisione.
Nel corso del giudizio proponeva intervento volontario la società Sestini
Group srl., quale successore a titolo particolare dell’originario attore
Espletata
CTU,
il
Tribunale
rigettava
la domanda di
declaratoria
dell’intervenuto acquisto della servitù di passaggio per usucapione e
riconosceva come diritto in favore del fondo intercluso il passaggio sulla
proprietà delle due società immobiliari.
Avverso questa sentenza proponevano appello le due società immobiliari,
1
Bisenzio confinante con la proprietà di esse convenute , di aver sempre goduto
lamentando che il passaggio prescelto dal Tribunale non fosse né il più breve,
né quello meno oneroso. Sostenevano le società immobiliari che, posto che
l’interclusione si era verificata in conseguenza della divisione del fondo da
parte del Sistini, pertanto, era sul terreno di questi che doveva essere stabilito
•
il passaggio.
Si costituivano gli appellati, contestando le singole ragioni del gravame.
La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 461 del 2007 respingeva
l’appello e condannava le appellanti al pagamento delle spese del giudizio.
Secondo la Corte fiorentina, la sentenza impugnata andava confermata, dato
che il Tribunale aveva determinato il diritto di passaggio sulla proprietà delle
,
due società Immobiliari, non tenendo conto della minor o maggiore lunghezza
del percorso, ma del disagio che il passaggio di mezzi agricoli avrebbe indotto
il passaggio
nell’ambito di un’area
come è quella attualmente adibita a
passaggio per i partecipanti al condominio costituito sul fabbricato viciniore.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società immobiliare 90
srl, e dalla società Leader Immobiliare srl. Con atto di ricorso affidato a
quattro motivi. Sestini Filippo e Sestini Filippo Group srl hanno resistito con
controricorso.
.
All’udienza del 16 luglio 2013 questa Corte rinviava la causa ad altra udienza
per astensione degli avvocati all’udienza.
Con il ricorso in esame la società Immobiliare 90 srl e la società Leader
Immobiliare srl lamentano: a) con il primo motivo, la contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione
all’eccezione di inammissibilità della domanda attorea ex art.
1054 cc.,
nonché falsa applicazione dell’art. 345 cpc.; b) Con il secondo motivo,
2
4
l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della
controversia in relazione alle motivazioni di merito che hanno indotto il
giudice di prime cure alla scelta di cui all’art. 1051, secondo comma, cc.; Con
il terzo motivo l’insufficiente motivazione in relazione alla pretesa rinuncia
all’indennità ex art. 1053 cc. nonché falsa applicazione dell’art. 112 cc.; con il
quarto motivo l’ omessa motivazione in relazione al motivo di appello
afferente alla statuizione sulle spese di lite.
Motivi della decisione
1.= Il proposto ricorso è improcedibile.
Deve ribadirsi, alla luce di una giurisprudenza al momento consolidata di
questa Corte regolatrice, che la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2,
n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al
primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la
relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro,
da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e,
quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata
formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale,
una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitata soltanto con la
osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente,
espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata
notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza
impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve quindi – essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la
declaratoria di improcedibilità, soltanto, attraverso la produzione separata di
–
una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372
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k
c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all’art. 369
c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo della eventuale
non
contestazione
dell’osservanza
del
termine
breve
da parte
del
controricorrente, ovvero, del deposito da parte sua di una copia con la relata o
tempestività dell’impugnazione (ex multis, Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n.
9006).
Ora è certo che nella specie il ricorrente da un verso nella intestazione del
proprio ricorso Q. 1) ha dichiarato di proporre ricorso, per la cassazione della
sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 461/07 emessa in data 23
febbraio 2007, notificata il 11 luglio 2007, dall’altro, ha depositato
esclusivamente una copia autentica della sentenza di cui ha chiesto la
cassazione, priva della relata di notifica (copia conforme all’originale rilasciata
a richiesta dell’avv. Vascellari
il 31 ottobre 2007, è evidente che deve
dichiararsi la improcedibilità del ricorso.
Pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile e il ricorrente, in ragione del
principio di soccombenza condannato al pagamento delle spese processuali
che verranno liquidate con il dispositivo
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in €.
2.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
.
Corte Suprema di Cassazione il 10 dicembre 2013
Il Consigliere relatore
A
,
della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la