Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2920 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14405-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

F.F., P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 118/2004 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 05/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per la nullità della prima e

seconda sentenza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, consegnato delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, impugnano la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia pronunciata nei confronti dei sigg.ri F.F. e P.G., pubblicata il 5 gennaio 2005.

Le parti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Il ricorso è inammissibile perchè proposto oltre la scadenza del termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, pur considerando la sospensione per il periodo feriale, di cui alla L. n. 742 del 1969. Infatti, il termine per proporre il ricorso scadeva, dopo un anno e quarantasei giorni, il giorno 20 febbraio 2006, mentre il ricorso è stato proposto, tardivamente l’8 maggio 2006.

La parte ricorrente assume, ma non prova, che il termine sarebbe stato sospeso ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4, in pendenza di ricorso per revocazione. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dal Collegio, “Ai sensi dell’art. 398 cod. proc. civ. (nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990), la proposizione dell’impugnazione di una sentenza per revocazione non ha più effetto sospensivo ipso iure, detta sospensione potendo conseguire solo ad un apposito provvedimento all’uopo adottato (ricorrendone le condizioni di legge) dal giudice della revocazione, con conseguente inammissibilità dell’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso la medesima sentenza e notificato alla controparte oltre il Oggetto: tributi ricorso per all’ufficiale giudiziario l’8 maggio 2006, spedito il 9 maggio successivo e cassazione sospensione del termine ricevuto dai destinatari il 10 maggio 2006, il Ministero dell’Economia e termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c.” (Cass. 12422/2002, 2287/2005, 4702/2006, 11608/2009). L’onere di provare la tempestività del ricorso grava sulla parte ricorrente, la quale avrebbe dovuto depositare, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’eventuale ordinanza di sospensione. In mancanza di tale prova, il ricorso prodotto oltre il termine di legge deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla da liquidare per le spese, a carico della sola parte soccombente, non avendo svolto attività la parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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