Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2920 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 2920 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA

C.C. 9/11/2017

sul ricorso proposto da:
PASOTTI ALCIDE ANGIOLINO,

elettivamente domiciliato in

Roma, via M.Prestinari n.13 presso lo studio dell’Avv.Giuseppe
Rannadori e rappresentato e difeso dall’Avv.Domenico D’Arrigo
per procura in calce al controricorso
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del direttore

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende;
– controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia,`isez. i Brescia.; n.90/31/11,
depositata il 23 settembre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9
novembre 2017 dal relatore Cons.Roberta Crucitti.
Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte di
Alcide Angiolino Pasotti di avviso di accertamento relativo ad iperf
ed ilor dell’anno 1996 e conseguente alla constatazione di

Data pubblicazione: 07/02/2018

operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente propone
ricorso, su tre motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe,
con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia,
pronunciandosi quale giudice del rinvio a seguito di sentenza di
questa Corte, aveva dichiarato la legittimità dell’atto impugnato;
il Giudice di appello, in particolare, aveva dato atto
dell’esistenza di elementi indiziari aventi il carattere della gravità,
precisione e concordanza, rilevando che, di contro, il

ritenendo idoneo, a tal fine, il contenuto dei verbali di
testimonianza nel procedimento penale incoato ai danni del
Pasotti;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi
dell’art.375, secondo comma, e dell’art.380 bis 1 cod.proc.civ.,
introdotti dall’art.lbis del d.l. 31 agosto 2016 n.168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n.197.
Considerato che:
il primo motivo -con il quale si deduce, ai sensi
dell’art.360,co.1, n.4 cod.proc.civ., la nullità della sentenza
impugnata, ex art.36 d.lgs. n.546 del 1992 per avere la C.T.R.
pronunciato, con violazione dell’art.112 cod.proc.civ., con
riferimento ad una società (non parte del giudizio) mentre il
contribuente era titolare di una ditta individuale- è
manifestamente infondato, essendo evidente, dalla lettura
complessiva del testo della motivazione, che il riferimento operato
dal Giudice di appello ad una società è frutto di un mero refuso di
carattere materiale, privo di rilevanza e decisività alcuna;
gli ulteriori motivi, prospettanti omessa (il secondo) e
insufficiente motivazione (il terzo) su un fatto controverso e
decisivo per il giudizio sono egualmente infondati;
in particolare, il contribuente, con il secondo motivo, si
duole che la C.T.R., nel ritenere non fornita la necessaria prova
contraria, non avrebbe esaminato le risultanze dell’istruttoria del
processo penale e del p.v.c. redatto dalla Guardia di finanza,
2

contribuente non avesse fornito alcuna prova contraria, non

mentre con il terzo deduce l’insufficienza della motivazione per
avere la C.T.R. omesso di esplicitare i criteri che l’avevano indotta
a ritenere prive di rilievo le risultanze istruttorie del processo
penale nonché del p.v.c. redatto dalla Guardia di finanza;
per orientamento consolidato della giurisprudenza di
legittimità (cfr. Sez.U. Sentenza n.24148 del 25/10/2013): «la
motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto
qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante

elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione,
ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso
della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha
indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento,
ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed
alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal
primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il
motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa
all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente
estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione»;
alla luce di detti principi, i mezzi sono inammissibili
laddove, la Commissione tributaria regionale ha, sia pure
sinteticamente, motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi in
fatto offerti in giudizio (che dimostra di avere integralmente
esaminato) ed ha, anche, chiarito le ragioni per le quali ha
ritenuto che il contribuente non avesse fornito, a fronte degli
elementi indiziari forniti dall’Amministrazione, la necessaria prova
contraria sulla veridicità delle operazioni commerciali nei termini
riportati nelle fatture;
di contro, i mezzi d’impugnazione si risolvono in
un’inammissibile censura alla valutazione dei mezzi istruttori
come effettuata dal Giudice di appello;
in conclusione, il ricorso va rigettato con condanna del
ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali,
liquidate come in dispositivo.
3

dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia
delle entrate delle spese del giudizio che liquida in complessivi
euro 10.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9

novembre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA