Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 292 del 12/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 12/01/2010), n.292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, e dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

Soc. F. & F. snc, corrente in (OMISSIS), in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso

lo studio del difensore Dott. FIORE Umberto in Paupisi (RN), Via A.

Moro n. 2;

– intimata –

avverso la sentenza n. 466/01/04 pronunciata dalla Commissione

Tributaria Regionale di Napoli, Sez. 01, il 29 novembre 2004,

depositata il 6 dicembre 2004 e non notificata.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/11/2009 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;

udito, per la ricorrente Amministrazione, l’Avv. Sergio Fiorentino

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, nonchè un termine per il

deposito degli avvisi di ricevimento della notifica del ricorso

stesso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità nel

merito e rinvio per esibizione dell’avviso di ricevimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di p.v.c. del 30 aprile 1999 del Comando Nucleo di Polizia Tributaria di Benevento, l’Ufficio IVA locale emetteva gli avvisi di rettifica n. (OMISSIS), in rettifica della dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 1995, recuperando IVA assolta sugli acquisti per L. 155.395.000, nonchè sanzioni pecuniarie per complessive L. 341.911.000 e n. (OMISSIS), per l’anno d’imposta 1996, recuperando IVA assolta sugli acquisti per L. 167.275.000, nonchè sanzioni pecuniarie per complessive L. 358.456.000.

Avverso tali avvisi, la società proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, eccependone la carenza probatoria.

Nelle sue controdeduzioni, l’Ufficio ribadiva la legittimità dell’accertamento, evidenziando come le indagini del Nucleo di P. T. avessero fatto emergere una serie di violazioni, come la mancanza della documentazione contabile e delle relative scritture e la simulazione di contratti di leasing. La Commissione adita, riuniti i ricorsi, con la sentenza n. 23/03/2001, li accoglieva.

Avverso tale decisione, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli che, con la sentenza n. 466/01/04, pronunciata il 29 novembre 2004 e depositata il 6 dicembre 2004, lo rigettava.

Avverso tale sentenza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per cassazione sorretto da due motivi.

Non svolgeva attività difensiva l’intimata F. & F. s.n.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

E’ giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è motivo qui per discostarsi, che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o del la raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 110 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della Corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle al tre parti, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della Corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (Cass. S.U. 627/08).

Nel caso di specie la richiesta di rinvio non è stata corroborata da nessuna prova documentale nei sensi di cui sopra.

Consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non si ha luogo a provvedere sulle spese di giudizio dal momento che l’intimata F. & F. snc non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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