Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 292 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 10/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10358-2014 proposto da:

ENCAL CISAL – CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio

dell’avvocato X.Z., che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.M.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 217, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO SCOZZAFAVA, rappresentata e difesa dall’avvocato FERNANDO

COLUCCI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3585/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/10/2013 R.G.N. 629/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato COLUCCI FERNANDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Lecce con sentenza depositata il 28.10.2013 rigettava l’appello proposto da Encal-Cisal nei confronti di F.M.C. avverso la sentenza del 12.11.2010 del Tribunale di Lecce con la quale era stato dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato alla F.M.C. con ordine di reintegrazione della stessa e con il risarcimento dei danni. La Corte rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte appellante e riteneva, come il primo Giudice, illegittimo il recesso per superamento del periodo di comporto posto che la malattia sofferta era da imputarsi al comportamento vessatorio del datore di lavoro con le conseguenze reintegratorie e risarcitoria di cui alla sentenza.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso la Encal – Cisal con nove motivi corredati da memoria; resiste la F. con controricorso corredato da memoria.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che copia della sentenza impugnata risulta notificata all’avv.to Pietro Russo (uno dei procuratori dell’Encal – Cisal, come emerge anche dall’intestazione della sentenza impugnata nonchè dalla relata della notifica) il 13.12.2013 presso il domicilio eletto in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv.to Cinque (cfr. relata della notifica”.

Ritenuto che la notifica della sentenza appare idonea determinare l’obbligo di impugnazione della sentenza nel cosidetto “termine breve” di sessanta giorni come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei plurimi difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c. a nulla rilevando che il destinatario della notifica sia anche domiciliatario della parte “(Cass, n. 11744/2011; cfr. Cass. n. 26541/2014), secondo un orientamento che si condivide e cui si intende dare continuità e pertanto appare irrilevante che la notifica sia avvenuta solo nei confronti di uno dei difensori costituiti;

rilevato ancora che la notificazione alla parte presso il procuratore costituito appare comunque idonea ai fini di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., così come più di recente affermato da questa Corte”; “giova, altresì, ricordare che si è avuto modo di affermare (Cass. Sez. 1^ n. 14642 del 21/11/2001) che “la notificazione della sentenza munita della formula esecutiva alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 285 e 170 c.p.c., ed è, pertanto, idonea a far decorre il termine breve d’impugnazione, in quanto soddisfa l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione, nè l’apposizione della formula esecutiva impedisce l’inizio del decorso del termine breve per l’impugnazione, non avendo rilevanza alcuna, ai fini della decorrenza del detto termine, la volontà della parte che abbia richiesto la notifica”(Cass. n. 21150/2012, Cass. n. 10871/2009).

Ritenuto altresì che solo il 16/4/2014 è stata avviata una prima notifica del ricorso e quindi ben oltre il termine dei 60 gg. previsto per l’impugnazione una volta notificata la sentenza di appello e che pertanto il ricorso appare inammissibile per tardività:

ritenuto, infine, che le spese vanno poste a carico del ricorrente stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e liquidate come al dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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