Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 292 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. III, 10/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 10/01/2011), n.292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22265-2006 proposto da:

MONTIPO’ COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (OMISSIS) in persona

dell’amministratore unico legale rappresentante pro tempore Geom.

S.W., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ione GIUGGIOLI GIULIANO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P. (OMISSIS), CA.RE.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato SALAFIA ANTONIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NEGRI MARIO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 402/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 10/2/2006, depositata il 14/03/2006, R.G.N.

372/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato ANTONIO SALAFIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 3 gennaio 1995 C.P. e Ca.Re. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Novara Montipò Costruzioni s.r.l. esponendo che in data (OMISSIS) ignoti ladri si erano introdotti nella loro abitazione servendosi dell’impalcatura allestita dalla società convenuta per eseguire lavori in un cantiere edile attiguo all’immobile ove era ubicato l’appartamento. Dell’accaduto chiesero quindi che venisse ritenuta responsabile, ex art. 2043 cod. civ., la società costruttrice, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni quantificati in L. 200.000.000.

La convenuta contestò l’avversa pretesa sia sotto il profilo dell’an, che sotto quello del quantum debeatur.

Con sentenza del 16 luglio 2007 il giudice adito dichiarò Montipò Costruzioni s.r.l. responsabile di incustodia ex art. 2051 cod. civ., per l’effetto condannandola al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in separato giudizio.

Su gravame principale di Montipò Costruzioni e incidentale dei coniugi C. e Ca., la Corte d’appello di Torino, in data 14 marzo 2006, per quanto qui interessa, ha dichiarato Montipò Costruzioni responsabile del furto commesso nell’abitazione degli attori il giorno (OMISSIS); ha posto a carico degli stessi un concorso di colpa nella misura del 30%; ha condannato in definitiva la convenuta società al pagamento in favore di C.P. e di Ca.Re. della somma di Euro 21.691,19, oltre rivalutazione, interessi e spese nella misura di due terzi.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Montipò Costruzioni s.r.l. formulando tre motivi, con pedissequi quesiti.

Resistono con controricorso, illustrato da memoria, C.P. e Ca.Re..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 2043 cod. civ.. La censura ha ad oggetto l’affermazione del giudice di merito secondo cui, con riferimento a furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per lavori di riattazione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. dell’imprenditore che per l’esecuzione di tali opere si sia servito di quei manufatti, tutte le volte in cui lo stesso, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia, e cioè la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature, in violazione del principio del neminein laedere, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno.

Così argomentando, il giudice di merito avrebbe ignorato i più recenti arresti del Supremo Collegio, secondo cui, allorquando una persona subisca un furto nel proprio appartamento ad opera di ladri, che vi si siano introdotti attraverso impalcature per lavori edilizi lasciate incustodite presso l’appartamento stesso, il proprietario dei ponteggi non può essere ritenuto civilmente responsabile del furto nè ex art. 2050 cod. civ., perchè le attività pericolose danno luogo a responsabilità specifica solo se il danno si sia prodotto durante il loro espletamento, e non quando gli strumenti ad esse necessari non vengano adoperati per essere le attività sospese;

nè ex art. 2051 cod. civ., poichè le cose in custodia non danno luogo a responsabilità quando i danni siano stati cagionati dall’attività illecita di terze persone; nè, infine, ex art. 2043 cod. civ., per omissione di cautele, poichè la responsabilità civile per omissione sorge solo se si sia contravvenuto ad uno specifico obbligo di fare, nella specie, inesistente (confr. Cass. civ. 18 ottobre 2005, n. 20133).

2 La censura è infondata.

Il giudice di merito, ritenuta provata, sulla base la ricostruzione dei fatti contenuta nel rapporto della Polizia scientifica della Questura di (OMISSIS) nonchè delle deposizioni rese dai testi escussi, la circostanza che i ladri si erano introdotti nell’appartamento dei coniugi C. usando l’impalcatura allestita dalla società convenuta, ha affermato la responsabilità di Montipò perchè questa, benchè ripetutamente sollecitata a dotare il cantiere di adeguate difese per impedire l’accesso al ponteggio, soprattutto dopo la perpetrazione di un primo tentativo di furto, nessun presidio aveva di fatto adottato.

Ora, la decisione della Curia territoriale fa corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui del furto in appartamento realizzato da chi vi si sia introdotto attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione risponde, ex art. 2043 cod. civ., l’imprenditore che per tali lavori si sia avvalso delle impalcature, tutte le volte in cui, violando il principio del neminem laedere, egli abbia omesso di dotarle di cautele atte a impedirne l’uso anomalo da parte di terzi, così creando colposamente un agevole accesso ai ladri e ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno subito dai derubati (confr. Cass. civ. 17 marzo 2009, n. 6435; Cass. civ. 12 aprile 2006, n. 8630; Cass. civ. 25 novembre 2005, n. 24897).

E’ appena il caso di aggiungere che le affermazioni contenute nella pronuncia evocata dal ricorrente (Cass. civ. 18 ottobre 2005, n. 20133) hanno riguardo a fattispecie in cui del furto perpetrato nell’appartamento era stato chiamato a rispondere il condominio, di talchè la Corte, dato atto che esse erano state enunciate in un risalente precedente, neppure esattamente individuato, le ha utilizzate a confutazione delle critiche formulate nei confronti di sentenza di merito che aveva escluso ogni responsabilità del portiere dello stabile.

Trattasi, in ogni caso, di principi non condivisi dal collegio e rimasti, per giunta, sostanzialmente isolati, in un panorama giurisprudenziale di segno contrario assolutamente compatto.

3 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 1227 c.c., commi 1 e 2, nonchè vizi motivazionali. Sostiene che il giudice d’appello, riconosciute che il C. aveva favorito l’azione dei ladri facendo sì che la chiave della cassaforte fosse facilmente reperibile, e ciò sia. che l’avesse lasciata nella tasca di un abito, sia che l’avesse lasciata in un cassetto, avrebbe dovuto applicare alla fattispecie il secondo, piuttosto che l’art. 1227 cod. civ., comma 1 in base al quale il risarcimento non è dovuto per i pregiudizi che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

In ogni caso le circostanze del caso concreto erano tali da imporre una valutazione più severa dell’incidenza del concorso di colpa dei danneggiati nella produzione del danno, tenuto conto della entità del valore delle cose custodite nel caveau e della estrema implausibilità che i ladri, avendo dovuto percorrere in pieno giorno e nel centro urbano un pezzo di cornicione, fossero in possesso altresì di strumenti di scasso.

4 Anche tali critiche non hanno fondamento.

Va anzitutto precisato che la ricorrenza di un concorso di colpa del creditore riconducibile al secondo piuttosto che all’art. 1227 cod. civ., comma 1 è questione non trattata nella sentenza impugnata e quindi nuova. E invero, per quanto risulta dalla esposizione dei fatti di causa contenuta in ricorso, la ricorrente si limitò a prospettare, nei motivi di appello, la necessità di diminuire: il risarcimento, ex art. 1227 cod. civ., per avere il fatto colposo del creditore concorso a cagionare il danno, fermo restando che il risarcimento non era dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. La mancata enucleazione della diversa incidenza causale dell’applicabilità dell’una piuttosto che dell’altra fattispecie di concorso di colpa di cui alla norma codicistica richiamata, e quindi, in definitiva, la genericità dell’approccio dell’appellante, spiega l’assenza di ogni precisazione al riguardo nella sentenza impugnata. La Curia territoriale si è per vero limitata a rilevare che il C. aveva concorso a cagionare il danno, perchè, ove avesse nascosto adeguatamente la chiave del caveau o l’avesse tenuta con sè, la perpetrazione del furto sarebbe stata più difficile, posto che i ladri avrebbero dovuto scassinare la serratura della cassaforte. E in tale prospettiva ha quantificato nella misura del 30% il concorso di colpa del danneggiato.

Ritiene il collegio che siffatto apparato motivazionale resista alle censure dell’impugnante tanto più che queste si limitano ad enunciare, in termini puramente assertivi, la necessità di applicare l’art. 1227 cod. civ., comma 2 in luogo del primo, senza specificarne le ragioni nè individuarne gli effetti e senza precisare dove e in che termini la questione era stata sottoposta al giudice del gravame:

precisazione tanto più necessaria in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (di cui all’art. 1227 cod. civ., comma 1) va distinta da quella (disciplinata nel comma 2 della medesima norma) riferibile a un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè – mentre nel primo caso il giudice deve procedere d’ufficio alla relativa indagine, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso – la seconda di tali situazioni forma oggetto di un’eccezione in senso stretto (Cass. civ., 25 maggio 2010, n. 12714).

Infine, la quantificazione nella misura del 30% dell’incidenza causale della responsabilità del danneggiato appare conforme a criteri di ragionevolezza e di comune buon senso, tenuto conto che la valutazione dell’elemento della gravità della colpa deve essere rapportata alla misura della diligenza violata (Cass. civ., 21 gennaio 2010, n. 1002), e che la diligenza che il legislatore esige dal creditore, ex art. 1227 cod. civ., non implica l’assunzione di attività straordinarie e particolarmente onerose per limitare gli effetti dannosi determinati dall’illecita condotta altrui (confr.

Cass. civ. 11 gennaio 2002, n. 317).

5 Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 1226 cod. civ., nonchè vizi motivazionali con riferimento alla operata liquidazione, in via equitativa dei danni. Contesta la società che nella fattispecie si versasse in un’ipotesi di impossibilità di prova del pregiudizio del quale veniva chiesto il ristoro, perchè, essendo la refurtiva costituita soprattutto da apparecchi fotografici e da orologi di note case produttrici, gli attori avrebbero potuto agevolmente acquisire i relativi prezzi di listino. In ogni caso la motivazione resa dalla Corte d’appello in ordine alla impossibilità o rilevante difficoltà di provare il danno nel suo esatto ammontare, era apodittica e in contrasto con l’agevole apprezzabilità del valore degli oggetti asportati.

6 Anche tali critiche non hanno pregio.

Nel suo percorso argomentativo il giudice di merito è partito dai beni elencati nella prima denuncia di furto; ha quindi considerato le deposizioni dei testi escussi e le precisazioni fatte dalle parti nel corso del giudizio, anche in ordine al valore attribuibile alla refurtiva. Sulla base degli elementi di fatto ritenuti, in siffatto contesto, dimostrati, ha quindi espunto dall’ambito dei pregiudizi risarcibili l’asportazione di beni, come il quadro olandese, il cui costo gli attori avrebbero potuto agevolmente provare, mentre ha liquidato equitativamente i danni connessi alla perdita di oggetti, come macchine fotografiche, orologi e gioielli delle migliori marche, considerata l’estrema difficoltà di ricostruire e documentare, per ciascuno di essi, epoca di acquisto, provenienza e prezzo.

Esplicitato quindi che siffatta refurtiva, in un quadro complessivo di ottima situazione economica, era verosimilmente di valore, ha fissato il risarcimento per equivalente in L. 60.000.000, pervenendo in definitiva ad attribuire agli attori, riconosciuto un loro concorso di colpa nella misura del 30% la somma di Euro 21.691,19.

Queste essendo la motivazione della decisione, ritiene il collegio che il giudice di merito non solo abbia adeguatamente esplicitato le ragioni della scelta operata in dispositivo, ma della stessa abbia offerto una giustificazione niente affatto arbitraria e implausibile.

Valga al riguardo considerare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se la giustificazione della decisione difetti totalmente, o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza, o, ancora, sia radicalmente contraddittoria (Cass. civ. 26 gennaio 2010, n. 1529;

Cass. 8 novembre 2007, n. 23304).

Ne deriva che il ricorso deve in definitiva essere rigettato.

Il ricorrente rifonderà alla controparte vittoriosa le spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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