Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 292 del 09/01/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 292 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO
SENTENZA
sul ricorso 30210-2008 proposto da:
CARRIERO MARIA GIOVANNA, elettivamente domiciliata
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio degli
avvocati ANGELOZZI GIOVANNI e ANTONIO SALVIA che la
rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
3092
contro
MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
*
nonchè contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Data pubblicazione: 09/01/2014
C.F. 80078750587,
in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
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CL Be— C,
Centrale
FREZZA
LJ presso
l’Avvocatura
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
RICCIO ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA,
notificata del ricorso;
– resistente con mandato
avverso la sentenza n.
–
919/2008 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 09/10/2008 r.g.n. 92/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del
05/11/2013
dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
PULLI CLEMENTINA, giusta delega in calce alla copia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 ottobre 2008 la Corte d’appello di Potenza ha
confermato la sentenza del Tribunale di Potenza del 20 dicembre 2005 con
la quale era stata rigettata la domanda di Carriero Maria Giovanna intesa ad
ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità. La
tecnica medico legale d’ufficio disposta nel giudizio di appello che ha
riscontrato la Carriero affetta da cardiopatia ischemica rivascolarizzata,
ipertensione arteriosa, poliartrosi con marcato impegno funzionale,
osteoporosi, patologie che determinano una riduzione della capacità di
guadagno del cento per cento a decorrere dal 1° gennaio 2005 e quindi da
epoca successiva al compimento del 65° anno di età della Carriero con la
conseguente esclusione del diritto vantato.
La Carriero propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato
su due motivi, a loro volta articolati su più punti.
L’INPS ha rilasciato delega.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione
all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. In particolare si deduce che la Corte
territoriale, nel recepire le conclusione del CTU non avrebbe motivato il
rigetto delle osservazioni mosse alla consulenza tecnica d’ufficio; inoltre
non avrebbe comparato, come sarebbe stato necessario, le condizioni della
ricorrente al maggio 2003, quando presentò domanda del beneficio in
questione, ed al gennaio 2005 quando la patologia cardiovascolare si era
stabilizzata a seguito dell’intervento chirurgico subito
Corte territoriale ha motivato tale pronuncia sulla base della consulenza
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.
12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto
Legislativo 23 novembre 1988 n. 509 nonché della tabella e delle
relative modalità d’uso allegate al Decreto del Ministero della Sanità del 5
febbraio 1992, in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si
CTU da parte della ricorrente che avrebbe puntualmente contestato sia
l’incidenza delle patologie da cui è risultata affetta, sia la sua evoluzione.
Inoltre la patologia riscontrata non sarebbe stata ricondotta al valore
tabellare corrispondente alla gravità disfunzionale evidenziata negli esami
strumentali e da quelli di laboratorio.
I due motivi possono esaminarsi congiuntamente riguardando la
medesima doglianza sotto i due profili della violazione di legge e del
difetto di motivazione. Le censure si risolvono in critiche alla consulenza
tecnica d’ufficio in base alla quale è stata assunta la decisione impugnata
Le lamentele si riferiscono entrambe alle valutazioni del consulente
tecnico d’ufficio che sono state condivise dal giudice di merito con
motivazione dettagliata e compiuta. Nel giudizio in materia d’invalidità il
vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato
adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in
caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui
fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali,
secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di
una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce
mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del
convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza
della richiesta prestazione (per tutte Cass. 3 febbraio 2012 n. 1652).
Il ricorso va pertanto rigettato.
lamenta che il giudice dell’appello non avrebbe considerato le censure alla
Le spese di giudizio sostenute dall’INPS, liquidate in dispositivo, seguono
la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dall’INPS liquidate in € 50,00 per esborsi ed € 500,00 ( cinquecento,00)
per compensi professionali; Nulla sulle spese relative al Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Così deciso in Roma il 5 novembre 2013.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute