Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29199 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10405-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIO MANFREDI

FRATTARELLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4068/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, n. 4068/2018 dep. il 28/9/2018, che in controversia su impugnazione da parte di F.S.V.A. di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2012 in misura proporzionale (invece che fissa, come richiesto dalle parti negoziali), in relazione ad atto pubblico recante trasferimento di beni sotto il controllo del Trust (OMISSIS) con pagamento dell’imposta di registro a tassa fissa, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

La questione sottoposta a questa Corte dalla Agenzia delle Entrate con l’impugnazione della indicata sentenza è se le imposte ipotecarie e catastali relative alla trascrizione e alla voltura di atti di conferimento di immobili in trust autodichiarato debbano essere applicate con aliquota proporzionale (come sostenuto dall’Agenzia) oppure in misura fissa (come ritenuto dalla CTR, la quale, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittima la pretesa avanzata dall’Agenzia nei confronti del disponente).

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia lamenta violazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito dalla L. n. 286 del 2006;

2. Col secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1 e 10, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

3. I motivi, suscettibili di esame congiunto per la loro evidente connessione, non sono fondati.

4. Va premesso che l’istituto del Trust, riconosciuto nel nostro ordinamento a seguito della Convenzione dell’Afa 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la L. n. 364 del 1989, è stato oggetto di plurime decisioni di questa Corte, che hanno evidenziato il carattere fiduciario del rapporto fra disponente e trustee, che ha legittimazione processuale e titolarità sostanziale dei rapporti giuridici che discendono da tale particolare tipo di proprietà, finalizzata alla gestione dei beni nell’interesse dei destinatari, ai quali sarà tenuto a trasferirli.

4.1. A seguito della reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni da parte del D.L. n. 262, art. 2, comma 47, conv. in L. 286/2006, la giurisprudenza (Cass. 5322/15) ha inizialmente ritenuto applicabile per relationem anche all’istituzione del trust l’imposta anzidetta, escludendone successivamente la tassabilità per mancanza del presupposto impositivo dell’altrui gratuito arricchimento previsto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1, data la natura non onerosa dell’atto istitutivo del trust (rientrante nella categoria delle liberalità non donative ex art. 809 c.c.: SU n. 18831/2019).

4.2. La CTR ha pertanto utilmente richiamato la sentenza di questa Corte (n. 21614/2016), relativa a fattispecie di trust autodichiarato, ove è affermato che l’atto di conferimento immobiliare di cui trattasi non ha avuto l’effetto traslativo, che ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 costituisce il presupposto di applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, avendo avuto invece un effetto solo “segregativo” (del patrimonio trasmesso al trustee, che non si confonde coi beni di quest’ultimo e non è aggredibile dai suoi creditori personali). Sul tema è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che “è illogico” ritenere applicabili in misura proporzionale le imposte dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili già al momento del conferimento dei beni in trust, perchè a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l’obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo, mentre il trasferimento definitivo di ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari (così Cass. n. 25478/2015; negli stessi termini n. 25479/2015, n. 25480/2015, n. 975/2018 e n. 13141/2018; da ultimo Cass. n. 15456/2019). Pertanto, non essendosi realizzato sin dall’istituzione del “trust” un trasferimento definitivo di beni e diritti dal “trustee” al beneficiario – condizione necessaria per l’applicazione dell’aliquota proporzionale- l’atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro (Sez. 5, n. 31445 del 5/12/2018).

5. Le spese vanno compensate in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza.

PQM

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA