Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29199 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 20/10/2021), n.29199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28680-2018 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

n. 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARIA CACCIAPAGLIA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 990/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 1/07/2018 R.G.N. 459/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza n. 990 del 13/7/2018 la Corte di appello di Lecce, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda proposta da M.D. nei confronti di T.A. per l’accertamento della illegittimità del licenziamento orale.

2. La Corte territoriale ha ritenuto, alla luce dei testimoni escussi (che “spaziano dal cliente, all’impiegato comunale con compiti di riscossione presso il mercato, ai vigili urbani addetti ai mercati, ai conoscenti delle parti, ai venditori ambulanti”), che tra le parti non fosse intercorso in rapporto di lavoro di natura subordinata,” dovendosi ritenere, il M., un venditore ambulante privo di licenza che si posizionava nei pressi dello stand del Terragno, in considerazione del legame di amicizià sussistente(tra le parti; accertata unicamente la effettiva presenza del carrello di vendita del M. vicino lo stand del T. presso i mercati di Copertino, Nardò, S. Maria al Bagnò, Porte Cesareo, Gallipoli e il pagamento del prezzo dell’acquisto nelle mani del M., ma in assenza della ricorrenza degli indici sintomatici della subordinazione, la Corte territoriale ha respinto la domanda, con conseguente condanna al pagame’nto del soccombente spese di lite.

3. Per la cassazione della sentenza il M. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, e il controricorrente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di legge, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al mancato accoglimento delle ulteriori richieste istruttorie formulate dal ricorrente e non accolte in primo grado, essendo errata la decisioné della Corte territoriale di non ammettere le richieste istruttorie (audizione di ulteriori testimoni e incarico ad un consulente tecnico d’ufficio), in quanto l’audizione di altri testimoni avrebbe potuto consentire di provare “di avere assistito direttamente ad un atto direttivo, organizzativo o disciplinare posto in essere dal T. nei confronti del M.”.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia nullità della sentenza per travisamento del fatto, violazione e falsa applicazione degli artt. 209,4 e ss. c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato le deposizioni testimoniali assunte che (se ne ripercorre diffusamente il contenuto) hanno, senza ombra di dubbio, provato là continuità della prestazione lavorativa del M., l’osservanza di un orario di lavoro, l’utilizzo di tutti gli strumenti messi a disposizione dal T. nell’ambito dei suoi banchi vendita e spazi espositivi, il versamento di tutti gli incassi ricevuti dal M. nella, Cassa del T., dovendosi altresì ritenere inattendibile il teste C. avendo afferrriato falsamente circostanze del tutto incredibili.

3. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di legge in relazibne alle spese di lite avendo, la Corte territoriale confermato la condanna alle spese del M. ma “una volta cassata la sentenza impugnata, l’Ecc.ma Corte di Cassazione adita, esaminando il presente motivo di ricorso, non mancherà di rilevare l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale anche sul capo spese e, conseguentemente, in riforma della decisione assunta dalla Corte di appello di Lecce nella sentenza impugnata, non mancherà di condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze relative a ogni fase stato e grado del giudizio”.

4. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili per plurime ragioni.

Invero, il ricorrente propone un cumulo di censure riferite ad una pluralità di vizi tra quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, e nella trattazione non evidenzia in maniera chiara ed intellegibile le doglianze, relative, rispettivamente, all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie, alla violazione di norme processuali, ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto e, quindi, ai vizi di motivazione.

I motivi appaiono, inoltre, inammissibili in quanto si sostanziano, anche laddove denunciano la violazione di norme di diritto, in un vizio di motivazione formulato in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (schema, inoltre, non proponibile ricorrendo l’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5).

Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l’errore interpretativo, cioè con l’erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta. Al contrario, l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass.’ n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014). Solo quest’ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto delle deposizioni dei testimoni, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza del vincolo della subordinazione nel rapporto di lavoro intercorso tra M. e T.) non consentita in questa sede di legittimità, a maggior ragione in virtù del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

La Corte territoriale ha correttamente applicato l’art. 91 c.p.c.. In forza del quale la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenzà integrane, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto, la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno, per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non’ risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico “dellà parte vittoriosa (con la conseguenza che esula da tale sindacato, e, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti – minimi, ove previsti e – massimi fissati dalle tabelle vigenti. Cfr, da ultimo, Cass. n. 19613 del 2017).

6. In conclusione, il ricorso va respinto. Nulla sulle spese di lite a fronte della mancata costituzione del controricorrente.

7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per ricorso, fa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA