Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29199 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. I, 13/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22972/2014 proposto da:

Comune di Canosa di Puglia, in persona dei Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 80,

presso lo Studio Legale Arbia, rappresentato e difeso dall’avvocato

Didonna Michele, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del Curatore

avv. A.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via San

Tommaso d’Aquino n. 116, presso lo studio dell’avvocato Zanello

Andrea, rappresentata e difesa dall’avvocato Pansini Luigi, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Generali Italia S.p.a., nuova denominazione di Assicurazioni Generali

S.p.a. fusa per incorporazione in Ina Assitalia S.p.a., in persona

del legale rappresentante pro tempore, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cicerone n. 49, presso lo studio dell’avvocato Bernardini Sveva, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Spaccapietra

Vittorio, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 586/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto che

Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 586/2014, – pronunciata in un giudizio di opposizione promosso dalla (OMISSIS) spa, appaltatrice per l’esecuzione di lavori “di recupero e valorizzazione del (OMISSIS) al (OMISSIS) e dalla Assicurazioni Generali spa, la quale, a garanzia della corretta esecuzione dell’appalto aveva rilasciato una cauzione definitiva a mezzo di polizza fideiussoria “a prima richiesta”, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trani Sezione distaccata di Canosa di Puglia, con il quale si era ingiunto alla (OMISSIS) spa ed alla Generali Ass.ni spa il pagamento al Comune delle somme, rispettivamente, di Euro 58.0308,91 e di Euro 8.703,96, stante la mancata esecuzione di alcune opere e la realizzazione di altre non a regola d’arte, – è stata confermata la decisione di primo grado che, in accoglimento delle riunite opposizioni, aveva revocato l’ingiunzione opposta, ritenendo non provati i fatti costitutivi della pretesa monitoria.

La Corte distrettuale, in particolare, riassunto il giudizio dal Comune, a seguito di interruzione per fallimento della (OMISSIS), ha rilevato che le domande erano state svolte dall’appellante nei soli confronti della (OMISSIS) srl in bonis, non evocata nella riassunzione del giudizio, e non anche nei confronti della Curatela del Fallimento della stessa, pur evocata in sede di riassunzione, con conseguente improcedibilità dell’appello. La Corte d’appello riteneva in ogni caso infondato, nel merito, il gravame, affermando che la domanda, da qualificarsi come di riduzione del prezzo dell’appalto, in conseguenza dell’inesatto adempimento, era rimasta non provata essendo “incerti gli esatti ambiti dell’allegato inadempimento”, mentre la questione relativa alla natura della garanzia fideiussoria era da ritenersi assorbita e la garanzia era in ogni caso divenuta inefficace, per decorso del termine di cui alla L. n. 741 del 1981, art. 5, come già ritenuto dal giudice di primo grado.

Avverso la suddetta pronuncia, il Comune di Canosa di Puglia propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) spa (che resiste con controricorso) e della Generali Assicurazioni spa (che resiste con controricorso). Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 111 Cost., comma 6, per motivazione apparente, con mero rinvio per relationem alla decisione di primo grado, in ordine alla ritenuta scadenza della garanzia a prima richiesta ed alla ritenuta non applicabilità della L. n. 109 del 1994, art. 30 (implicante l’estensione dell’efficacia della garanzia fino alla data di emissione del certificato di collaudo); 2) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.L. n. 101 del 1995, art. 1, comma 4, conv. in L. n. 216 del 1995 e L. n. 109 del 1994, art. 30, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto, ai sensi dell’art. 30, citato ed in applicazione della disciplina transitoria dettata dal D.L. n. 101 del 1995, art. 1, comma 4, conv. in L. n. 216 del 1995 (trattandosi di appalto affidato nel 1998) che la validità della garanzia fideiussoria non si estendesse fino alla data dell’intervenuto collaudo dell’opera pubblica; 3) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, art. 112 c.p.c., stante l’omessa pronuncia in ordine alla natura autonoma della garanzia prestata dalla Generali alla luce delle clausole contrattuali; 4) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 111 Cost., comma 6, per omessa motivazione in ordine alla questione della natura autonoma della garanzia; 5) con il quinto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, art. 112 c.p.c., in relazione alla ritenuta infondatezza del merito della domanda avanzata in primo grado, precisamente la richiesta risarcitoria per equivalente economico degli obblighi di ripristino delle opere assunte in sede di sottoscrizione del certificato di collaudo, cui l’appaltatrice aveva omesso di provvedere, avendo la Corte d’appello provveduto ad una diversa qualificazione giuridica della domanda (riduzione del prezzo, per effetto di una risoluzione parziale del contratto) rispetto a quella operata dal giudice di primo grado, in assenza di specifica impugnazione dell’appellante e comunque sulla base di una realtà fattuale non dedotta nè allegata in giudizio tra le parti; 6) con il sesto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 115 c.p.c., non avendo la Corte distrettuale correttamente rilevato che l’inadempimento dell’appaltatrice era da ritenersi dimostrato, stante la non contestazione circa l’esistenza ed entità dei vizi dell’opera (in particolare, le opere non eseguite ed i ripristini da effettuare come indicati in computo metrico del direttore lavori del 2001); 7) con il settimo motivo, la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 111 Cost., comma 6, per irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione, in relazione alla statuizione di improcedibilità della impugnazione riassunta nei confronti della Curatela del Fallimento della (OMISSIS), avendo la Corte d’appello “misinterpretato” un “banale errore materiale” delle precisazione delle conclusioni.

2. Con riferimento al sesto motivo, il controricorrente Fallimento ha reiterato l’eccezione di improcedibilità della domanda di condanna del Fallimento della (OMISSIS), L. Fall., ex artt. 52 e 93, operante anche per te azioni di mero accertamento di crediti.

3. La prima censura è infondata. Questa Corte a S.U. (Cass. 642/2015) ha chiarito che “nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”.

Riguardo alla garanzia prestata da Generali, la Corte d’appello ha ritenuto, al pari del giudice di primo grado, che la garanzia, stipulata nel 1998, si era estinta, al momento della escussione della polizza, ai sensi della L. n. 741 del 1981, art. 5 (“SE IL CERTIFICATO DI COLLAUDO O QUELLO DI REGOLARE ESECUZIONE NON SONO APPROVATI ENTRO DUE MESI DALLA SCADENZA DEI TERMINI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI E SALVO CHE CIO NON DIPENDA DA FATTO IMPUTABILE ALL’IMPRESA, L’APPALTATORE, FERME RESTANDO LE EVENTUALI RESPONSABILITA’ A SUO CARICO ACCERTATE IN SEDE DI COLLAUDO, HA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELLA SOMMA COSTITUENTE LA CAUZIONE DEFINITIVA, DELLE SOMME DETENUTE AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA’ GENERALE DELLO STATO APPROVATO CON R.D. 23 MAGGIO 1924, N. 827, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, E DI TUTTE QUELLE CONSIMILI TRATTENUTE A TITOLO DI GARANZIA. ALLA STESSA DATA SI ESTINGUONO LE EVENTUALI GARANZIE FIDEJUSSORIE”), richiamato dalle condizioni generali di contratto, ritenendo poi inapplicabile il disposto della L. n. 109 del 1994, art. 30, comma 2, implicante la validità della fideiussione fino al collaudo provvisorio (“La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio”), atteso che comunque, nella specie, si era dato corso soltanto al collaudo finale.

Non vi è stata dunque neppure la lamentata motivazione meramente per relationem alla decisione di primo grado.

4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a censurare, facendo richiamo alla disciplina transitoria dettata dalla D.L. n. 101 del 1995, art. 1, comma 4, conv. in L. n. 216 del 1995, la statuizione del giudice di primo grado, che aveva ritenuto inoperante l’art. 30, in oggetto, trattandosi di polizza stipulata nel 1998 ma anteriormente all’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 554 del 1999, non anche quella della Corte d’appello, che ha ritenuto inapplicabile il disposto normativo per mancanza di un collaudo provvisorio, essendovi stato soltanto il collaudo finale.

In ogni caso la doglianza è infondata.

Invero della L. n. 109 del 1994, art. 3, lett. t), prescriveva che il regolamento, costituente l’ordinamento generale in materia di appalti pubblici, doveva definire “le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all’art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonchè le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30”; il D.L. n. 101 del 1995, art. 1, ribadiva, al comma 9, che “le disposizioni di cui alla L. 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo”. E questa Corte ha precisato (Cass. 15029/2016) che “in relazione agli appalti pubblici in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 554 del 1999, recante il regolamento attuativo della L. n. 109 del 1994, l’art. 232 del primo, nel dettare la relativa disciplina transitoria, ha, al comma 2, assoggettato al regime del “tempus regit actum” le sue disposizioni riguardanti il contenuto delle obbligazioni (e dei correlativi diritti) derivanti dal contratto per ciascuna delle parti e le loro modalità di esecuzione, da individuarsi in base alla classificazione prescelta dal regolamento stesso”.

5. Il terzo ed il quarto motivo, che vanno esaminati unitariamente, in quanto propongono, rispettivamente, l’omessa pronuncia e l’omessa motivazione sulla questione della natura autonoma della garanzia, sono infondati.

Invero, come chiarito da questa Corte (Cass. 20555/2017; Cass. 5351/2007) la omessa pronuncia, ex art. 112 del c.p.c., è astrattamente configurabile da parte del giudice di appello solo ove sia allegata la totale carenza di considerazione di una domanda o di una eccezione – e non di una mera allegazione difensiva – sottoposta al suo esame con la formulazione di uno specifico motivo di gravame, e sempre che il medesimo giudice abbia mancato completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, indispensabile alla soluzione del caso concreto. La omessa pronuncia, in particolare, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da far valere in Cassazione attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo presuppone un difetto di attività del giudice di secondo grado, e non che il giudice del merito abbia, presa in esame la questione oggetto di doglianza ma la abbia risolta in modo che alla parte sembri giuridicamente non corretto o non adeguatamente giustificato.

L’omessa motivazione, pure dedotta nel quarto motivo, non sussiste.

Nella specie, la Corte d’appello ha dato, infatti, rilievo alla preliminare ed assorbente questione dell’estinzione della polizza per inerzia del Comune beneficiario nel termine dettato dalla norma richiamata nelle condizioni generali di contratto.

6. Il settimo motivo merita, invece, accoglimento.

Invero, il Comune denuncia la fondatezza della pretesa risarcitoria per inadempimento alle obbligazioni assunte, avanzata in primis nei confronti dell’appaltatrice obbligata principale (OMISSIS), deducendo che, a seguito di riassunzione del giudizio interrotto per fallimento della stessa, esso aveva inteso coltivare la domanda dinanzi ai giudice ordinario nei confronti del Fallimento, come si poteva evincere dal contenuto complessivo degli atti (salvo un mero errore materiale, in sede di precisazione delle conclusioni).

In effetti, dagli atti di causa, si evince che il ricorso in riassunzione, presentato dal Comune di Canosa, a seguito di interruzione del giudizio di appello per fallimento della società (OMISSIS), era proprio rivolto contro la fallita società, in persona del curatore, come risulta dall’epigrafe dell’atto, ed è stato notificato, oltre che alle Generali, al Fallimento ed al procuratore costituito della società.

Nè può ritenersi che la Corte d’appello avrebbe in ogni caso dovuto dichiarare improponibile, L. Fall., ex artt. 52 e 93, la domanda in sede ordinaria, essendo sopravvenuta, in pendenza dell’ appello, la declaratoria di fallimento della (OMISSIS) spa, con sentenza del Tribunale di Bari.

Invero, essendo intervenuto il fallimento della (OMISSIS) nelle more del giudizio di appello, il Comune aveva comunque interesse ad impedire la formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado ed ottenere l’accertamento del proprio credito. secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche la norma della L. Fall., art. 95, comma 3 – nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 80 – andava interpretata estensivamente e trovava applicazione, pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenisse alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale doveva, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato; tale interpretazione estensiva è stata ritenuta coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost. e trova conforto nella più recente formulazione dell’art. 96, comma 2, n. 3. Ne consegue, che ove a seguito dell’impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore, il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia proseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell’impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado (Cass. 26041/2010; Cass. 17834/2013; Cass. 15796/2015; cfr. anche Cass. 11362/2018).

7. Il quinto ed il sesto motivo, in quanto attinenti al merito della richiesta risarcitoria del Comune, sono, di conseguenza; assorbiti.

8.Per tutto quanto sopra esposto, accolto il settimo motivo del ricorso, assorbiti il quinto ed il sesto, respinti gli altri motivi, va cassata a sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il settimo motivo del ricorso, assorbiti il quinto ed il sesto, respinti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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