Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29197 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato PACE FABIO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/14/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO dell’11/12/07, depositata il 14/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato De Stefano Alessandro difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Pace Fabio difensore del controricorrente

incidentale che ha chiesto il rigetto del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che

nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

1. In controversia relativa al rimborso di trattenute erariali operate, con le aliquote previste dalla cd. tassazione separata, nei confronti di ex dirigente dell’Enel ( P.A.) sulle somme erogate da Fondenel (ex PIA) per la cessazione del rapporto, l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la decisione d’appello favorevole al contribuente (CTR-Lombardia n. 58/14/07), denunciando violazioni di legge e correlati vizi motivazionali e sviluppando plurime questioni, alle quali resiste la parte privata, con controricorso e ricorso incidentale condizionato; le parti concludono con memorie.

2. Partendo dal ricorso principale, trattasi di questioni – dirette a contestare la riconosciuta tassazione agevolata del 12,50% – tutte recentemente e definitivamente risolte dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011, che ha enunciato il risolutivo e assorbente principio di seguito riportato:

“In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 del cit. T.U.I.R.”.

3. Inoltre, con riferimento al basilare concetto di “rendimento”, le Sezioni Unite precisano in motivazione (p.6.1) che si tratta del “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”.

4. Tale rilievo, riguardante specificamente la previdenza complementare aziendale per i dirigenti dell’ENEL (disciplinata dagli accordi sindacali del 1986 e del 1998), chiarisce e integra la generale portata regolatrice del principio di diritto.

5. Tutto ciò premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso principale deve essere accolto per quanto di ragione, con stretto riferimento ai principi enunciati dalle Sezioni Unite e sopra riportati, non essendovi ragioni per discostarsene.

6. Ciò comporta la cassazione della difforme sentenza impugnata, con rinvio della causa, per nuovo esame della fattispecie concreta in forza dei suddetti principi (par. 2-3), alla commissione regionale competente, che, in diversa composizione, liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

7. Tale conclusione non è inficiata dall’eccezione d’inammissibilità avanzata dalla controricorrente, per asserita novità di talune questioni dibattute in ricorso, trattandosi di mere argomentazioni giuridiche a sostegno delle tesi generali già propugnate dall’Ufficio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie parzialmente il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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