Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29197 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8628-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5782/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in Roma, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata. La contribuente non si è costituita in appello.

C.A.M. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e dell’art. 38, comma 3, nonchè dell’art. 327 c.p.c., comma 1, per avere la CTR ritenuto inesistente la notifica dell’appello notificato da agenzia di recapito privata.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Va premesso che la questione della notifica degli atti di impugnazione (nonchè degli atti tributari) per mezzo di operatori di posta privati è stata oggetto di complessa rielaborazione legislativa e giurisprudenziale, trattandosi di tematica che eccede i confini del diritto nazionale, oltre che del processo tributario, in quanto coinvolge i temi unionali della libertà di concorrenza e della graduale eliminazione degli ostacoli frapposti al mercato unico dalle legislazioni degli Stati membri.

Temi, questi, che hanno trovato un complesso articolato di principi nella direttiva n. 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, poi modificata dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008.

2.2. Il legislatore italiano ha dato attuazione con ritardo alla normativa unionale, prevedendo in un primo tempo (al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, come novellato dal D.Lgs. n. 58 del 2011), che per esigente di ordine pubblico fossero riservati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, tra l’altro, i servizi concernenti le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari; articolo successivamente abrogato, a decorrere dal 10 settembre 2017 (L. 4 agosto 2017, n. 124, ex art. 1, comma 57).

2.3. A seguito di ciò, il legislatore dell’Unione si è determinato a stabilire che “Gli Stati membri non concedono nè mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di serviti postali…” (direttiva n. 97/67/CE, art. 7, successivamente novellato). La concessione di diritti esclusivi di notifica di determinati atti all’operatore universale è quindi scomparsa dal novero delle opzioni prima esplicitamente autorizzate dal legislatore nazionale per il finanziamento del settore.

2.4. Nel contesto così delineato la giurisprudenza civile di questa Corte ha ritenuta inesistente e non sanabile la notificazione di atti processuali eseguita mediante servizio postale non gestito da Poste italiane, ma da un operatore di posta privata (ex multis, Cass. 31 gennaio 2013, n. 2262; 19 dicembre 2014, n. 29021; 30 settembre 2016, n. 19467; 10 maggio 2017, n. 11473; 5 luglio 2017, n. 16628). Ed ha altresì escluso (cfr. Sez. Un. 8416/19) efficacia retroattiva alla L. n. 124 del 2017, art. 1 – che ha aperto il servizio di notifica agli altri operatori postali privati -riconoscendo, in relazione al regime normativo successivo al D.Lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa.

2.5. A ciò si aggiunga il radicale ridimensionamento, dovuto all’elaborazione delle sezioni unite (20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917, seguite, tra varie, da Cass., sez. un., 13 febbraio 2017, n. 3702, da Cass. 7 giugno 2018, n. 14840 e da Cass. 8 marzo 2019, n. 6743), della categoria dell’inesistenza della notificazione, ridotta, in base al carattere strumentale delle forme degli atti processuali, ai soli casi in cui l’attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione; di modo che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità.

2.6. La complessità delle indicate problematiche, e degli importati risvolti pratici ad esse riconducibili, ha comportato la necessità di un intervento delle sezioni unite, specialmente rivolto a coordinare i principi della giurisprudenza nazionale con quella unionale, di segno prevalente rispetto alla prima.

2.7. E’ stato così emanato (Sez. Un. 299/2020), il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

2.8. In applicazione di tale principio, deriva una mera nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata nella fattispecie tramite agenzia di posta privata- laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

3. Tale controllo va però preceduto dalla preventiva verifica della tempestività dell’impugnazione, che va accertata in riferimento non già alla data di spedizione – posta la mancanza di poteri certificativi in capo all’agenzia privata, ex Sez. un. 299/2020 – ma alla data di regolare ricezione, ovvero dalla costituzione in giudizio dell’appellato nei termini per la proposizione dell’appello. Le Sez. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica e effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenta di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadeika per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato (Sez. Un. 299/2020, cit.). Tale accertamento, consentito a questa Corte, riqualificando il motivo come error in procedendo, esaminato il fascicolo di merito, ha consentito di verificare la non tempestività dell’appello, in quanto non vi è la prova della notifica dell’appello alla contribuente che non si è costituita in appello- non avendo rilievo la data di spedizione, stante la mancanza, sopra richiamata, di poteri certificativi dell’Agente di posta privata ai fini della verifica della tempestività dell’appello, l’atto di appello dell’Agenzia risulta tardivo, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il diverso profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51.

4. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

 

 

 

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