Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29197 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. I, 13/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2968/2014 proposto da:

Fallimento della (OMISSIS) S.r.l. – (OMISSIS), già (OMISSIS) S.p.a.,

in persona del curatore avv. M.D., elettivamente

domiciliato in Roma, Via della Scrofa n. 64, presso lo studio

dell’avvocato Pecorilla Giuseppe, rappresentato e difeso

dall’avvocato Fanelli Giuseppe A., giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Contessa Entellina, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Appia Nuova n. 96, presso lo

studio dell’avvocato Rolfo Paolo, rappresentato e difeso

dall’avvocato Calandra Girolamo, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Edil Scavi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

Alfonso Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Comune di Contessa Entellina, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Appia Nuova n. 96, presso lo

studio dell’avvocato Rolfo Paolo, rappresentato e difeso

dall’avvocato Calandra Girolamo, giusta procura a margine dei

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1806/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1806/2012, pronunciata in giudizio promosso dalla (OMISSIS) spa e dal concordato preventivo della società stessa, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea costituita con la Edilscavi spa, nei confronti del Comune di Contessa Entellina, al fine di sentire risolvere il contratto di appalto inter partes, stipulato nel giugno 1990, avente ad oggetto la realizzazione di una strada di collegamento del centro abitato con la strada a scorrimento veloce (OMISSIS), per inadempimento del convenuto, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni, – ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal Comune committente, dichiarato risolto il contratto per fatto e colpa dell’ATI appaltatrice, condannando la stessa a pagare al committente l’importo di Euro 1.192.237,42, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

In particolare, la Corte d’appello, in relazione al motivo di impugnazione sollevato dal Fallimento della (OMISSIS) srl, inerente al fatto che vi erano stato modifiche al progetto esecutivo posto a base della gara di appalto, che avevano comportato le sospensioni dei lavori, predisposte al solo fine di sopperire a carenze iniziali progettuali, ha osservato che era insorta necessità di modificare il tracciato della strada, per effetto delle determinazioni assunte dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, nel febbraio e nei marzo 1990, fatto sopravvenuto questo taciuto, effettivamente, dal Comune committente in sede di stipula del contratto di appalto, ma che l’impresa appaltatrice aveva sottoscritto senza riserve un atto di sottomissione aggiuntivo al contratto, nel novembre 1990, assumendo l’impegno di eseguire i lavori di variante di cui alla perizia approvata dal consiglio comunale il 25/10/1990, resa esecutiva nel successivo novembre, con proroga del termine di ultimazione dei lavori di tredici mesi. Ad avviso della Corte distrettuale, tutte le sospensioni dei lavori (in numero di tre) erano “dipese dal fatto iniziale costituito dalla necessità di apportare modifiche significative al progetto originario e di ottenere, in relazione a tali modifiche, l’approvazione degli organi competenti” ed erano quindi legittime, ai sensi dell’art. 30 del C.G.A. di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, in quanto determinate da ragioni di pubblico interesse o necessità, senza che l’impresa si fosse avvalsa della facoltà di recesso, salvo rifiutarsi, nel marzo e nel settembre 1995, di sottoscrivere un nuovo atto di sottomissione, correlato alla nuova elaborazione della perizia di variante.

Tuttavia, difformemente da quanto affermato in primo grado, la Corte distrettuale ha escluso, altresì, che fosse configurabile una risoluzione del rapporto per fatto e colpa dell’appaltatrice, avendo il committente anche manifestato di avere interesse alla ripresa dei lavori, dovendo quindi ritenersi che il contratto ai appalto si fosse sciolto per impossibilità di esecuzione, “tenuto conto della declaratoria di fallimento, intervenuta in data 3.4.2006, della società capogruppo e mandataria della A.T.I….della volontà dell’ente appaltante…di porre fine al rapporto, nonchè della scelta operata, ex art. 1453 c.c., comma 2, da entrambi i contraenti”.

La Corte d’appello ha poi osservato che andava confermata la statuizione (peraltro non oggetto di specifica impugnazione) di condanna dell’attrice alla restituzione dell’importo indicato di Euro 1.192.237,42, corrispondente a quanto trattenuto a titolo di anticipazione del corrispettivo dell’appalto, mentre non poteva essere accolta quella relativa al pagamento di ulteriori lavori asseritamente realizzati, in difetto di certezza sulla loro entità (trattandosi di lavori risultanti solo da un libretto delle misure, non sottoscritto dal D.L.), ovvero circa le 21 riserve formulate, in parte perchè correlate alle sospensioni dei lavori, sul presupposto, erroneo, della illegittimità delle stesse, in parte, per mancata prova della consistenza dei danni lamentati ovvero per mancanza di autonoma domanda.

La Corte d’appello ha, invece, accolto parzialmente il gravame incidentale del Comune, in ordine al mancato accoglimento della domanda di condanna al pagamento di ulteriore importo, a titolo di penale per il ritardo nell’inizio dei lavori, ex art. 11, comma 4 del C.S.A., superiore a 15 giorni, decorrente non dalla consegna dei lavori (avvenuta prima dell’approvazione della perizia di variante e della sottoscrizione dell’atto di sottomissione) ma dalla data di stipula dell’atto di sottomissione d’obbligo (nel novembre 1990) ed in riferimento soltanto ai primi quaranta giorni (in quanto per il ritardo superiore al quarantesimo giorno l’Ente appaltante avrebbe dovuto avvalersi della risoluzione del contratto), condannando l’appaltatrice Edil Scavi (stante l’improcedibilità, L. Fall., ex art. 52, della domanda svolta nei confronti della capogruppo fallita) al pagamento della somma di Euro 206.582,40, oltre interessi legali.

Avverso la suddetta sentenza, il Fallimento della (OMISSIS) srl propone ricorso per cassazione, notificato il 22/01/2014, affidato a cinque motivi, nei confronti del Comune di Contessa Entellina (che resiste con controricorso) e della Edil Scavi srl (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in nove motivi). Il Comune ha svolto controricorso in replica al ricorso incidentale della Edil Scavi. Il Fallimento ricorrente, sempre in replica al suddetto ricorso incidentale, ha depositato memoria difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Fallimento della capogruppo mandataria (OMISSIS), ricorrente, lamenta: 1) con il primo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; rappresentato dall’avvio della controversia per la risoluzione del contratto a distanza di ben sei anni dalla sottoscrizione dell’atto di sottomissione; 2) con il secondo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia su domanda di liquidazione dell’indennizzo per la parte del lavoro rimasta ineseguita, in violazione dell’art. 112 c.p.c.,; 3) con il terzo ed il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 30 del Capitolato Generale d’Appalto delle OO.PP. approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962, in relazione al rigetto, da parte della Corte d’appello, delle domande relative alle riserve iscritte sul presupposto della illegittimità delle sospensioni dei lavori, avendo la Corte distrettuale erroneamente ritenuto legittime le sospensioni lavori (successive alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione), determinate invece esclusivamente dalla necessità di approvare perizie di varianti derivanti da palese negligenza o imperizia nella predisposizione e verifica del progetto da parte dell’ente appaltante, non essendosi il Comune appaltante preoccupato di acquisire, per tempo, le autorizzazioni dalle Amministrazioni competenti (Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e Consiglio Regionale dell’Urbanistica); 4) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex art. 369 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sempre in ordine alle sospensioni dei lavori, disposte successivamente alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione.

2. La mandante Edil Scavi, con atto del 26/2/2014, ha proposto ricorso incidentale, lamentando: 1) con il primo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 1453,1455 e 1460 c.c. e artt. 115,116 e 277 c.p.c., sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, in riferimento al mancato accoglimento della domanda di risoluzione dei contratto di appalto per fatto e colpa del committente; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L.R. Siciliana n. 21 1985, art. 23 e D.P.R. n. 1063 del 1962 e artt. 115 116 e 277 c.p.c., sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, in relazione alle sospensioni dei lavori conseguenti alle tre perizie di variante predisposte dal Comune, in corso d’opera, ritenute legittime dalla Corte d’appello, ed alla ritenuta necessità per l’impresa appaltatrice di chiedere la liberazione dal vincolo contrattuale; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo la Corte distrettuale dato rilievo al fatto che era onere processuale del Comune di produrre in giudizio il progetto dell’opera pubblica, con conseguente impossibilità di accertare che le perizie di variante in corso di esecuzione fossero state disposte per fatti non prevedibili al momento della stipula del contratto di appalto; 4) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 1218,1453 e 1455 c.c., non avendo la Corte d’appello, ai fini della valutazione della risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente, provveduto a valutare, nel loro complesso, i molteplici inadempimenti di quest’ultimo; 5) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 1453 e 1455 c.c., avendo la Corte d’appello omesso di statuire sulle domande dell’appaltatrice di risarcimento danno emergente e lucro cessante; 6) con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 1458 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento al mancato riconoscimento all’impresa appaltatrice della somma richiesta per i lavori eseguiti ma non contabilizzati, trattandosi di opere quantificate dal CTU in primo grado, sulla cui esecuzione non era sorta contestazione tra le parti; 7) con il settimo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 1458 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento al mancato riconoscimento delle varie riserve iscritte in contabilità; 8) con l’ottavo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 1458 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento alla condanna di essa Edil Scavi al pagamento di importo a titolo di penale per il ritardo; 9) con il nono motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 91 c.p.c., in relazione alla statuizione sulle spese processuali.

3. Il Comune controricorrente ha eccepito l’inammissibilità, per tardività (atteso che il termine lungo per impugnare la sentenza de 12/12/2012, in giudizio instaurato ante luglio 2009, scadeva H 26/1/2014), del ricorso incidentale della Edil Scavi, avente valenza di ricorso autonomo.

4. L’eccezione del Comune non merita accoglimento.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 24627/2007; conf. Cass. 18049/2010; Cass. 18752/2013) ha affermato che “sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dai coobbligato solidale”. Ne deriva che, nel caso di coobbligati solidali, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile sia quando rivesta la forma della contro impugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, pure nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale

5. Tanto premesso, occorre rilevare che, per effetto del fallimento della capogruppo, intervenuto nel corso del giudizio di merito, ai sensi del D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 23, comma 8, si è determinato lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi della L. Fall., art. 78, sicchè l’impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall’appalto ad essa imputabile e la curatela è legittimata a riscuotere dall’amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l’esecuzione dell’appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all’accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza (Cass. 973/2017; Cass. 23894/2013). Sussisteva pertanto, per la coobbligata solidale, interesse a proporre impugnazione incidentale avverso la sentenza d’appello, conseguente all’impugnazione principale proposta dal Fallimento.

6. Tanto precisato, la prima censura del ricorso principale è infondata, essendo anzitutto non decisivo il fatto storico di cui viene lamentato l’omesso esame (vale a dire l’intervallo temporale intercorso tra l’instaurazione della lite e la sottoscrizione dell’atto di sottomissione). In ogni caso, il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la articolata ratio decidendi della decisione impugnata, basata sia sulla legittimità delle varie sospensioni intervenute, anche successivamente alla prima, sia sulla condotta tenuta dell’appaltatrice nel corso degli anni.

7. La seconda censura del ricorso principale ed il quinto motivo del ricorso incidentale sono infondati.

Invero, non ricorre il lamentato vizio di omessa pronuncia avendo la Corte d’appello pronunciato sul rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del Comune appaltante e della connessa domanda di risarcimento danni, nella quale era da includersi la domanda di liquidazione dell’indennizzo per la parte del lavoro rimasta ineseguita.

8. I motivi restanti terzo, quarto e quinto del ricorso principale ed il settimo motivo del ricorso incidentale, da trattare unitariamente in quanto tutti inerenti al mancato accoglimento delle riserve iscritte in contabilità, sono del pari infondati.

La Corte d’appello ha ritenuto che le varie sospensioni intervenute in corso d’opera (cui erano collegate le riserve nn. 1, 2, 6, 8, 10, 11) erano riconducibili ad un unico evento imprevedibile, il fatto che la Masseria Vaccarizzo era stata dichiarata, con provvedimento dell’Assessore Regionale, bene di importante interesse storico ed etno-antropologico, nel 1990, con estensione del vincolo ai terreni circostanti, successivamente all’indizione della gara d’appalto (ma anteriormente alla stipula del contratto di appalto), fatto questo comunque riconosciuto ed accettato dall’appaltatrice, a mezzo della sottoscrizione, nel novembre 1990, di specifico atto di sottomissione, nel quale si dava atto della necessità di variare il tracciato originaria della strada, con la conseguente necessità delle successive sospensioni (nel 1991, nl 1993 e nel 1994) tutte collegate alla prima, in quanto correlate a regolarizzazioni dell’iter tecnico-amministrativo di approvazione del progetto così come variato. La Corte d’appello ha rilevato che l’eccessiva durata del complessivo periodo di sospensione avrebbe legittimato l’appaltatore a chiedere lo scioglimento dal contratto ed, in caso di rifiuto opposto dal committente, di chiedere la corresponsione dei maggiori oneri derivati dal prolungamento della sospensione oltre i termini previsti dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, ma l’impresa non si era avvalsa di tali facoltà.

Le altre riserve (tranne la n. 4, rinunciata, e la n. 15, superata dal dichiarato scioglimento del contratto) sono state respinte per mancata prova della consistenza dei danni lamentati (nn. 2, 3, 5, 13, 14, 16, 18, 19 e 20) ovvero per mancanza di autonoma domanda (nn. 7 e 9 e 21) ovvero per infondatezza (nn. 12, 17).

Ora, con riferimento all’art. 30 del Capitolato Generale OO.PP., di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, questa Corte (Cass. 15700/2018; Cass. 14574/2010) ha statuito che “in tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall’Amministrazione giustifica l’applicazione delle norme sull’inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante; nell’ipotesi in cui invece la sospensione sia “ab initio” legittima e si sia protratta altrettanto legittimamente, perchè dipendente da ragioni oggettive, si applica la disciplina del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 2, in base alla quale l’appaltatore, trascorso il periodo massimo di sospensione, variabile in proporzione alla durata complessiva dei lavori, ha solo la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e, nel caso in cui l’Amministrazione si sia opposta, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri”.

Le ragioni “di pubblico interesse o necessità” che ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 2, legittimano l’ordine sospensione dei lavori, devono consistere in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste nè prevedibili dall’Amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della stessa P.A. (Cass. 28160/2017). In particolare, si è ritenuto che, nel caso che sopravvenga la necessità di approvare una perizia di variante, tale emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell’ente appaltante, il quale è tenuto, prima dell’indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell’eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera sì come progettata (Cass. 18239/2012).

Le ricorrenti non chiariscono perchè le sospensioni successive all’atto di sottomissione del 1990, pur correlate alle modifiche del tracciato stradale conseguente al vincolo posto dall’Assessorato Regionale, non dovessero ritenersi sorrette da ragioni di pubblico interesse e necessità.

Inoltre, la Corte d’appello ha rilevato che il progetto originario non e stato prodotto in giudizio e non è stato quindi sottoposto all’esame del consulente tecnico.

Ora, quanto all’onere probatorio, questa Corte ha osservato che “in tema di appalti pubblici, la riserva svolge, da un lato, la funzione di consentire all’Amministrazione committente la verifica dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con una immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l’accertamento, e, dall’altro, di assicurare la continua evidenza delle spese dell’opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all’uopo predisposti, nonchè di mettere l’Amministrazione in grado di adottare tempestivamente altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino ad esercitare la potestà di risoluzione unilaterale del contratto”, cosicchè “per l’appaltatore, l’iscrizione della riserva costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande; e, tuttavia, l’assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall’art. 2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (Cass. 19802/2016).

Era dunque onere dell’appaltatore dare dimostrazione del fondamento delle riserve azionate in giudizio.

Quanto dedotto dai ricorrenti non configura violazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, avendo la Corte distrettuale vagliato complessivamente la condotta della pubblica amministrazione, cosicchè il riferimento alle norme civilistiche ed in materia di OO.PP., risulta palesemente inconferente, giacchè quel che viene in discussione è unicamente il modo in cui la Corte di merito, cui competeva farlo, ha valutato le risultanze documentali acquisite agli atti. Si è trattato, dunque, di una valutazione di merito, come tale di stretta competenza della Corte territoriale, che il riferimento alla documentazione prodotta rende adeguatamente motivata.

9. I primi quattro motivi del ricorso incidentale, da trattare unitariamente in quanto inerenti alla mancata pronuncia di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento anche alla luce delle tre perizie di variante predisposte dal Comune, in corso d’opera, ritenute legittime dalla Corte d’appello, sono di conseguenza assorbiti, avendo la Corte d’appello escluso l’inadempimento della committente (come pure quello dell’appaltatrice) fosse causa dello scioglimento del contratto, alla luce della complessiva valutazione, riportata nell’esame del pregresso paragrafo, della condotta delle due parti contraenti.

10. Il sesto motivo del ricorso incidentale è infondato. La Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda attrice di pagamento dei compensi per i lavori effettivamente svolti, rilevando che, anche all’esito della CTU espletata in primo grado, vi era incertezza sia sulla effettiva entità sia sull’utilità “di tali imprecisate opere per l’ente appaltante” Con la censura si tende inammissibilmente ad introdurre una nuova valutazione di merito, in questa sede di legittimità, delle risultanze istruttorie.

11. L’ottavo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

Assume la ricorrente incidentale che, stante l’intervenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (impossibilità di dar corso ai lavori a causa del fallimento della capogruppo dell’ATI, preceduto dalla sottoposizione della stessa ad amministrazione controllata, nel novembre 1991, ed a successiva ammissione a concordato preventivo con cessione dei beni), sarebbe divenuto ininfluente il ritardo nell’inizio dei lavori, con ingiustificato arricchimento stante l’assenza di pregiudizio per l’appaltante.

Trattasi invece di penale giornaliera per il ritardo nell’inizio dei lavori nell’interesse della pubblica amministrazione non correlata dunque ai completamento degli stessi, con conseguente ininfluenza della sorte del rapporto.

12. Il nono motivo del ricorso incidentale è assorbito, essendo stato articolato, con riguardo all’ipotesi di accoglimento del ricorso e di riforma dell’impugnata sentenza, anche in ordine alla statuizione sulle spese processuali di primo e secondo grado.

13. Per tutto quanto sopra esposto, vanno respinti il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; condanna, in solido, il ricorrente principale e la ricorrente incidentale al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in favore del Comune controricorrente, liquidate in complessivi Euro 8.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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