Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29196 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4142-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBINO, 16,

presso lo studio dell’avvocato MAZZONI ERMINIA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4445/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI del LAZIO, depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di M.F., di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in Roma, microzona (OMISSIS) Esquilino, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata, in relazione a sentenza della CTP di Roma depositata il 14 luglio 2016. La CTR ha ritenuto inesistente la notifica tramite agenzia di posta privata in adesione alla giurisprudenza di legittimità, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali sulla base di regole da parte di Agicom.

Il contribuente si costituisce con controricorso nel presente giudizio di legittimità eccependone la inammissibilità e l’infondatezza e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Col primo motivo si deduce, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e art. 38, comma 3, e dell’art. 327 c.p.c., comma 1, ex. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Col secondo motivo si deduce e secondo motivo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3. Il ricorso è infondato.

3.1.La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

3.2. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata tramite agenzia di posta privata – laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

4. Tale controllo va però preceduto dalla preventiva verifica della tempestività dell’impugnazione, che va accertata in riferimento non già alla data di spedizione – posta la mancanza di poteri certificativi in capo all’agenzia privata, ex Sez. un. 299/2020 – ma alla data di ricezione, ovvero dalla costituzione in giudizio dell’appellato.

Le Sez. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato (Sez. Un. 299/2020, cit.).

Tale accertamento, consentito a questa Corte, riqualificando il motivo come error in procedendo, esaminato il fascicolo di merito, ha consentito di verificare la non tempestività dell’appello, in quanto l’appello è stato spedito il 14 febbraio 2017, ultimo giorno rispetto alla data di deposito della sentenza della CTP (depositata il 14.7.2016) per cui, stante la mancanza, sopra richiamata, di poteri certificativi dell’Agente di posta privata e l’irrilevanza della data di spedizione ai fini della verifica della tempestività dell’appello, l’atto di appello dell’Agenzia (del 9 maggio 2017) risulta tardivo, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il diverso profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51.

5. Il ricorso va pertanto rigettato. Si compensano le spese, in ragione dell’applicazione di principi giurisprudenziali successivi alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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