Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29196 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. I, 13/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15356/2014 proposto da:

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza Verdi n.9, presso lo studio dell’avvocato Crisci Stefano, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.ba.fer S.a.s. di B.A. e C., in persona dei legale

rappresentante pro tempore. elettivamente domiciliata in Roma, Via

Oslavia n.39-f, presso lo studio dell’avvocato Cartoni Emanuele,

rappresentata e difesa dagli avvocati Pietrosanti Angelo,

Pietrosanti Luca Maria, Pietrosanti Mario Lauro, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3167/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3167/2013, – pronunciata in un giudizio promosso (originariamente dinanzi al Tribunale di Roma, dichiaratosi incompetente per territorio) dalla A.BA.FER. di B.A. e C. sas (subentrata alla impresa B.A.), nei confronti della Ferrovie dello Stato spa, al fine di sentire dichiarare risolto, per inadempimento della convenuta (essenzialmente consistente nella sospensione dei lavori per complessivi 1.087 giorni, tra il settembre 1989 ed il marzo 1992, senza ripresa degli stessi), il contratto inter partes di appalto n. 567 del 28/11/1987, avente ad oggetto la manutenzione di alcune linee ferroviarie, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni, – ha parzialmente riformato la sentenza definitiva di primo grado del 2002, che aveva condannato la Ferrovie dello Stato al pagamento alla appaltatrice della somma di Lire 5.960.057.069, a titolo di risarcimento dei danni (essendo pendente ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio disposto con pronuncia di questa Corte n. 388/2006, che aveva, in accoglimento del gravame incidentale della A.BA.FER. avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Napoli, dichiarato risolto il contratto di appalto per inadempimento della committente, stante l’illegittimità dell’ultima sospensione dei lavori, disponendo la rimessione della causa sul ruolo e CTU sulla quantificazione dei danni).

In particolare, la Corte d’appello di Napoli, ritenuta la non necessità, ex art. 337 c.p.c., di disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del gravame avverso la sentenza non definitiva di primo grado, ha respinto il gravame incidentale dell’impresa appaltatrice ed, in accoglimento parziale di quello principale di Rete Ferroviaria Italiana spa (succeduta alla Ferrovie dello Stato spa), ha affermato che “l’unico periodo di sospensione dei lavori da ritenersi certamente illegittimo e fonte di obblighi risarcitori per la stazione appaltante” era quello tra l’8/3/1992 ed il 13/12/1993 (data della notifica della citazione di primo grado), “detratti venti giorni di sospensione legittima dovuta a motivi di intensificazione di traffico ferroviario durante il periodo elettorale seguito alle festività pasquali”, riducendo poi il danno, da fermo cantiere e fermo macchine lamentato, a complessive Lire 3.106.122.500, oltre interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno successivo al ricevimento della fattura (e quindi quantificati nella minor somma di Lire 22.036,51), considerato che, quanto ai periodi di sospensione dei lavori, precedenti a quello iniziato nel marzo 1992, non era stato dimostrato che l’impresa avesse sollevato contestazioni o mosso riserve, mentre, per il periodo successivo, vi erano state reiterate richieste dell’impresa appaltatrice di ripresa dei lavori.

In conclusione la Corte d’appello di Napoli ha condannato R.F.I. spa al pagamento della minore somma di Euro 2.379.946,68, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e, limitatamente alla minore somma di Euro 301.056,92 (pari a Lire 582.927.477, importo dei lavori eseguiti dalla appaltatrice e non correttamente contabilizzati dalla committente) anche, a titolo di maggior danno, della differenza tra il tasso legale ed il maggior tasso di rendimento netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi o il maggior tasso di inflazione, sempre con decorrenza dalla domanda di primo grado.

Avverso la suddetta sentenza, la Rete Ferroviaria Italiana spa propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della A.BA.FER. di B.A. e C. sas (che resiste con controricorso).

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c. e del principio del contraddittorio, ex art. 111 Cost., avendo la Corte d’appello, nel respingere il relativo motivo di impugnazione della decisione di primo grado inerente al quantum liquidato in primo grado, non rilevato che una decisione di merito non può essere fondata unicamente sulle conclusioni, peraltro errate e basate su mere soggettive deduzioni (a fronte di carenza di documentazione, alla cui produzione era onerata l’appaltatrice attrice), della consulenza tecnica d’ufficio, di carattere esplorativo, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Con il secondo motivo, si denuncia poi sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c., non avendo la Corte d’appello, nel respingere il relativo motivo di impugnazione della decisione di primo grado inerente alla sospensione dei lavori, considerato che, quanto all’unica sospensione riconosciuta illegittima, vale a dire l’ultima, il termine finale della sospensione medesima non era quello di notifica, nel dicembre 1993, della citazione dell’impresa A.BA.FER. introduttiva del giudizio di primo grado, ma quello del 15/07/1993, con il quale FS aveva invitato, senza esito, l’appaltatrice alla immediata ripresa dei lavori, e sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte d’appello trascurato di rilevare che si trattava di contratto di manutenzione periodica, che andava eseguito per fasi, alternandosi a periodi di lavoro periodi fisiologici di sospensione di fatto (per trasferimento dei macchinari), con i necessari scorpori sul periodo di sospensione complessiva, peraltro legittima ab origine. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 52 del Contratto n. 567 (inerente all’applicazione di un coefficiente “K”, avente funzione di correttivo per la fruizione di interruzioni della circolazione di treni “di durata media effettiva diversa da quella prevista”), avendo la Corte d’appello, nel respingere il motivo di impugnazione della decisione di primo grado relativo al riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro notturno, aderito, come già fatto nella decisione del Tribunale, alle errate conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, sulla mancata corretta contabilizzazione da parte di RFI dei lavori eseguiti dalla appaltatrice, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

2. Questa Corte, con sentenza n. 388/2006, pronunciata in relazione a decisione della Corte d’appello di Napoli in sede di impugnazione della sentenza non definitiva del Tribunale, con la quale, rigettate le eccezioni preliminari, era stata dichiarata la responsabilità della convenuta R.F.I. per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, correlate al contratto di appalto per cui è causa, ha cassato la sentenza della Corte territoriale, che aveva, in riforma della decisione di primo grado, dichiarato la decadenza della A.Ba.Fer. dalla pretesa risarcitoria per i danni collegati alle sospensione dei lavori e conseguentemente rigettato la domanda di risoluzione del contratto n. 567/1987 proposta dalla stessa A.Ba.Fer. Questa Corte ha affermato che, dovendo trovare applicazione il principio in virtù del quale “l’esercizio di tale facoltà non abbisogna della preventiva apposizione di riserve (così, testualmente, Cass., n. 1217 del 2000)”, la domanda della A.Ba.FER., di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto e di risarcimento danni, non poteva essere rigettata, per la sola circostanza della mancata formulazione di tempestive riserve, ritenendo decaduta l’appaltatrice, alla luce dell’art. 29 del Capitolato generale amministrativo di appalto delle opere che si eseguono dalle FF.SS.. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto pertanto procedere al nuovo esame della domanda di risoluzione, tenendo conto che “la sua proposizione non è condizionata dalla preventiva formulazione di riserve, e quindi accertare, alla luce della disciplina applicabile al contratto (in particolare dell’art. 29 cit.), se le sospensioni disposte dalla committente potessero considerarsi o meno legittime”, valutando poi, in riferimento a questo diverso ed ulteriore profilo, “l’esistenza o meno di contestazioni in quanto rilavanti, come sopra precisato, non già sulla proponibilità dell’azione, bensì al fine di valutare la legittimità delle sospensioni e di accertare la eventuale sussistenza di un grave inadempimento imputabile alla controricorrente, tale da giustificare la risoluzione del contratto, apprezzandone l’incidenza sullo svolgimento del rapporto, nel quadro della disciplina che lo regola”.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, resa in sede di rinvio, che ha accolto la domanda di risoluzione del contratto ritenendo sussistere la gravità dell’inadempimento della Rete Ferroviaria Italiana spa, quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, che è stato definito con sentenza di questa Corte n. 2806/2018, nel senso del rigetto del ricorso. Si legge nella motivazione di detta ultima pronuncia: “in esecuzione dell’indagine che le era stata demandata la Corte territoriale ha, anzitutto, ritenuto illegittimo, al lume del disposto del D.M. n. 687 del 1981, art. 29, il perdurare della sospensione disposta l’8.3.1992 a decorrere dalla data in cui ha affermato esser cessate le ragioni che inizialmente la avevano sorretta (maggiore traffico ferroviario dovuto alla competizione elettorale del 1992 – 5 e 6 aprile – ed al periodo pasquale – Pasqua caduta il 19 aprile) fino alla data della proposizione della domanda del 13.12.1993; ha, al riguardo, escluso che sia stata validamente ordinata dalla stazione appaltante la ripresa dei lavori per il giorno 14 luglio 1993, per essere la raccomandata, che conteneva il relativo ordine, stata inviata il giorno successivo e ricevuta il 17 luglio, ha quindi dato conto del silenzio mantenuto dalla committente alla richiesta di fissazione di un’ulteriore data, aggiungendo, ad abundantiam, che l’eventuale inottemperanza a detto ordine sarebbe stata sorretta dall’inadempimento delle Ferrovie, che aveva disposto la ripresa per lavori significativamente inferiori rispetto a quelli oggetto del contratto; ha, infine, affermato che tale illegittimo protrarsi della sospensione per circa 20 mesi costituiva, per la sua lunga durata, un inadempimento di non scarsa importanza, considerate pure le “reazioni” poste in essere dall’appaltatrice, che aveva inviato numerose raccomandate alla stazione appaltante, volte a sollecitare la ripresa dei lavori”.

3. Tanto premesso, la prima censura è infondata, quanto al vizio di violazione di legge.

Questa Corte ha da tempo chiarito che “il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato soltanto quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza”, essendo, al contrario, il divieto “pienamente operante quando l’onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria” (Cass. 15774/2018; Cass. 512/2017). In tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente”, quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass.1190/2015).

La Corte d’appello ha correttamente rilevato che i documenti acquisiti dal CTU non miravano a provare fatti o situazioni allegati dalle parti ma solo a connotarli dal punto di vista tecnico, a fini della quantificazione del danno.

Nè la ricorrente, ai fini dell’ammissibilità della doglianza sotto il profilo della specificità, indica quali sarebbero i documenti illegittimamente acquisiti dal consulente tecnico.

Il vizio motivazionale è del pari infondato, alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non vertendosi in ipotesi di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

4. Il secondo motivo, sia quanto al vizio di violazione di legge, sia quanto a quello ex art. 360 c.p.c., n. 5, è improcedibile alla luce del giudicato formatosi, anche sull’illegittimità della sospensione, ritenuta tale dal giudice di merito, disposta da R.F.I. tra l’8/3/1992 ed il 13/12/1992, per effetto della pronuncia di questa Corte n. 2806/2018 (nel giudizio di impugnazione avverso la decisione sull’ an della risoluzione del contratto di appalto, con sentenza non definitiva di primo grado).

5. Il terzo motivo è inammissibile, per la parte non assorbita dalle considerazioni svolte in relazione al primo motivo (essendo reiterate le contestazioni in ordine alla natura esplorativa della CTU espletata), in quanto la clausola 52 del contratto, alla base della deduzione in ordine all’erroneità dei criteri di calcolo utilizzati dal consulente tecnico (e fatti propri dal giudice di merito nella quantificazione dei lavori, eseguiti dall’appaltatrice e non correttamente contabilizzati dall’appaltante), non viene ritrascritta.

Orbene, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla integrale trascrizione delle clausole individuanti l’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa (cfr. Cass. n. 22889/2006; Cass. n. 25728/2013; Cass. 28319/2017).

Le censure, così come formulate, sono pertanto inammissibili in quanto si risolvono nella mera prospettazione di un possibile significato alternativo, delle disposizioni negoziali, diverso da quello accolto dalla Corte territoriale, che è inidoneo ad inficiare la corretta applicazione dei criteri ermeneutici utilizzati dal Giudice di merito, atteso che “l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (Cass. 6125/2014).

6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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