Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29196 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 12/11/2019), n.29196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso iscritto al n. 27376/2013 R.G. proposto da:

SB Auto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Mario Occhipinti, con domicilio

eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Belsiana, 71;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sez. dist. di Latina, n. 535/40/12, depositata il 26 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la SB Auto s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, depositata il 26 luglio 2012, che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento degli avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni rese per gli anni 2003 e 2004, recuperate le imposte non versate e irrogate le relative sanzioni;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che le riprese fiscali avevano ad oggetto l’omesso versamento di ritenute d’acconto, l’omessa contabilizzazione di ricavi, l’omessa fatturazione di operazioni imponibili, l’erroneo assolvimento dell’1.v.a. secondo il regime del margine, l’indebita deduzione di costi e detrazione dell’1.v.a., nonchè la contabilizzazione di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti;

– il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso, ha accolto il gravame dell’ufficio ritenendo “legittimo e fondato” l’accertamento operato;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente in relazione alla inosservanza del termine di cui all’art. 327 c.p.c.;

– in proposito, si rileva che la sentenza impugnata è stata depositata in data 26 luglio 2012 e che l’impugnazione avverso la stessa è stata proposta con ricorso per cassazione notificato, per mezzo del servizio postale con il plico spedito il 12 dicembre 2013;

– orbene, appare evidente la tardività del ricorso medesimo, avuto riguardo alla decorrenza del termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., nella formulazione all’epoca vigente, pur tenendo in considerazione il periodo di sospensione feriale dei termini operante dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, secondo la disciplina applicabile al giudizio;

– l’eccezione risulta, dunque, fondata e, conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 12 novembre 2019

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