Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29195 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. I, 13/11/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 13/11/2018), n.29195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10284/2013 proposto da:

Equitalia Centro S.p.a., (ora Agenzia Entrate Riscossione)” in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo

studio dell’avvocato Ricci Sante, rappresentata e difesa dagli

avvocati Cimetti Maurizio, Parente Giuseppe, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, Via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati D’Aloisio

Carla, De Rose Emanuele, Maritato Lelio, Sgroi Antonino, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Avicola Marchigiana – S.C.ar.l. in Amministrazione Straordinaria;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 14/03/2013;

lette le memorie di parte ricorrente ex art. 380 bis 1 c.p.c.;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/04/2018 dal Cons.Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ancona ha respinto l’opposizione allo stato passivo di “Avicola Marchigiana – Società Cooperativa a r.l. in Liquidazione” in Amministrazione Straordinaria, proposta da Equitalia Centro S.p.a. – con l’intervento ad adiuvandum dell’I.N.P.S. – avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso per l’insinuazione di crediti previdenziali proposto da Equitalia Romagna S.p.a. in data 10/06/2011 (oltre il termine del 23/04/2011 per il deposito delle domande tardive, a seguito dell’esecutività dello stato passivo di quelle tempestive in data 08/03/2010), con un ritardo ritenuto imputabile ai sensi della L. Fall., art. 101, u.c., in quanto l’opponente, “posto a conoscenza dell’esistenza della procedura, quanto meno da ottobre 2010, dunque molto tempo prima del deposito delle domande tardive, avrebbe potuto e dovuto attivarsi in tempo utile”.

2. Avverso detta sentenza Equitalia Centro S.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi. Delle due parti intimate, solo l’INPS ha svolto difese, in termini adesivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – rubricato testualmente “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 350 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 31)” – si lamenta la mancata pronuncia sulla questione, sollevata sia da Equitalia che dall’INPS, per cui la tardività dell’insinuazione al passivo dipendeva dal fatto che “la cartella di pagamento portante i crediti previdenziali insinuati… era oggetto di impugnazione avanti il Tribunale del Lavoro di Forlì… e la sua efficacia esecutiva era sospesa (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5) sino al passaggio in giudicato della sentenza che rigettava l’opposizione proposta da Avicola Marchigiana (sent. n. 155/2009)”, sicchè, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 31, non si sarebbero potuti applicare D.P.R. n. 602 del 1973, art. 31, sull’ammissione al passivo con riserva, contrariamente a quanto opinato dal giudice delegato.

1.1. La censura presenta profili di inammissibilità e infondatezza.

1.2. In primo luogo, sebbene veicolata come vizio motivazionale, essa sembra prospettare, in realtà, un error in procedendo; invero, l’omesso esame di cui ci si duole riguarda non già un fatto, bensì una argomentazione di carattere giuridico, peraltro non riportata puntualmente in ricorso nella sua originaria formulazione, con violazione anche del principio di autosufficienza.

1.3. Inoltre, alla luce della motivazione del g.d. trascritta a pag. 17 del ricorso – per cui “non può costituire motivo di esonero da colpa il fatto che la cartella sia stata oggetto di contenzioso avanti al Tribunale del Lavoro di Forlì, circostanza peraltro non provata; ben avrebbe potuto infatti Equitalia insinuare tempestivamente il credito al passivo in via condizionale L. Fall., ex artt. 55 e 96” – il silenzio, sul punto, della sentenza impugnata depone più ragionevolmente per un rigetto implicito della contestazione, stante l’esattezza in diritto della relativa statuizione del provvedimento reso dal giudice delegato.

1.4. Il significato attribuibile all’invocato del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 31, è infatti quello di escludere il meccanismo speciale di ammissione al passivo con riserva previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88 e art. 90, comma 2, per i crediti tributari, laddove vi sia competenza del giudice ordinario – come appunto nel caso di crediti previdenziali che, seppure iscritti a ruolo e portati da cartelle esattoriali, sono devoluti alla competenza del giudice del lavoro – e quindi di seguire le regole ordinarie per l’ammissione al passivo, ivi comprese, ricorrendone i presupposti, le distinte ipotesi di ammissione con riserva disciplinate dalla L. Fall., art. 96.

2. Con il secondo mezzo – rubricato testualmente “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 350 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 22 e L. Fall., art. 101)” – si lamenta la mancanza di “ogni statuizione circa il fatto che Equitalia Romagna, unico soggetto legittimato alla riscossione dei crediti, mai ha ricevuto l’avviso di apertura della procedura” D.Lgs. n. 270 del 1999, ex art. 22, inviato invece dai Commissari ad Equitalia Marche S.p.a. soggetto distinto ed autonomo, “prima della confluenza di entrambe le società nell’attuale Equitalia Centro” – nonostante il credito fosse vantato originariamente dall’INPS di Forlì (con conseguente competenza per la riscossione in capo all’allora Equitalia Romagna S.p.a.) nei confronti della Sant’Angelo soc. coop. agricola tra allevatori a r.l., con sede in (OMISSIS), che dal 31/12/2006 si era fusa per incorporazione nella Soc. Coop. Avicola Marchigiana con sede in (OMISSIS), di cui la precedente sede legale era divenuta semplice unità locale.

2. Con il terzo motivo si denuncia testualmente la “violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 350 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 8 e 22)”, per avere il tribunale giustificato l’imputabilità del ritardo facendo riferimento ad una precedente insinuazione tardiva “proposta da Equitalia Romagna e depositata in data 19 ottobre 2010 (n. 625), della quale peraltro dava atto anche l’odierna ricorrente a pag. 7 del proprio ricorso L. Fall., ex art. 99”, quando invece tale circostanza non sarebbe idonea a sostituire l’invio della comunicazione D.Lgs. n. 270 del 1999, ex art. 22, comma 1.

3. Le due ultime censure, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate, poichè la motivazione adottata dal giudice a quo risulta conforme ai principi affermati da questa Corte in tema di domande cd. supertardive, senza aver trascurato l’esame delle circostanze di fatto evidenziate in ricorso.

4. Invero, nella sentenza impugnata si legge, tra l’altro: che “l’INPS così come Equitalia s.p.a. avevano in loro possesso tutti gli elementi per provvedere alla richiesta delle somme dovute dalla Avicola, sin dal 2007 e che le difficoltà organizzative degli Enti dovute al fatto che la competenza delle azioni spetta ad uffici dislocati in diverse province a seguito dell’avvenuta fusione tra le società Avicola e coop. Sant’Angelo non appare conferente”; che “la circostanza della conoscenza da parte dell’INPS, sin dal 2009 e da parte di Equitalia s.p.a. sin dal 2010, dell’esistenza della procedura di amministrazione straordinaria di Avicola appare chiaramente dimostrata dalle istanze di ammissione di credito formulate tempestivamente dagli Enti prodotte in atti”; che infine dai documenti prodotti risulta che “Equitalia Marche comunicava all’INPS di Forlì in data 11.5.2010 e in data 22.2.11 la mancata ammissione di parte dei crediti per i quali era stata formulata domanda di insinuazione al passivo dell’amministrazione straordinaria Avicola”.

5. Ebbene, questa Corte ha da tempo chiarito che “Ai fini dell’ammissibilità della domanda cd. supertardiva, di cui alla L. Fall., art. 101, u.c., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla L. Fall., art. 92, integra la causa non imputabile del ritardo da parte del ricorrente, ma il curatore ha facoltà di provare che il creditore, pur in mancanza del predetto avviso, abbia comunque avuto notizia del fallimento, spettando al giudice di merito la valutazione del relativo accertamento di fatto, che, se congruamente e logicamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità”, precisando altresì che un simile sistema non contrasta con i principi di cui agli artt. 3 e 47 Cost. (Sez. 1, 13/11/2015, n. 23302, Rv. 637715-01; conf. Cass. 5254/2012 e 4310/2012; cfr. Sez. 6-1, 07/10/2016 n. 20120, Rv. 641865-01; Sez. 6-1, 13/07/2017 n. 17416, Rv. 645050-01).

6. Nel caso di specie, risulta dirimente la circostanza – di cui la stessa ricorrente dà atto a pag. 24 del ricorso – che Equitalia Romagna S.p.a. aveva già presentato in data 19 ottobre 2010 una precedente insinuazione al passivo della Avicola Marchigiana Società Cooperativa a r.l. in Liquidazione, in Amministrazione Straordinaria, poichè si tratta di elemento di per sè sufficiente ad escludere la non imputabilità del ritardo con cui è stata successivamente presentata – solo in data 10 giugno 2011 l’ulteriore domanda oggetto di causa.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato, con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, stante l’adesione dell’INPS alle tesi difensive di parte ricorrente; nulla va invece disposto nei confronti dell’intimata Amministrazione straordinaria, che non ha svolto difese.

8. Trattandosi di ricorso notificato dopo il 30/01/2013 sussistono i presupposti per l’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto nel Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Sez. 3, 6028/2018 e Sez. 2, 5930/2018).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese tra la ricorrente e l’I.N.P.S.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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