Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29194 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 749-2019 proposto da:

COMUNE di GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE PAOLI LUCA;

– ricorrente –

contro

SAMPIERDARENA OLII SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 589/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso d’accertamento emesso dal Comune di Genova per l’anno 2009 per il pagamento dell’ICI relativamente ad aree demaniali marittime coperte e scoperte poste all’interno del porto di Genova, destinate all’esercizio delle operazioni portuali di sbarco e stoccaggio di olii vegetali.

La CTP rigettava il ricorso proposto da Sampierdarena olii srl, sul rilievo che le aree scoperte costituiscono parte preponderante dei beni strumentali per l’esercizio delle attività, in quanto sulle stesse sono poste le attrezzature per le operazioni di carico, scarico e servizi accessori.

La CTR ha accolto l’appello della società contribuente, sul presupposto che le aree assegnate sono destinate al perseguimento dell’utilità pubblica, e l’uso particolare attribuito mediante concessione è rivolto allo svolgimento delle attività marittime e portuali al fine di salvaguardare l’interesse del porto. Pertanto, svolgendo la Sampierdarena olii srl nel terminal merci dato in concessione operazioni intimamente connesse al trasporto (carico e scarico merci) il terminal deve essere accatastato come stazione per servizi di trasporto E/1, quale unità immobiliare strumentale all’attività di trasporto.

Propone ricorso l’ente impositore locale; la società contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con un unico articolato motivo il Comune di Genova deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 40 e ss.; violazione D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 e D.M. n. 28 del 1998, art. 2; R.D.L. n. 652 del 1939. art. 5 e D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, per avere la CTR erroneamente equiparato l’impresa esercente attività portuale, lucrativa allo svolgimento di pubblico servizio.

Il Comune di Genova evidenzia come vi sia una netta differenza tra le funzioni pubblicistiche rappresentate dal servizio pubblico portuale in senso lato e le attività produttive private relative ai porti: infatti, che la società contribuente sia concessionaria e, quindi, titolare di un diritto d’uso a titolo esclusivo, di beni demaniali non significa che sia titolare di servizi pubblici, nè l’attività privata di gestione e trasporto merci a scopo lucrativo può essere equiparata a un servizio pubblico.

Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

Secondo l’orientamento di questa Corte “la L 28 gennaio 1994, n. 84, eliminando la riserva, a favore delle compagnie portuali e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, in attuazione sia del principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., comma 1, sia del principio comunitario di libera concorrenza, ha imposto la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali “per l’esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali” (L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, comma 1, lett. a)” (Cass. n. 7651/06, Cass. n. 7868/16; Cass. n. 13960/2019). Appare evidente, pertanto, la natura privata, esercitata in forma concorrenziale dell’attività dei concessionari dei beni demaniali portuali, per la quale essi sono assoggettabili al pagamento dei tributi, anche in tema di ICI, per l’utilizzo delle aree scoperte senza le quali non potrebbero esercitare la propria impresa commerciale.

La sentenza impugnata pone un’erronea ed immotivata equiparazione tra impresa esercente attività portuale (quindi, lucrativa) e svolgimento di un servizio pubblico che è proprio, nell’attuale fase, dell’autorità di vigilanza del settore. E’, infatti, irrilevante che le attività “portuali” siano di pubblico interesse, in quanto l’interesse generale allo svolgimento dell’attività non esclude che quest’ultima sia esercitata secondo criteri economici tipici dell’impresa commerciale. Con riferimento alle aree portuali scoperte, la giurisprudenza di legittimità ha tenuto distinto il fenomeno dell’impresa esercente attività portuale (quindi, lucrativa) dallo svolgimento di un servizio pubblico che è proprio, nell’attuale fase, dell’autorità di vigilanza del settore (Cass. n. 4221 del 13/02/2019; n. 8536 del 27/03/2019; n. 34657/2019; n. 10287 del 12/04/2019; n. 10031/2017, n. 1369/2017, n. 20259/2017, n. 20026/2015).

Non possono conclusivamente essere classificati in categoria E, e, quindi, esenti da ICI, gli immobili destinati ad un uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale (Cass. n. 20026/15).

Nel caso di specie, le aree cd. “scoperte” risultano indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale e sono pertanto soggette a ICI, poichè, ciò che conta ai fini ICI è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito.

La sentenza, che non si è adeguata alla richiamata giurisprudenza, va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale della Liguria, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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