Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29192 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 12/11/2019), n.29192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18623-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA FRANCESCO SIACCI 39, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

SINESIO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA SOLE VIZZINI,

VINCENZO CAPONNETTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2013 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

27/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO BERNAZZANI.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 126/25/13 emessa dalla CTR della Sicilia il 29.4.2013, depositata il 27.5.2013 che, rigettando l’appello principale dell’ufficio e quello incidentale della Azienda Siciliana Trasporti s.p.a. a socio unico, ha confermato la decisione della CTP di Palermo, che aveva ritenuto dovuto alla società contribuente il rimborso, inutilmente chiesto, della somma complessiva di Euro 2.115.383,00, versata a titolo di IRAP per gli anni da 2003 e 2005 sui contributi regionali, esenti da IRPEG, percepiti dalla suddetta azienda di trasporti urbani a pareggio delle perdite di esercizio subite negli stessi anni.

La contribuente intimata resiste mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate, con l’unico motivo di ricorso, censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, nel testo risultante dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, in combinato disposto con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Deduce, in tal senso, l’Agenzia che la CTR ha erroneamente escluso l’imponibilità ai fini IRAP dei contributi regionali, esenti da IRPEG, percepiti dalla Azienda Siciliana Trasporti s.p.a. a pareggio delle perdite di esercizio subite negli stessi anni indicati, ritenendoli correlati in maniera immediata e diretta a componenti negativi del reddito non ammessi in deduzione, quali sono i costi relativi al personale dipendente.

1.1. Il motivo supera, innanzitutto, le censure di inarrimissibiltà mosse dalla contribuente.

Inconferente è, invero, il riferimento da parte di quest’ultima all’art. 348 – ter c.p.c., in quanto il motivo di ricorso non è formulato ai sensi del n. 5 ma del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. ed il suo contenuto corrisponde effettivamente alla deduzione del vizio di violazione di legge.

Analoga conclusione vale quanto al richiamo alla disposizione contemplata dall’art. 360 – bis c.p.c., comma 1, n. 1, perchè fondato su un’erronea interpretazione, da parte della controricorrente, della giurisprudenza della Corte come si esporrà infra – sul tema costituito dalla specifica correlazione, stabilita per legge, fra contributi pubblici e componenti negativi indeducibili ai fini IRAP: giurisprudenza che risulta orientata in senso opposto a quello preteso dalla parte.

Nè trova alcun fondamento la censura relativa alla violazione dell’art. 366 c.p.c., posto che la critica mossa dall’Ufficio ricorrente è stata rivolta proprio alla diretta corrispondenza fra contributo erogato e componente negativo costituito dal costo del lavoro, quindi con specifico e puntuale riferimento alle argomentazioni addotte dalla CTR a sostegno della propria pronuncia.

2. Tanto osservato, il motivo è fondato.

2.1. A tale riguardo, va precisato che la disciplina del concorso nella determinazione della base imponibile IRAP dei contributi erogati dalle Regioni alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale è stata incisa dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 – quinquies, convertito con modificazioni nella L. 22 novembre 2002, n. 265, secondo cui, a decorrere dal 1.1.2003, tali contributi sono inclusi nella base imponibile a fini dell’IRAP, sebbene non assoggettati alle imposte sui redditi. In tale quadro normativo, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, ha fornito un’interpretazione autentica del disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, – nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), – nel senso che sono soggetti all’IRAP anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi ed anche ove corrisposti in epoca antecedente al 31 dicembre 2002, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale.

2.2. Alla stregua dell’ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità (cfr., in particolare, Cass. Sez. U., 14/10/2009, n. 21749; Cass. Sez. 6-5, 05/03/2015, n. 4539; Cass. Sez. 5, 27/07/2016, n. 15571), in tema di IRAP debbono essere inclusi nel calcolo della base imponibile tutti i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, che il D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, art. 3, comma 1, (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 febbraio 1987, n. 18) esclude dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, salvo che non si tratti di contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale o rispetto ai quali la legge istitutiva preveda espressamente la specifica correlazione a determinati componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini IRAP.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, cit., devono essere esclusi dal calcolo per la determinazione della base imponibile IRAP i soli contributi di cui la legge istitutiva preveda espressamente l’erogazione in correlazione ad un componente negativo indeducibile (Cass. Sez. 5, 16/05/2012, n. 7671; Sez. 6 – 5, 05/03/2015, n. 4539, Rv. 634981).

2.3. In tale prospettiva, si è più volte chiarito che deve certamente escludersi che possa darsi rilevanza ad una correlazione che non sia specificamente e immediatamente rilevabile e sia ricavata indirettamente mediante operazioni di proporzionalità tra contributi percepiti e costi (Cass. 01/03/2007, n. 4838, Rv. 595150 – 01), occorrendo, invece, che la legge regionale prescriva una specifica destinazione dei contributi alla copertura di componenti negativi non deducibili; che preveda, cioè, che il contributo sia, anche solo in parte, precisamente vincolato a tale funzione (Cass. n. 13155 del 2010, cit., e, in senso negativo proprio riguardo alla Regione Sicilia, Sez. 5, 15/06/2010, n. 14415, Rv. 613829 – 01; Sez. 5, 27/02/2015, n. 4057, Rv. 634739 – 01; Sez. 5, 20/02/2017, n. 9801; Sez. 5. n. 21166/2016; nel senso che non possa valere una semplice dichiarazione circa l’utilizzo dei contributi da parte delle imprese di trasporto, proveniente dall’Amministrazione erogatrice, che non trovi riscontro in una previsione di fonte legislativa: Cass. n. 13160/10, Rv. 613540 – 01). Conf. Cass. 8179/19.

In subiecta materia, in particolare, questa Corte (cfr., fra tutte, Cass. n. 14415/10, cit.) ha già affermato che le leggi siciliane in materia applicabili alle annualità in contestazione (I. reg. 14 giugno 1983, n. 68, cui le stesse parti hanno fatto riferimento, nonchè la L. Reg. 24 dicembre 1997, n. 46, art. 16), “prevedevano la corresponsione di un contributo regionale per ripianare genericamente le perdite di esercizio delle aziende di trasporto pubblico, ma non contenevano alcuna disposizione che vincolasse tale contributo, o una parte definita di esso, alla copertura di determinati componenti negativi non deducibili dal reddito, come le spese per il personale”.

2.4. Nè vale a dimostrare il contrario il richiamo, operato da parte della contribuente, al fatto che il decreto assessoriale n. 14/3TR del 16.2.1999 e succ. mod., emesso in attuazione della legge (il cui art. 6 prevede che “l’assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di determinare la misura del contributo di cui all’art. 4 della presente legge, stabilisce annualmente con proprio decreto…il costo economico standardizzato del servizio…con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione..:”), abbia correlato il contributo in esame ai costi da finanziare, fra i quali quello del lavoro ed abbia fornito il modello di calcolo per la determinazione e liquidazione del contributo stesso.

Invero, occorre considerare che: a) la norma di legge si limita a delegare l’organo amministrativo a stabilire il costo economico standardizzato del servizio ed è quest’ultimo ad avere istituito una correlazione tra il costo standard, al quale è commisurato il contributo pubblico, ed il costo del personale; all’opposto, la legge non prevede affatto che il contributo pubblico così come determinato debba essere escluso dalla base imponibile ai fini IRAP; b) nella medesima prospettiva, questa Corte ha già precisato (rispetto ai contributi della Regione Lombardia, ma il principio è chiaramente estensibile alla fattispecie che quiò occupa, ricorrendo la medesima ratio) che neppure rilevano, ai medesimi fini, le indicazioni desumibili dai modelli di calcolo dei costi economici standardizzati per la determinazione dell’ammontare dei contributi: invero, ai fini della loro deducibilità dall’imponibile IRAP non rileva che un determinato costo indeducibile sia astrattamente considerato come costo standard nella formula matematica di determinazione dell’ammontare dei contributi medesimi, non essendo surrogabile la più volte ricordata “specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo indeducibile” (così, ancora, Cass. Sez. 5, 16/05/2012, n. 7671; Cass. Sez. 5, 21/05/2014, n. 11147; sul punto, cfr. anche Cass. sez. VI, 07/10/2015, n. 24581; v. infine, in motivazione, Cass. Sez. 5, 01/03/2007, n. 4838, secondo la quale “certamente deve escludersi che possa darsi rilevanza ad una correlazione che non sia specificamente e immediatamente rilevabile e sia ricavata indirettamente mediante operazioni di proporzionalità tra contributi percepiti e costi – non ammessi in deduzione ai fini IRAP – sopportati”).

3. In conclusione, dunque, il ricorso è fondato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può senz’altro essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente. Alla soccombenza segue la condanna della stessa al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in Euro 13.000,00, oltre spese prenotate a debito. Occorre, infine, dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Condanna la stessa al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 13.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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