Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29191 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6826-2019 proposto da:

AGENZIA S.C.I.T.- SOCIEVA’ CORSE IPPICHE, TORINO SRL, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE N. 2, presso lo studio

dell’avvocato LEOPOLDO DI BONITO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE POILITICHE AGRICOLE ALIMEBNTARI E FORESTALI,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi

Ministri pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4921/2018 della CORTF D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 16 luglio 2018, ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale che, in accoglimento della domanda proposta dall’Agenzia SCIT – Società Corse Ippiche Torino srl, concessionaria del servizio di raccolta delle scommesse ippiche, aveva condannato i Ministeri dell’Economia e delle Politiche agricole e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, a causa dell’omessa azione di contrasto alla formazione di un mercato delle scommesse parallelo e clandestino, in violazione della riserva di esclusività del mercato che era propria del regime concessimi).

Avverso questa sentenza l’Agenzia SCII ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalle amministrazioni intimate. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

E’ preliminare l’esame del terzo motivo di ricorso, che deduce l’inammissibilità dell’impugnazione del lodo per inosservanza dei termini perentori previsti dalla legge per l’impugnazione (art. 828 c.p.c., comma 2): il lodo sarebbe passato in giudicato il 13 dicembre 2014, avendo le Amministrazioni irritualmente notificato l’atto impugnatorio, il 24 ottobre 2014, al difensore costituito nel giudizio arbitrale, anzichè alla parte personalmente.

Il motivo è infondato.

Si deve dare continuità al principio secondo cui l’irrituale effettuazione della notificazione dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale presso il difensore che l’abbia difesa nel procedimento arbitrale, anzichè alla parte personalmente, non implica inesistenza, ma nullità della notificazione medesima e, dunque, un vizio sanabile, oltre che con la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., con la costituzione del convenuto che produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza, anche quella per l’eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d’impugnazione (Cass. n. 22486 del 2004). Nella specie, la SCII si è costituita nel giudizio di impugnazione introdotto dalle amministrazioni convenute sanando ogni vizio della notifica dell’atto di impugnazione.

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., e omessa motivazione, essendosi la Corte territoriale limitata a rinviare per relationem ad una identica questione già decisa dalla stessa Corte, non rendendo percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

Il motivo è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata, trascritta integralmente, è la seguente: “Rilievo assorbente ha il fatto che identica questione in relazione alla medesima problematica è stata decisa da questa Corte con sentenza 7330/2017. Questo Collegio condivide e fa propria la motivazione della suddetta sentenza considerando l’identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello in esame. Come precisalo dalla Corte di Cassazione, infatti, la motivazione per relationem e pacificamente ammessa, purchè il rinvio sia specifico”.

Tuttavia, se è vero che la sentenza emessa in sede di impugnazione può essere motivata per relationem, la motivazione deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta controversia ed evidenziare l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto espresso nel precedente richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (Cass. 17403 del 2018). Il giudice di merito deve dare conto, seppur succintamente, delle ragioni dell’adesione al precedente, ma a tal fine è necessario che illustri quali sono le questioni controverse e quali i motivi di impugnazione proposti dalla parte, non potendosi limitare – come è avvenuto nella specie – ad aderire acriticamente ad un proprio precedente di cui è ignoto il contenuto, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione e delle allegazioni difensive (Cass. 20883 del 2019, 21978, 27112 e 28139 del 2018, 22022 del 2017). La motivazione è inesistente e dunque la sentenza impugnata è nulla, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Il secondo motivo di ricorso, riguardante la questione di fondo della compromettibilità della controversia in arbitri per essere (o non essere) riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, è assorbito. Sarà il giudice di rinvio ad esaminare la suddetta questione tenendo conto degli sviluppi giurisprudenziali in materia (cfr. da ultimo SU 23418 del 2020).

In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma per un nuovo esame e per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo, rigetta il terzo e dichiara assorbito il secondo; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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