Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29191 del 06/12/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/12/2017, (ud. 28/09/2017, dep.06/12/2017),  n. 29191

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con tre mezzi, nei confronti di M.M. (che resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato), avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che – in controversia relativa all’impugnazione di cartella esattoriale notificata al contribuente per il pagamento di complessivi Euro 334.544,88 per Irpef relativa all’anno 1995 e correlate sanzioni e interessi – ha rigettato l’appello da essa proposto, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo nulla la cartella in quanto non preceduta da una valida notifica dell’atto prodromico.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. dichiarato la nullità della cartella di pagamento per difetto dell’atto presupposto, utilizzando le argomentazioni che, negli atti introduttivi del giudizio, erano state addotte a sostegno della diversa questione della nullità della notifica della cartella di pagamento, profilo in ordine al quale la sentenza di primo grado aveva rigettato il corrispondente motivo di doglianza del contribuente, il quale non aveva, a sua volta, gravato la sentenza sul punto.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia inoltre illogicità della motivazione, in relazione a fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. ricostruito la vicenda notificatoria relativa all’avviso di accertamento scambiandola con quella relativa alla cartella esattoriale (rimarca al riguardo che il vizio di consegna a persona diversa dal destinatario – cui sembra far riferimento la sentenza impugnata – era stato dedotto solo con riferimento alla notifica della cartella di pagamento e non dell’avviso di accertamento, mentre per quest’ultimo si era censurata soltanto l’asserita irritualità del ricorso al procedimento di cui all’art. 140 c.p.c.).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia infine violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., artt. 140 e 148 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto invalida la notifica dell’avviso di accertamento effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. benchè risulti pacifico e incontestato in causa che il plico sia stato ritirato, ciò determinando comunque il raggiungimento dello scopo della notifica.

4. Con il proposto ricorso incidentale condizionato, il contribuente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. omesso di pronunciare sulla pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell’appello in quanto non notificato anche al concessionario della riscossione, che era stato parte nel giudizio di primo grado.

In subordine denuncia anche violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 327 c.p.c. lamentando il mancato rilievo, da parte del giudice a quo, dell’inammissibilità dell’appello, discendente, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, dalla mancata notifica del gravame a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.

4. E’ infondata la preliminare eccezione di tardività del ricorso per cassazione, avendo l’Agenzia ricorrente documentato un primo tentativo di notifica tempestivamente effettuato, a mezzo posta, in data 12/11/2010, sia presso la residenza dichiarata della parte, sia presso lo studio del procuratore costituito: tentativi in entrambi i casi non andati a buon fine per cause non imputabili all’amministrazione notificante.

Rispetto a tali tentativi la successiva notifica effettuata con successo in data 22/11/2010 va considerata alla stregua di valida e rituale rinnovazione della notifica (v. Cass. Sez. U. 15/07/2016, n. 14594), idonea a farne decorrere gli effetti, per il notificante, sin dal primo tentativo, con conseguente piena tempestività dell’impugnazione.

5. E’ infondato il primo motivo di ricorso.

Al di là delle argomentazioni usate e della loro eventuale sindacabilità sul piano della sufficienza e coerenza motivazionale e/o della conformità a diritto, non può dubitarsi che ragione fondante della decisione impugnata stia nel rilievo della “mancata notifica dell’avviso di accertamento”, dovendosi conseguentemente escludere che – diversamente da quanto postulato a fondamento del motivo in esame – la sentenza possa considerarsi fondata su questione (la nullità della notifica della cartella esattoriale) non riproposta in appello e già decisa, con efficacia di giudicato, in senso favorevole all’amministrazione, all’esito del giudizio di primo grado.

6. E’ invece fondato il terzo motivo, con assorbimento del secondo.

Si dà atto invero nella sentenza impugnata, a proposito del procedimento in concreto seguito per la notifica dell’avviso di accertamento, che (si trascrive testualmente): “il notificatore si era recato il 18/12/2001 in tale indirizzo senza numero civico e depositava alla casa comunale, e rispediva l’avviso di deposito a mezzo racc. n. 1165562007 regolarmente ricevuta e sottoscritta dal consegnatario, quindi regolare…”.

Al di là della mancata o non corretta osservanza dei presupposti e/o della sequenza di atti previsti per la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., risulta dunque accertato in sentenza – alla stregua di accertamento univocamente enucleabile dalla pur confusa motivazione e non fatto segno, in questa sede, di alcuno specifico motivo di critica – che l’avviso di deposito spedito a mezzo raccomandata sia stato regolarmente ricevuto dal destinatario.

Non può dubitarsi che ciò comporti il raggiungimento dello scopo del procedimento notificatorio, con effetto sanante rispetto a ogni nullità in precedenza determinatasi per il mancato rispetto della corretta sequenza procedimentale (v. in termini Cass. 09/09/1998, n. 8929, secondo cui “nel caso di notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., quando nel termine stabilito per la notificazione siano avvenuti sia il deposito dell’atto presso la casa comunale, sia anche la ricezione, da parte del destinatario, della notizia del deposito, e non solo l’invio di tale notizia, la nullità della notificazione, che deriverebbe dal mancato compimento della formalità dell’affissione, non può essere dichiarata, perchè deve ritenersi che la ricezione della raccomandata possa fungere da atto sanante della nullità sotto il profilo del raggiungimento dello scopo. La conoscenza della raccomandata produce, infatti, un effetto di conoscenza effettiva dell’avvenuto deposito, certamente non inferiore rispetto a quello dell’affissione dell’avviso, e consente alla parte – quindi – quando il deposito sia stato effettuato, di avere altresì effettiva e completa conoscenza dell’atto a lui indirizzato”; v. anche, conf., Cass. 27/05/2011, n. 11713; Cass. 13/01/2006, n. 590).

7. Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale condizionato, se ne deve rilevare l’infondatezza, sotto entrambi i profili dedotti.

7.1. Quanto alla prima censura (omessa pronuncia) è sufficiente rammentare che, secondo pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v. in tal senso Cass., 08/03/2007, n. 5351, in un caso in cui la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame).

Nel caso di specie il rigetto da parte della C.T.R. del gravame proposto dall’Ufficio, all’esito dell’esame nel merito dei motivi che ne erano posti a fondamento, comporta evidentemente l’implicito rigetto della eccezione di inammissibilità dello stesso.

7.2. Quanto poi alla seconda censura (mancato rilievo della inammissibilità dell’appello per difetto di integrità del contraddittorio), occorre rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, non è configurabile litisconsorzio necessario tra il soggetto incaricato del servizio di riscossione delle imposte, mero destinatario del pagamento, e l’Agenzia delle entrate, sicchè non sussiste obbligo di integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, che sorge soltanto quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, nonchè nel caso del litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (v. Cass. 24/07/2014, n. 16813; Cass. 15/04/2010, n. 9046; Cass. 06/01/2010, n. 1535).

8. In accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo.

Avuto riguardo allo svolgimento del processo si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di merito.

Il controricorrente va invece condannato, per il criterio della soccombenza, al pagamento, in favore dell’amministrazione ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

accoglie il terzo motivo del ricorso principale; rigetta il primo; dichiara assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa integralmente le spese processuali relative ad ambo i gradi del giudizio di merito.

Condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2017

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