Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2919 del 10/02/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2919 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 8264 — 2008 R.G. proposto da:
NITTI PAOLA — NTTPLA44H49D969W, elettivamente domiciliata in Roma, alla via
Montanelli n. 11, presso Io studio dell’avvocato Alessandro Andriola che, unitamente
all’avvocato Giovanni Bissocoli, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a
margine del ricorso.
RICORRENTF
contro
URBINI GIANMARIO — RBNGMR29M17H501S, elettivamente domiciliato in Roma, alla
via Monte delle Gioie n. 24, presso lo studio dell’avvocato Roberto Modena che lo
rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
C ONTRORI C O RRENTE
Avverso la sentenza n. 429 dei 15.3/4.4.2007 della corte d’appello di Genova (pubblicata,
dunque, successivamente al 2.3.2006, data di entrata in vigore del dec. lgs. n. 40/2006),

Preso atto che Paola Nitti ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso;
Preso atto che, in ossequio al disposto del 3 0 co. dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia risulta vistata
per accettazione dal controricorrente, GianMario Urbini, e dal suo difensore;

Data pubblicazione: 10/02/2014

Ritenuto, quindi, che nulla osta alla declaratoi ,a di estinzione,
Dato atto che nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità;
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;
P.Q.M.
LA CORTE

ricorso proposto da Paola Nitti iscritto al n. 8264/2008 R.G..
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013.

dichiara l’estinzione per intervenuta rinunzia del giudizio di legittimità introdotto con il

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