Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2919 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. I, 08/02/2021, (ud. 24/07/2020, dep. 08/02/2021), n.2919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17484/2019 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato presso l’avv. Stefania

Santilli, che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/07/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

K.A., cittadino della (OMISSIS), propose ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale, di diniego della domanda di protezione internazionale, innanzi al Tribunale di Milano che, con decreto emesso il 7.5.19, l’ha rigettato, osservando che: il ricorrente aveva reso, innanzi alla Commissione territoriale, un racconto non credibile, perchè fondato su due versioni contrastanti relativamente ai fatti che lo avrebbero spinto ad allontanarsi dal paese di origine, e alle modalità della sua fuga (il ricorrente ha dichiarato di essere stato sorpreso dalla guerra civile relativa allo scontro tra due famiglie per la successione alla carica di capo-villaggio e di essere stato sollecitato da un adulto ad abbandonare di notte il villaggio per non rischiare la vita, avendo al riguardo prima affermato che tale adulto era un capo-villaggio e poi che si trattava di uno zio, ed avendo precisato che egli apparteneva ad una famiglia non direttamente coinvolta negli scontri per la suddetta successione) e che un’eventuale lite insorta nella famiglia del ricorrente non configurava un conflitto tale da minacciare seriamente l’incolumità del ricorrente stesso; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, essendo esclusi il rischio di pene capitali, di trattamenti degradanti o inumani, data l’inattendibilità del ricorrente e la mancanza di allegazioni specifiche, e una situazione di generalizzata violenza derivante da conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente, come desumibile dai report internazionali acquisiti; non ricorrevano i presupposti del riconoscimento della protezione umanitaria, per la mancata allegazione di condizioni individuali di vulnerabilità, non essendo emerso un effettivo radicamento del ricorrente in Italia.

K.A. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non avendo il Tribunale compiuto alcune esame comparativo tra le informazioni provenienti dallo stesso ricorrente e la situazione nelle aree da esso indicate, attraverso l’obbligo di cooperazione istruttoria, avendo escluso lo status di rifugiato sulla sola base della inattendibilità del racconto reso. Inoltre, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia deciso utilizzando COI d’ufficio, senza contraddittorio tra le parti.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 7,8, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, art. 27, artt. 2 e 3 Cedu, e della Convenzione di Ginevra, avendo il Tribunale omesso di esercitare i poteri istruttori ufficiosi circa la situazione della Costa D’Avorio.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16,17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32, artt. 112,132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6, nonchè omesso esame di fatti decisivi e apparente motivazione sulla condizione di vulnerabilità del ricorrente, ai fini della protezione umanitaria. Al riguardo, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale ha omesso di valutare la sua situazione di vita familiare e privata in Italia, comparata alla situazione personale vissuta prima della partenza e nella quale verserebbe in caso di rimpatrio.

Il primo e secondo motivo – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – sono inammissibili. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia esercitato i poteri di cooperazione istruttoria in ordine alla situazione socio-politica della Costa D’Avorio, rigettando la domanda di protezione internazionale sulla base della non credibilità del suo racconto sui fatti di causa.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., n. 33858/19; n. 16925/18; n. 28862/18).

Nel caso concreto, il ricorrente è stato ritenuto non credibile, con argomentazioni non censurabili in sede di legittimità nè, di conseguenza, sussistono i presupposti dell’obbligo di cooperazione istruttoria (Cfr. Cass., n. 33858 cit. per cui, in tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi; ma cfr. anche Cass., n. 8819/20).

Il terzo motivo è parimenti inammissibile in quanto diretto al riesame del contenuto dei report internazionali dei quali il ricorrente prospetta una diversa ricostruzione o interpretazione.

Nè sussiste l’omessa pronuncia o l’omesso esame di fatti decisivi, mentre la doglianza sull’apparenza della motivazione del provvedimento impugnato è priva di fondamento, avendo il Tribunale adottato una chiara ed esauriente motivazione.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

 

 

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