Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2919 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2919 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA

C.C. 9/11/2017

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del direttore

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
MEROLA CARMELO, MEROLA CONCETTO GIOVANNI e
MEROLA GRAZIELLA,

elettivamente domiciliati in Roma, via

Tacito n.90 presso lo studio dell’Avv.Giuseppe Vaccaro dal quale
sono rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente
all’Avv.Sarah Patti per procura a margine del controricorso;
– controricorrentiper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sez. di Catania, n.198/34/10, depositata il
24 maggio 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9
novembre 2017 dal relatore Cons.Roberta Crucitti.
Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione proposta dagli
ex soci della Merola Giovanni & C. s.n.c. di avviso di accertamento

Data pubblicazione: 07/02/2018

relativo ad irap ed iva anno d’imposta 1998, l’Agenzia delle
entrate ricorre, su due motivi, avverso la sentenza, indicata in
epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia,
rigettandone l’appello, aveva confermato integralmente la prima
decisione di accoglimento del ricorso;
in particolare, il Giudice di appello ribadiva l’annullamento
dell’atto impugnato rilevando, quanto all’IRAP, la legittimità e
validità della domanda di definizione, ex art.9 I.n.289/2002

quantificava alcun debito di imposta ai fini IRAP per il 1998), e,
quanto all’IVA, la decadenza dal potere impositivo per essere
stato l’avviso di accertamento notificato oltre il termine ultimo del
31.12.2003 (quarto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione);
Merola Giovanni, Merola Concetto Giovanni, quali ex soci
della cessata Merola Giovanni e C. s.n.c. e quali coeredi degli ex
soci Merola Giovanni e Torrisi Giuseppa, e Merola Graziella,
coerede degli ex soci Merola Giovanni e Torrisi Giuseppa,
resistono con controricorso;
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi
dell’art.375, secondo comma, e dell’art.380 bis 1 cod.proc.civ.,
introdotti dall’art.lbis del d.l. 31 agosto 2016 n.168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n.197;
i controricorrenti hanno depositato memoria ex art.380 bis 1
cod.proc.civ;
Considerato che:
va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di inammissibilità
del ricorso, sollevata dai controricorrenti, alla luce del principio
sancito da Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011;
con il primo motivo, prospettante violazione di legge, la
ricorrente deduce l’errore perpetrato dalla C.T.R. nell’avere
escluso, con riguardo all’I.V.A., l’applicabilità della proroga
biennale dei termini per l’accertamento , laddove questa non era
preclusa dalla domanda di definizione presentata dalla
contribuente, invalidamente presentata ai sensi dell’art.9 legge
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proposta dalla Società (in quanto il p.v.c. non indicava e

289/2002 stante l’avvenuta notificazione di p.v.c. relativo sia
all’IVA che all’IRAP;
con il secondo motivo di ricorso si denunzia la sentenza
impugnata di insufficiente ed illogica motivazione, ai sensi
dell’art.360, I comma, n.5 cod.proc.civ., laddove il Giudice di
appello non aveva sufficientemente motivato la decisione
impugnata con riferimento alla circostanza che la parte
contribuente non era legittimata a condonare l’IRAP, atteso che il

conseguenza che l’unica forma di condono era quella dell’art.15
I.n.289/2002;
tale ultimo motivo, da trattare per primo per ragioni di
ordine logico, è inammissibile per più ragioni; non si apprezzano,
infatti, le dedotte insufficienza ed illogicità motivazionali laddove,
al contrario, la C.T.R. dimostra valutato il p.v.c., in oggetto,
escludendo espressamente che lo stesso indicasse e quantificasse
alcun debito di imposta ai fini IRAP per il 1998, e, peraltro, sul
punto, il mezzo difetta anche in autosufficienza, laddove riproduce
stralci del processo verbale inidonei allo scopo;
il mancato accoglimento di tale censura comporta il rigetto
anche del primo motivo, fondato su un presupposto (l’illegittimità
dell’istanza di condono ex art.9 della legge n.289/2009 in
pendenza di un p.v.c. notificato prima dell’entrata in vigore della
norma) che non ha trovato riscontro positivo in giudizio;
conclusivamente, il ricorso va rigettato con condanna della
ricorrente, soccombente, alle spese liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei
controricorrenti in solido, delle spese processuali liquidate in
complessivi euro 4.000,00 oltre rimborso forfetario nella misura
del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017.

p.v.c. riportava una esposizione debitoria IRAP, con la

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