Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29189 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 724-2015 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI

4, presso lo studio dell’avvocato ROSARIA INTERNULLO, rappresentato

e difeso dagli avvocati ROSARIO PIZZINO, FEBO BATTAGLIA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.R.I.A.S. – (Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane

Siciliane), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISAGNO 14, presso lo studio

dell’avvocato IVAN RANDAZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONINO RAVI’, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 577/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 25/06/2014 R.G.N. 1758/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati FEBO BATTAGLIA e ROSARIO PIZZINO;

udito l’Avvocato ANTONINO RAVI’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 25 giugno 2014, la Corte d’appello di Catania, in accoglimento dell’appello proposto da C.R.I.A.S. (Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane) rigettava la domanda di R.G. di condanna della prima alla corresponsione fin dalla data di assunzione (dal 1 settembre 1992 con contratto di formazione e lavoro poi convertito in contratto a tempo indeterminato) della c.d. “indennità Crias” (già istituita con Delib. 2 luglio 1974 n. 586, ratificata con accordo aziendale 3 luglio 1974, cessata per effetto di deliberazione del commissario straordinario 24 settembre 1982, quindi ripristinata da tale data per i dipendenti in servizio), invece recepita dal contratto integrativo aziendale 26 novembre 2001: così riformando la sentenza di primo grado, che l’aveva invece accolta nei limiti della prescrizione.

A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la spettanza al lavoratore dell’indennità, per la natura negoziale dell’accordo collettivo aziendale 3 luglio 1974 senza predeterminazione di scadenza e pertanto ben suscettibile di recedibilità unilaterale dalla parte datoriale. Ed essa riconosceva natura di recesso alla Delib. commissariale 24 settembre 1982, tenuta al rispetto del principio di adeguatezza della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost. (la cui lesione invero neppure prospettata) e dei diritti quesiti dai lavoratori all’epoca in servizio, ma senza alcun diritto tutelabile per quelli assunti successivamente, cui neppure era estensibile l’indennità per effetto del suo riconoscimento dall’art. 7 del contratto integrativo aziendale 26 novembre 2001, privo di efficacia retroattiva in assenza di espressa previsione.

Con atto notificato il 9 dicembre 2014, il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resisteva C.R.I.A.S. con controricorso; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. ed omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, per erroneità della ravvisata disdetta dell’accordo collettivo aziendale 3 luglio 1974 con la Delib. commissariale 24 settembre 1982, priva di una tale natura:

nell’inesistenza di un diritto potestativo di recesso unilaterale datoriale in un contratto a prestazioni sinallagmatiche come quello di lavoro, in assenza di un accordo con le organizzazioni sindacali o i singoli lavoratori; piuttosto integrante inadempimento agli obblighi contrattuali assunti.

2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909,1362 e 1366 c.c. e insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, per travisamento e contraddittorietà di ragionamento nell’aver riconosciuto l’illegittimità della Delib. commissariale 24 settembre 1982 (affermata anche in sede di legittimità con effetto di giudicato) nei confronti dei lavoratori in servizio, ma non di quelli assunti in epoca successiva, sull’erroneo discrimine (non emergente dalla volontà manifestata dalla Cassa) dell’esistenza o meno di diritti quesiti, inalienabili e configurabili soltanto per i primi, non per i secondi.

3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1367 c.c. ed omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, per erronea esclusione della natura ricognitiva della clausola sub 7) dell’accordo integrativo aziendale 26 novembre 2001 per la previsione di riconoscimento degli elementi retributivi fissi e continuativi (tra cui l’indennità Crias) “a tutti i dipendenti, a prescindere dalla data di assunzione”, in violazione del canone interpretativo gerarchicamente sovraordinato di letteralità, anche in sistematica correlazione con la clausola sub 8), di fissazione di puntuali decorrenze per tutte le indennità, ma non per quella Crias, con un’incoerente quanto inverosimile “dimenticanza”, senza alcuna considerazione infine per l’argomento interpretativo, a conferma, della clausola di rinuncia apposta al contratto di lavoro individuale poi impugnata.

4. Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. ed omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio per erroneità della ravvisata natura di disdetta dell’accordo collettivo aziendale 3 luglio 1974 con la Delib. commissariale 24 settembre 1982) può essere congiuntamente esaminato, per ragioni di stretta connessione, con il secondo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2909,1362 e 1366 c.c. e insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio per riconoscimento dell’illegittimità della Delib. commissariale 24 settembre 1982 nei confronti dei lavoratori in servizio ma non di quelli assunti in epoca successiva).

4.1. Essi sono in parte infondati e in parte inammissibili.

4.2. In punto di diritto, deve essere esclusa la denunciata violazione dell’art. 1372 c.c., per la pretesa inesistenza di un diritto potestativo di recesso unilaterale datoriale in un contratto a prestazioni sinallagmatiche come quello di lavoro, in assenza di un accordo con le organizzazioni sindacali o i singoli lavoratori, senza altra specificazione.

E’ invero principio consolidato in sede di legittimità, esattamente applicato dalla Corte territoriale, quello secondo cui è riconosciuta al datore di lavoro la legittima facoltà di recesso da un contratto collettivo postcorporativo stipulato a tempo indeterminato e senza predeterminazione del termine di scadenza cessare. Esso non può, infatti, vincolare per sempre tutte le parti contraenti, altrimenti vanificandosi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve essere parametrata su una realtà socio-economica in continua evoluzione; e sempre che il recesso sia esercitato nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto e non siano lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole ed entrati in via definitiva nel loro patrimonio (Cass. 25 febbraio 1997, n. 1694; Cass. 18 ottobre 2002, n. 14827; Cass. 20 settembre 2005, n. 18508; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27198; Cass. 20 agosto 2009, n. 18548; Cass. 28 ottobre 2013, n. 24268).

4.3. Entrambi i mezzi condividono poi il profilo di inammissibilità per genericità, nell’inosservanza del principio di specificità, sotto il profilo della violazione del principio di autosufficienza del ricorso, prescritto, a pena appunto di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6.

Pur censurando per i rispettivi vizi sopra illustrati la Delib. commissariale 24 settembre 1982, i due motivi congiuntamente scrutinati ne omettono la specifica indicazione della sede di produzione (non assolta dalla generica allegazione di produzione “nel fascicolo di primo grado” al terz’ultimo alinea di pg. 2 del ricorso) e comunque la trascrizione, così da precludere a questa Corte l’esame stesso delle doglianze (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con principio affermato ai sensi dell’art. 360bis c.p.c., n. 1; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 7 giugno 2017, n. 14107).

4.4. Analogo vizio di inammissibilità sconta la deduzione di violazione di un giudicato esterno, in ordine all’accertamento di illegittimità della suddetta deliberazione commissariale (“ripetutamente confermata dalla stessa Corte Suprema”, secondo la mera asserzione ai primi due alinea di pg. 11 del ricorso), che ne presuppone (siccome meritevole, benchè regola del caso concreto, di interpretazione e pertanto integrante questione di diritto da accertare direttamente) la trascrizione nel corpo del ricorso: essa pure omessa, con la conseguente preclusione per il giudice di legittimità dell’esercizio della propria attività nomofilattica, possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa in tal guisa a disposizione (Cass. 13 dicembre 2006, n. 26627; Cass. 16 luglio 2014, n. 16227).

Tuttavia, anche a voler prescindere dalla rilevata ragione di inammissibilità, non sussiste alcuna formazione di giudicato in proposito (come infondatamente preteso dal lavoratore ricorrente sub p.to 1 di pgg. 2 e 3 della memoria comunicata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.), per effetto delle sentenze di questa Corte 25 settembre 2015, n. 19026; 28 settembre 20145, n. 19144; 7 ottobre 2015, n. 20074; 7 ottobre 2015, n. 20075. Ben lungi dal compiere alcun accertamento in ordine alla natura (di disdetta o meno dell’accordo sindacale del 3 luglio 1974) della Delib. commissariale 24 settembre 1982, n. 729, le sentenze citate si sono arrestate alla mera statuizione di inammissibilità della censura, per inidoneità di denuncia dei canoni interpretativi, senza alcuna statuizione sulla questione, che sia impegnativa con valore di precedente. E ciò si trae agevolmente dalla semplice lettura dei pertinenti passaggi argomentativi (in particolare, per tutte, della n. 20075/2015, sub. 3.1., pgg. 7 e 8), secondo cui: “diviene necessario valutare se la Delib. Commissario straordinario n. 729 del 1982” abbia “costituito o meno disdetta dell’accordo aziendale” avendo “la Corte territoriale… escluso la valenza di disdetta dell’accordo sindacale del 1974”; orbene, la Corte di cassazione rileva che “la ricorrente, pur enunciando la violazione di canoni ermeneutici, non espone in qual modo la corte territoriale se ne sia discostata, prospettando, invece, una diversa lettura della portata dell’atto in questione, il che è inammissibile nel giudizio di legittimità, non potendosi ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito… “; sicchè, soltanto per questa ragione, preclusiva di un esame diretto della questione interpretativa, che essa, di necessità, conclude sul punto dovere “dunque, ritenersi escluso che la datrice di lavoro avesse disdettato l’accordo aziendale del 1974”.

4.4. Infine, entrambi i motivi condividono l’inammissibilità dei denunciati vizi di omessa e/o insufficiente motivazione. Essi sono inconfigurabili, per la mancata indicazione del fatto asseritamente omesso nell’esame, tanto meno nel rispetto del paradigma deduttivo (dovendo il ricorrente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”) prescritto dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori, ostativi ad una valutazione della motivazione insufficiente o contraddittoria, salvo che essa non risulti apparente nè perplessa o obiettivamente incomprensibile (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439): ciò che non si verifica nel caso di specie.

5. Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1367 c.c. ed omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per erronea esclusione della natura ricognitiva della clausola sub 7) dell’accordo integrativo aziendale 26 novembre 2001, è inammissibile.

5.1. E ciò per inidoneità della censura sull’interpretazione della clausola, in assenza di una specifica e compiuta indicazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati e dei principi in essi contenuti, oltre che della precisazione delle modalità e delle considerazioni con le quali il giudice del merito se ne sarebbe discostato (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536; Cass. 30 aprile 2010, n. 10554; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355).

5.2. D’altro canto, l’interpretazione resa dalla Corte territoriale è pure adeguatamente argomentata, per la ragione (in particolare espressa ai primi nove alinea di pg. 7 della sentenza) di corretta esclusione di efficacia retroattiva dell’accordo sindacale in assenza di una specifica pattuizione in tale senso (arg. ex Cass. 7 dicembre 2000, n. 15530). Sicchè essa è insindacabile in sede di legittimità, anche per la sostanziale risoluzione della censura in un’interpretazione della parte in contrapposizione a quella del giudice di merito, cui essa è riservata in via esclusiva (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 4 maggio 2017, n. 10831). Nè la parte può criticarne la ricostruzione della volontà negoziale, così investendo il risultato interpretativo in sè sulla base di una diversa valutazione dei fatti esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891). Senza che neppure, infine, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto debba essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma soltanto una delle possibili e plausibili interpretazioni (Cass. 20 novembre 2009, n. 26539; Cass. 17 marzo 2014, n. 6125; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136).

5.3. La stessa ragione di inammissibilità, ritenuta per i due mezzi precedenti alla luce del testo novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vale anche qui per il vizio motivo analogamente denunciato.

6. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti: ravvisati i giusti motivi previsti dall’art. 92, comma 2 nel testo applicabile ratione temporis (essendo l’introduzione del giudizio anteriore al 4 luglio 2009), nell’esito alterno dei gradi di merito e nella mancanza allo stato di un univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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