Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29188 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29188
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11163/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
P.G.;
– intimato –
sul ricorso 14925/2008 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato PACE FABIO,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 04/28/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO dell’11/01/2008, depositata il 28/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;
udito l’Avvocato DE STEFANO ALESSANDRO, difensore della ricorrente,
che si riporta agli scritti e insiste per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato PACE FABIO, difensore del controricorrente e
ricorrente incidentale, che rende nota l’assenza della firma nella
sentenza di secondo grado e chiede il rinvio per nullità della
stessa;
è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che
nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“In controversia relativa al rimborso di trattenute erariali operate nei confronti di ex dirigente dell’Enel ( P.G.) sulle somme erogate da Fondenel/PIA alla cessazione de rapporto, l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la decisione d’appello parzialmente favorevole al contribuente (CTR-Lombardia n. 4/28/08).
Il contribuente resiste, però, con controricorso e ricorso incidentale con il quale denuncia la preliminare nullità della sentenza d’appello, perchè priva della firma del presidente dell’organo giudicante. Il rilievo è fondato alla luce della copia della decisione della CTR prodotta dalla ricorrente principale.
In effetti, l’omessa sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio ne determina la nullità assoluta e insanabile per mancanza di un requisito formale essenziale, equiparabile all’inesistenza del provvedimento, che pertanto, anche se l’omissione è involontaria, non è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali (Sez. 5, Sentenza n. 9113 del 13/05/2004).
Nel caso di specie, va cassata l’impugnata sentenza della Commissione Tributarla Regionale, che risulta sottoscritta esclusivamente dal relatore/estensore e non dal presidente del collegio, disponendo la rinnovazione del procedimento d’appello (Sez. 5, Sentenza n. 12167 del 26/05/2009). Ciò comporta che, con la rimessione della causa al medesimo organo giudiziario che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, esso viene investito del potere dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi ad una semplice rinnovazione della sentenza (Sez. 3, Sentenza n. 26040 del 29/11/2005).
Nè è ipotizzabile l’ipotesi di cui all’art. 132 c.p.c., u.c., a norma del quale la sentenza, nel caso d’impedimento del presidente, può essere sottoscritta dal giudice più anziano (nella specie proprio l’estensore), perchè non è fatta menzione nella sentenza di qualsivoglia impedimento, essendo richiesta, invece, l’indicazione, prima della firma del giudice più anziano, dell’attualità di un ostacolo non di breve durata (Sez. 3, Sentenza n. 22278 del 02/11/2010).
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti e che l’avvocatura erariale ha presentato memoria;
osservato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del preliminare e assorbente ricorso incidentale, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;
considerato che da ciò consegue l’assorbimento del ricorso principale e la cassazione della sentenza d’appello con rinvio, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie l’incidentale e, assorbito il principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla CTR-Lombardia.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011