Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29188 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 13/11/2018), n.29188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12885-2017 proposto da:

P.M.M., (c.f. (OMISSIS)), rappresentata e

difesa – come in atti – dall’avv. SALVATORE CITTADINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che ex lege lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA AMBITO TERRITORIALE

PROVINCIALE DI MONZA e ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ETTORE MAIORANA

DI CESANO MADERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1655/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/01/2017; R.G.N. 1480/2015.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

e, in subordine, per il rigetto.

udito l’Avvocato CITTADINO SALVATORE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dalla prof.ssa P.M.M. avverso la sentenza che aveva respinto l’impugnativa della destituzione dal servizio, sanzione inflitta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 498 per avere la dipendente, in sede di verifica medico-sanitaria per l’accertamento dell’idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività scolastica, omesso di eseguire gli accertamenti medici a lei richiesti dalla Commissione Medica di Verifica.

1.1. Secondo la ricostruzione dei fatti emergente dalla sentenza di appello, il Dirigente scolastico aveva richiesto alla competente Commissione Medica di Verifica di accertare l’idoneità psicofisica della docente. In seguito alla visita del 17 settembre 2012 la Commissione aveva richiesto alla prof.ssa P.M. di eseguire presso una struttura pubblica ulteriori accertamenti sanitari. Decorsi cinque mesi senza riscontro, la stessa Commissione Medica di Verifica in data 20 febbraio 2013 aveva sollecitato l’espletamento degli accertamenti sanitari, assegnando il termine di sessanta giorni per produrre la documentazione, con l’avvertimento che la procedura sarebbe stata archiviata e la pratica restituita in caso di vano decorso del termine. La docente non aveva provveduto neppure a seguito di tale sollecito, tanto che in data 9 maggio 2013 la Commissione aveva comunicato l’archiviazione della procedura. La documentazione agli atti aveva così evidenziato che l’appellante aveva omesso di effettuare gli accertamenti medici richiesti, consistenti in una valutazione neuropsicologica, omettendo di provvedervi anche dopo un espresso sollecito.

1.2. Alla stregua di tali risultanze istruttorie, la Corte di appello ha affermato, al pari del Giudice di primo grado, che il comportamento omissivo tenuto dalla docente integrava un “grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione” e giustificava la sanzione della destituzione D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 498, avendo la ricorrente di fatto impedito all’organo competente di accertare la sua idoneità psico-fisica allo svolgimento della funzione, con compromissione dell’interesse dell’Amministrazione al regolare svolgimento del servizio, anche nell’interesse degli studenti.

1.3. Quanto all’assunto difensivo secondo cui l’Amministrazione aveva a disposizione lo strumento della sospensione cautelare dal servizio ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-octies, di cui la stessa non si era avvalsa nell’arco di tempo necessario per conoscere l’esito dell’accertamento effettuato dalla Commissione Medica di Verifica, la Corte di appello ha osservato che la fattispecie non consentiva l’applicazione di tale ipotesi, poichè non si versava in una situazione di attesa degli esiti della visita di idoneità, ma in una situazione di stasi indotta dal comportamento omissivo della docente. Nel caso di specie, infatti, la sanzione era stata irrogata all’esito di un procedimento disciplinare, regolato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, norma introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2009 ed espressamente richiamata nel provvedimento di destituzione impugnato.

1.4. Infine, in merito alla censura vertente sulla carenza di motivazione del provvedimento disciplinare, la Corte di appello ha osservato che era stato chiaramente indicato il comportamento contestato e la norma di riferimento della sanzione disciplinare irrogata: era stato enunciato che la prof.ssa P.M.M.G. aveva impedito alla Commissione Medica di Verifica di procedere all’accertamento della sua idoneità psico-fisica all’insegnamento e che, in relazione alla gravità della condotta e alla recidiva dei comportamenti dalla stessa posti in essere e pienamente provati, era stata ritenuta adeguata l’irrogazione della sanzione della destituzione.

2. Per la cassazione di tale sentenza la prof.ssa P.M.M.G. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, cui ha resistito il MIUR con controricorso.

3. La ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardiva la produzione, avvenuta in sede di appello, della richiesta, inviata dall’appellante alla Commissione Medica di Verifica, diretta ad ottenere chiarimenti sulla motivazione del nuovo accertamento. La documentazione era stata ottenuta a seguito di istanza di accesso agli atti e aveva fatto seguito alla contestazione, formulata sin dall’atto introduttivo, di genericità della richiesta di nuovi accertamenti sanitari avanzata dalla Commissione. La produzione era dunque giustificata dall’evolversi della vicenda processuale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge per erronea applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 498, lett. a) e dell’art. 499. La contestazione aveva ad oggetto il “rifiuto immotivato di sottoporsi ad accertamento dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento di attività scolastica”, mentre il licenziamento era stato irrogato ai sensi dell’art. 498 cit. lett. a) “per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione”. Nei fatti, la ricorrente si era regolarmente sottoposta alla prescritta visita dinanzi alla predetta Commissione, per cui nessun rifiuto ingiustificato poteva prospettarsi. Al contrario, spettava alla Commissione medica effettuare le verifiche occorrenti, senza necessità di ulteriori accertamenti, solo genericamente richiesti e, tra l’altro, neppure aventi carattere strumentale. Costituisce un errore giuridico l’avere imputato alla ricorrente un’omissione che invece era riferibile ad adempimenti che era compito della Commissione medica compiere, eventualmente provvedendo direttamente all’accertamento specialistico richiesto. La mancata acquisizione aliunde dell’accertamento neuropsicologico non poteva qualificarsi come comportamento rilevante in grave contrasto dei doveri inerenti alla funzione, tale da giustificare il provvedimento di destituzione dal rapporto di pubblico impiego.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge per erronea applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-octies, lett. b), in relazione alla possibilità ivi prevista per l’Amministrazione, nei casi di pericolo per la sicurezza degli altri dipendenti o degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione della visita di idoneità o in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità in assenza di giustificato motivo. Tale norma, con chiara ratio, prevede la sospensione dal servizio del dipendente che impedisce la visita di idoneità psicofisica senza giustificato motivo e fino a quando il dipendente medesimo non si sottopone a visita; solo nel caso di reiterato rifiuto contrario ai doveri d’ufficio si può ipotizzare la risoluzione del rapporto.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione di legge per erronea applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 498, lett. a), violazione del principio generale dell’obbligo di motivazione del provvedimento disciplinare, anche in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, alla L. n. 241 del 1990, art. 3 e al CCNL del comparto Scuola. Il provvedimento disciplinare irrogato era solo apparentemente motivato, atteso che la sanzione della destituzione era stata inflitta sulla base di una arbitraria equivalenza tra violazione grave dei doveri inerenti alla funzione e rifiuto (peraltro inesistente, per le ragioni sopra evidenziate) della ricorrente di sottoporsi a visita di idoneità.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d’appello condannato la ricorrente alle spese del secondo grado in giudizio, mentre la fondatezza delle censure avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a compensarle integralmente fra le parti.

6. Il ricorso è infondato.

7. Il primo motivo è inammissibile, in quanto attiene ad un fatto (produzione di documenti relativi all’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 17 settembre 2015, in corso di giudizio) privo di decisività. La Corte territoriale ha dato atto che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52-bis, concernente le forme e i termini del procedimento disciplinare, era stato menzionato nel provvedimento impugnato. Non risulta dalla sentenza impugnata, nè è oggetto di motivo di ricorso l’eventuale violazione delle garanzie difensive e del contraddittorio del procedimento disciplinare, all’interno del quale la questione della (eventuale) giustificatezza del comportamento omissivo avrebbe potuto rilevare e/o essere dedotta.

8. Il secondo motivo è infondato. Innanzitutto, la Corte di appello, muovendo da una sostanziale assimilazione della fattispecie in esame a quella del rifiuto di sottoporsi ad accertamento medico di idoneità al servizio, ha richiamato il precedente di questa Corte n. 17969 del 2006, secondo cui il rifiuto immotivato opposto da un’insegnante di scuola media all’invito, rivolto dalle autorità scolastiche, a sottoporsi ad accertamento dell’idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività scolastica costituisce atto in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione di insegnante, tale da giustificare l’adozione del provvedimento di destituzione, in quanto configura una violazione non solo dell’interesse dell’Amministrazione al regolare svolgimento del servizio, ma anche dell’interesse degli studenti a ricevere un insegnamento di qualità adeguata alle loro esigenze, in ambiente sano e sereno.

8.1. Tale passaggio argomentativo della sentenza impugnata è conforme a diritto. La presentazione a visita medica non esaurisce il dovere di collaborazione gravante sul dipendente, funzionale allo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità psicofisica al servizio. 8.2. La fattispecie ascritta (art. 498, lett. a) è data dalla commissione di atti “in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione”. Un comportamento doloso può scaturire anche da una condotta omissiva, poichè anche l’intenzionale non attivarsi può essere preordinato al conseguimento di un fine contrario ai doveri di ufficio e di cui si accetta la rappresentazione. Nel concetto di doveri inerenti alla funzione è certamente sussumibile l’obbligo di presentazione alla visita medica dinanzi alla CMV per l’accertamento della idoneità psicofisica al servizio. Una volta che sia incardinato il procedimento di verifica sanitaria, la mancata collaborazione continua ad inerire ai compiti propri della funzione e può integrare un comportamento omissivo disciplinarmente rilevante.

8.3. Il D.Lgs. n. 297 del 1994 contempla, dall’art. 492 all’art. 498, un sistema crescente di sanzioni irrogabili al personale direttivo e docente della scuola, graduato per gravità delle infrazioni, dalla censura (art. 493) alla sospensione dal servizio (artt. da 494 a 497) fino alla destituzione (art. 498). Il sistema testualmente fa riferimento, secondo un ordine progressivo di gravità, a mancanze o ad atti riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o ai doveri di ufficio o ad atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d’impiego, è prevista, tra l’altro, “..a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione…”.

8.4. Non risulta dalla sentenza impugnata che avesse formato oggetto di specifiche censure in appello la questione della proporzionalità della sanzione disciplinare, nè invero in ordine a tale questione si lamenta un omesso esame di motivi di appello da parte della Corte territoriale, avendo la ricorrente incentrato la doglianza sulla presunta non pertinenza della sanzione al comportamento tenuto, laddove – come si è detto – il comportamento ineriva ai doveri propri della funzione del personale docente.

9. In ordine al terzo motivo, premesso che le norme contemplate dal D.Lgs. n. 297 del 1994 sull’ordinamento della scuola in ordine ai provvedimenti cautelari e alle procedure disciplinari (artt. da 502 a 507) sono stati abrogati dal D.Lgs. n. 150 del 2009 e che, pertanto, come è pacifico anche tra le parti, è a tale ultima disciplina procedimentale che occorre fare riferimento anche nella presente controversia, va osservato quanto segue.

9.1. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-octies, introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009 (Permanente inidoneità psicofisica) prevede che “Con regolamento da emanarsi, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 1, lett. b), sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonchè degli enti pubblici non economici: a) la procedura da adottare per la verifica dell’idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell’Amministrazione; b) la possibilità per l’amministrazione, nei casi di pericolo per l’incolumità del dipendente interessato nonchè per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione della visita di idoneità, nonchè nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo; c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonchè il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall’amministrazione in seguito all’effettuazione della visita di idoneità; d) la possibilità, per l’amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità”.

9.2. Con D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 è stato emanato il “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-octies” (il regolamento è entrato in vigore il 21/10/2011). All’art. 3 (Presupposti ed iniziativa per l’avvio della procedura di verifica dell’idoneità al servizio), comma 3, è previsto che “La pubblica amministrazione avvia la procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio”.

9.3. All’art. 6 (Misure cautelari) è previsto che “1. L’amministrazione può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi: a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;

b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo. 2. Nell’ipotesi di cui alle lettere a) e b) l’amministrazione può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica del dipendente. 3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c), l’amministrazione può disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all’articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso. 4. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da comunicazione all’interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all’interessato. 5. L’efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all’esito dell’accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza. 6. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi”.

10. Tale essendo la normativa di riferimento, la sospensione cautelare di cui all’art. 6, comma 3, del Regolamento attuativo rimette alla valutazione dell’Amministrazione l’esercizio della facoltà di sospensione correlata alla ricorrenza nel caso concreto dei presupposti normativi sopra elencati.

10.1. Non solo non stati evidenziati i presupposti (di fatto e di diritto) per i quali, nel caso in esame, sarebbe illegittimo l’operato dell’Amministrazione per non avere esercitato la facoltà di sospensione dal servizio della ricorrente a seguito del suo rifiuto di eseguire la visita specialistica richiesta, ma soprattutto, ai fini che direttamente rilevano nella presente sede, non è comprensibile la ragione per la quale il mancato esercizio della facoltà di sospensione legittimerebbe il comportamento inerte della dipendente che, con la sua omissione protratta nel tempo, anche a seguito di solleciti a lei rivolti, ha di fatto impedito il completamento del procedimento di accertamento della idoneità psicofisica al servizio.

11. Un comportamento di rifiuto ingiustificato, come quello accertato nella specie dalla Corte territoriale, seppure tenuto nel corso anzichè nella fase di avvio della procedura di verifica dell’idoneità al servizio, ma idoneo a renderne impossibile lo svolgimento, legittima la P.A. a procedere ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis alla contestazione disciplinare, che innesta un procedimento autonomo rispetto a quello di verifica della idoneità al servizio, non più possibile a causa della mancata collaborazione del dipendente pubblico.

12. Con la sentenza n. 22550 del 2016, in fattispecie relativa ad ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del procedimento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, questa Corte ha affermato che nel caso di ingiustificato rifiuto, da parte del dipendente pubblico, di sottoporsi alla visita medica di idoneità, reiterato per almeno due volte, di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-octies, lett. d), con il D.P.R. n. 171 del 2011, art. 6, la previsione normativa costituisce un’autonoma ipotesi di licenziamento disciplinare, finalizzata ad assicurare il rispetto delle altre norme dettate dall’art. 55-octies, sempre tutelando il diritto di difesa del dipendente. In tale contesto, è stato sottolineato come l’art. 6 del Regolamento di cui al D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, avente carattere attuativo dell’art. 55-octies cit., e non carattere innovativo, si è limitato a precisare il contenuto precettivo del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-octies, lett. d) e che a tale fattispecie “è estranea la problematica dell’accertamento della idoneità psico-fisica, in quanto quello di cui si tratta costituisce un autonomo caso di licenziamento disciplinare derivante dal rifiuto reiterato della dipendente di sottoporsi a visita medica”, avente “… carattere strumentale al fine di assicurare il rispetto delle altre norme dettate dall’art. 55-octies cit., sempre tutelando il diritto di difesa del dipendente” (sent. cit.).

12.1. Come già detto in precedenza, nel caso in esame non è in discussione l’osservanza del procedimento disciplinare, nè delle connesse garanzie difensive di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, inserito dal D.Lgs. n. 150 del 2009.

13. In ordine al quarto motivo, valgono le considerazioni svolte con riferimento al secondo motivo.

14. Il quinto motivo postula l’accoglimento dei precedenti e, pertanto, il relativo esame resta assorbito nel rigetto dei primi quattro motivi.

15. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

16. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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