Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29187 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29187
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Infosud Informatica Servizi per il Sud, in persona del legale rapp.te
pro tempore, e B.M.;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sardegna n. 17/2008/8 depositata il 28/3/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 7/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. VIOLA Alfredo Pompeo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Infosud Informatica Servizi per il Sud e B.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dai contribuenti contro la sentenza della CTP di Sassari n. 207/6/2002 che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) per Iva relativa all’anno 1996.
Il ricorso proposto si articola in unico motivi. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 7/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, …laddove la CTR dichiarava nullo l’avviso per decadenza, senza che tale domanda fosse stata riproposta con l’atto di appello.
La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 21506 del 20/10/2010) secondo cui incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza della Commissione tributaria regionale la quale esamini una questione già sollevata con il ricorso introduttivo, ma non specificamente riproposta in appello;
nè, ai fini della rituale riproposizione di una questione, che va effettuata in maniera chiara ed univoca, è sufficiente il generico riferimento dell’appellante a tutte le argomentazioni difensive prospettate nel ricorso principale. Tale principio non risulta applicato dalla CTR laddove ritiene di dover assumere la richiesta non rinnovata in appello per relationem in quanto motivo declinato dal giudice di prime cure.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sardegna.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sardegna.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011